22 Novembre 2024 - 12:26

Modifiche al Registro degli operatori di gioco. Il commento del Servizio Studi

Le Commissioni referenti Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato l’emendamento a firma Fenu (M5S) in merito alla modifica del Registro degli operatori del gioco pubblico. L’articolo propone la modifica

15 Dicembre 2020

Le Commissioni referenti Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato l’emendamento a firma Fenu (M5S) in merito alla modifica del Registro degli operatori del gioco pubblico.

L’articolo propone la modifica della disciplina del Registro unico degli operatori di gioco, includendo fra le categorie di operatori tenuti all’iscrizione i concessionari delle lotterie istantanee. Viene previsto che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, oltre alle disposizioni attuative della disciplina, fra le quali vengono incluse quelle relative alla sospensione degli operatori dal Registro, siano individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l’iscrizione allo stesso. Per accrescere le informazioni a disposizione del pubblico si prevede inoltre che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblichi sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l’indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco.

La disposizione, contenuta in proposta emendativa approvata in sede referente, prevede modifiche all’articolo 27 del decreto legge n. 124 che ha previsto l’istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020 (termine prorogato di sei mesi dall’articolo 69 del decreto legge n. 18 del 2020).

L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall’Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari.

L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.

Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame reca modifiche redazionali volte a rendere più chiaro l’elenco delle diverse categorie di operatori tenuti all’iscrizione di cui all’articolo 27, comma 3 del decreto legge n. 124 del 2019, senza alterarne il contenuto.

La lettera b) del comma 1 include fra le categorie di operatori tenuti all’iscrizione i concessionari delle lotterie istantanee (nuova lettera g-bis) del comma 3), mentre l’elenco vigente prevede l’iscrizione dei titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore (lettera h) del comma 3).

La lettera c) del comma 1 specifica che l’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza, ove le stesse siano previste, nonché degli ulteriori requisiti previsti dal comma 4 dell’articolo 27 del decreto legge n. 124 del 2019.

La lettera d) prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, oltre alle disposizioni attuative, fra le quali vengono incluse quelle relative alla sospensione degli operatori dal Registro, siano individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l’iscrizione allo stesso, al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l’affidabilità degli operatori.

La lettera e) prevede che al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblichi sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l’indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco.

La lettera f) modifica, infine, il comma 10 dell’articolo 27 del decreto legge n. 124 del 2019 il quale prevede che a decorrere dalla data di istituzione del Registro e, comunque, dal centocinquantesimo giorno (invece del novantesimo previsto dal testo vigente) successivo all’entrata in vigore del decreto attuativo delle disposizioni in esame, cessi di avere efficacia l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, n. 220.

Il testo riporta anche l’articolo contenuto in origine nel Dl Ristori quater e relativo alla disposizione che le somme relative al versamento del saldo PREU e del canone concessorio, riferito alla raccolta di gioco dei mesi del (quinto) bimestre settembre-ottobre, con scadenza entro il 18 dicembre 2020, per effetto delle disposizioni qui sopra sunteggiate, siano versate nella misura del 20 per cento. Si dispone che la restante quota dell’ottanta per cento possa essere versata con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno del mese. L’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021. Alla copertura degli oneri (valutati dal comma 2 in 559 milioni di euro per l’anno 2020) si provvede ai sensi dell’art. 34 del decreto-legge.

PressGiochi

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