Supera il periodo di stand still in Commissione europea il decreto francese che regola i requisiti tecnici relativi all’offerta di giochi e scommesse da parte degli operatori di giochi e
Supera il periodo di stand still in Commissione europea il decreto francese che regola i requisiti tecnici relativi all’offerta di giochi e scommesse da parte degli operatori di giochi e alla trasmissione all’autorità nazionale per la regolamentazione dei giochi di dati derivanti dai giochi.
Si stabilisce che gli operatori di gioco sono tenuti a garantire, attraverso il sistema informativo dell’autorità nazionale per la regolamentazione dei giochi, all’apertura di un conto giocatore e quindi ogni volta che il giocatore si connette, che quest’ultimo non registrato su un file in cui figurano i soggetti interdetti al gioco. La presenza di una persona su tale file comporta, se necessario, la chiusura del suo conto giocatore.
Gli articoli L.320-9 e L. 320-9-1 del codice di sicurezza interna stabiliscono che ai giocatori è impedito di giocare sia su loro richiesta sia in virtù di una decisione amministrativa o giudiziaria. Al fine di garantire il rispetto di questo divieto, gli operatori devono verificare che le persone che desiderano registrarsi o che si sono già registrate non figurano su questo file.
L’articolo 22 del decreto n. 2010-518 del 19 maggio 2010 modificato stabilisce che le modalità di tale verifica, nonché le modalità tecniche di connessione al sistema informativo dell’autorità nazionale per la regolamentazione dei giochi, che consente all’operatore di procedere a queste verifiche, sono determinate da quest’ultima.
PressGiochi
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