Limitare la lotteria alle sole transazioni elettroniche, seppur con l’intento di incrementare la tracciabilità dei pagamenti e spingere l’esercente a dichiarare i propri corrispettivi, potrebbe essere prematuro a ridosso della fase di avvio e rischierebbe di ridurre i possibili effetti incentivanti soprattutto sulle transazioni di minore importo.
“L’articolo 205 prevede disposizioni in materia di giochi. La norma dispone che il termine entro il quale occorre procedere alla gara per l’attribuzione delle nuove concessioni Bingo, già differito al 31 marzo 2021 dall’art. 69, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020, è ulteriormente posticipato di 24 mesi. Ciò per consentire agli attuali concessionari di recuperare i livelli economico-finanziari precedenti la pandemia e, quindi, poter sostenere gli impegni richiesti dalla partecipazione alla nuova gara. Gli attuali concessionari che non hanno versato i canoni mensili dovuti per il 2020, possono provvedervi mediante pagamento in 18 rate mensili a decorrere da mese di luglio 2021. Gli stessi possono assolvere al pagamento dei canoni dovuti per i primi sei mesi del 2020 mediante versamenti mensili di importo non inferiore a 2.800; la differenza è rateizzata con 10 versamenti mensili a decorrere dal mese di luglio 2021”.
La Corte dei Conti commenta le disposizioni in materia di giochi inserite nella legge di Bilancio 2021 all’interno di una memoria presentata dopo l’audizione tenuta presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.
La Corte intervene anche in merito alla lotteria degli scontrini.
“Con l’articolo 194 – afferma – vengono modificate le disposizioni in materia di lotteria dei corrispettivi e di cashback. In particolare, la norma limita la portata della lotteria dei corrispettivi alle sole transazioni pagate in forma elettronica. La modifica, pur indirizzata a favorire l’utilizzo di metodi di pagamento “tracciato”, non sembra scevra da inconvenienti, considerato l’ormai imminente entrata a regime dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (1° gennaio 2021) e le finalità originarie della lotteria, finalizzata a stimolare la richiesta della certificazione fiscale da parte del consumatore finale, analogamente a quanto è avvenuto con positivi risultati in altri Paesi. Limitare la lotteria alle sole transazioni elettroniche, seppur con l’intento di incrementare la tracciabilità dei pagamenti e spingere l’esercente a dichiarare i propri corrispettivi, potrebbe essere prematuro a ridosso della fase di avvio e rischierebbe di ridurre i possibili effetti incentivanti soprattutto sulle transazioni di minore importo. Peraltro, stante l’attuale limitata integrazione dei registratori telematici con i POS in dotazione agli operatori, è probabile che il flusso dei dati che alimenterà la banca dati lotteria per le estrazioni perverrà solo dai registratori telematici (e dalla procedura web attivata a beneficio di coloro che non hanno necessità di registratore telematico) con conseguente frequente disallineamento dei dati e perdita del beneficio per il consumatore”.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|