22 Novembre 2024 - 04:23

Legge di Bilancio 2021, via libera dal CdM – il testo

Via libera da parte di Palazzo Chigi alla legge di Bilancio. Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della legge di Bilancio. La manovra aveva ricevuto un via libera

17 Novembre 2020

Via libera da parte di Palazzo Chigi alla legge di Bilancio. Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della legge di Bilancio. La manovra aveva ricevuto un via libera salvo intese circa un mese fa, è ora attesa a breve in Parlamento. “Ci vorrà ancora qualche ora, penso che domani o al massimo nelle prime ore di mercoledì”, ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà lasciando Palazzo Chigi al termine del Cdm

Il testo – riferisce il Governo – introduce misure per il rilancio delle imprese e il rafforzamento degli enti non commerciali, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori, per l’implementazione delle politiche sociali, nonché interventi settoriali mirati su sanità, scuola, università e ricerca, cultura, sicurezza, informazione, innovazione e trasporti. Sono previste anche misure in favore delle Regioni e degli enti locali, per la pubblica amministrazione e il lavoro pubblico.

Dalla proroga delle concessioni per il bingo con relative modifiche per il pagamento dei canoni al vicedirettore di ADM, dalla lotteria degli scontrini con premi solo per i pagamenti cashless a disposizioni che toccano il settore dei giochi e scommesse a vario titolo: ecco cosa prevede il ddl, che dovrà passare l’esame del Parlamento tra oggi o al massimo domani, partendo proprio dalla Camera dei Deputati.

 

Disposizioni per i giochi –

  1. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “entro il 30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2023”.
  2. Le somme di cui all’articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che i titolari di concessioni Bingo non hanno versato nel corso dell’anno 2020 sono versate dagli stessi in rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

3.Il pagamento del canone mensile di cui all’articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.

  1. I titolari di concessione per l’esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma precedente sono tenuti a versare la restante parte e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

 

 

La relazione illustrativa spiega che: L’articolo 24 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha stabilito che il termine previsto dall’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere alla gara per l’attribuzione delle nuove concessioni Bingo, sia fissato al 30 settembre 2020. L’articolo 69, comma 3, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto, tra l’altro, la proroga di sei mesi del suddetto termine, individuando nel 31 marzo 2021 la data entro la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere all’attribuzione delle nuove concessioni Bingo.

Il primo comma della proposta normativa è finalizzato a posticipare di 24 mesi tale scadenza, in considerazione della finalità di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni.

Le difficoltà finanziarie conseguenti a detta situazioni hanno comportato, nel corso del 2020, una contrazione nelle entrate relative al pagamento del canone mensile di proroga delle concessioni Bingo, dovuta al mancato o parziale pagamento delle mensilità da parte di un cospicuo numero di concessionari.

L’intervento legislativo previsto nel secondo comma mira a consentire ai concessionari del gioco del Bingo di poter versare all’Erario le somme, relative ai canoni mensili, che non sono state versate nel corso del 2020, mediante il pagamento di diciotto rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a decorrere dal mese di luglio 2021 e fino al mese di dicembre 2022. La misura è finalizzata a ottenere dai concessionari il versamento all’Erario delle somme dovute senza il ricorso alle ordinarie procedure di recupero dei crediti, il cui impatto potrebbe non essere sostenibile dai concessionari che si trovano in difficoltà economica in conseguenza dell’interruzione delle attività dovuta alla pandemia.

La proposta normativa inserita nel terzo e nel quarto comma è volta a consentire ai titolari di concessioni Bingo di poter versare all’Erario una parte degli importi dei canoni di concessione, pari a euro 2.800 mensili, per i primi sei mesi dell’anno 2021; la differenza è rateizzata con diciotto versamenti mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a decorrere dal mese di luglio 2021 e fino al mese di dicembre 2022.

Questa proposta di intervento normativo è volta a consentire ai concessionari del Bingo di poter rinviare il pagamento di una parte del canone mensile quale misura di sostegno a fronte delle criticità finanziarie conseguenti alla pandemia. Al contempo la norma mira a prevenire possibili iniziative di contenzioso da parte di concessionari interessati a ottenere pronunce analoghe a quelle adottate dal Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e dal TAR Lazio (ordinanza 6247/2020) con le quali un totale di 44 concessioni su 195 sono state autorizzate a versare l’importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), devono prestare fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali.

Le citate ordinanze sono state emesse nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui ha aumentato l’importo del canone mensile per la proroga delle concessioni Bingo da euro 5.000 a euro 7.500.

 

 

Previsione della figura del vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Al comma 7 dell’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001” sono sostituite dalle seguenti: “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

 

La modifica normativa consentirebbe all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, il tutto per garantire un più efficace svolgimento dell’azione amministrativa dell’Ente.

 

Lotteria dei corrispettivi – All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 540: 1. al primo periodo, dopo le parole: “che effettuano” sono aggiunte le seguenti: “esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico,”; 2. al terzo periodo, le parole: “del sito internet dell’Agenzia delle entrate” sono sostituite dalle seguenti “del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

b) al comma 541, dopo le parole “o professione” sono inserite le seguenti “esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico”;

c) al comma 542, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro.”.

All’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole “l’attribuzione dei premi e” sono soppresse.

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 288, è aggiunto in fine il seguente periodo: “I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.”;

b) al comma 290, il secondo periodo è soppresso.

 

 

La modifica normativa proposta è volta a sostenere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo per la lotteria dei corrispettivi premi soltanto nel caso di pagamenti elettronici, in modo da assicurare le conseguenti sinergie con altre iniziative poste in essere per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici all’ interno del Piano Italia Cashless.

Si vuole anche specificare che il portale Lotteria, portale dedicato ai consumatori per la gestione delle informazioni e dei servizi nell’ambito della lotteria dei corrispettivi, è reso disponibile dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 2 allinea la previsione di cui all’art. 18, comma 2, del DL 119/2018, concernente la destinazione delle risorse stanziate per la lotteria per i corrispettivi pagati in contanti, alla nuova disciplina, che limita i premi esclusivamente ai pagamenti fatti con strumenti elettronici.

La modifica di cui al comma 3, lettera a) di natura interpretativa, chiarisce che i rimborsi attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito del percipiente.

La lettera b) del medesimo comma abroga la previsione secondo cui il Fondo, su cui sono stanziate le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all’attuazione della misura, viene integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall’emersione di base imponibile conseguente all’applicazione del cashback. La previsione risulta infatti superata dall’introduzione di un Fondo per la fedeltà fiscale, in cui confluisca la componente permanente delle maggiori entrate da miglioramento della compliance, che consenta di destinare alla riduzione della pressione fiscale il recupero di gettito derivante dalle misure di contrasto all’evasione, tra cui quindi anche quella in tema di incentivi all’utilizzo di pagamenti elettronici.

Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative –  “Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2021, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni”.

Disposizioni diverse –  “Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004”.

 

Testo della legge di bilancio del 16 novembre al vaglio del Consiglio dei Ministri

 

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