22 Novembre 2024 - 03:08

Legge di Bilancio, nuove modifiche testuali alle disposizioni in materia di giochi

Mentre si attende che la legge di Bilancio approdi in Parlamento, piccole modifiche intervengono nel testo anche relativamente alla questione giochi. L’articolo 205 relativo alle disposizioni in materia di giochi,

18 Novembre 2020

Mentre si attende che la legge di Bilancio approdi in Parlamento, piccole modifiche intervengono nel testo anche relativamente alla questione giochi.

L’articolo 205 relativo alle disposizioni in materia di giochi, risulta così formulato:

 

  1. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “entro il 30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2023”.
  2. Il pagamento del canone mensile di cui all’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.
  3. I titolari di concessione per l’esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono tenuti a versare la restante parte e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

(Previsione della figura del vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. Al comma 7 dell’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” sono sostituite dalle seguenti: “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

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