Le associazioni Consorzio Fee, Sapar e New Asgi, hanno scritto al comune di Legnano Sabbiadoro per la modifica delle disposizioni contenute nel regolamento proposto per quanto riguarda i giochi di
Le associazioni Consorzio Fee, Sapar e New Asgi, hanno scritto al comune di Legnano Sabbiadoro per la modifica delle disposizioni contenute nel regolamento proposto per quanto riguarda i giochi di puro intrattenimento.
Esse osservano:
Viste le premesse e il titolo della Legge Regionale 14 febbraio 2014, a cui il Regolamento Comunale in oggetto fa riferimento, “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”, supportate da studi e ricerche solo sull’utilizzo della apprecchiature coon vincita in denaro, siamo a chiedere alle Signorie Vostre l’eliminazione di tutti gli articoli riguardanti gli apparecchi cui all’Art.110, comma 7 del 773/1931 (giochi senza vincita in denaro), perchè non si ritiene coerente la loro applicazione a realtà che nulla hanno a che vedere con il gioco d’azzardo patologico.
regolamento-comunale-in-materia-di-giochi-leciti-2-colonne-copia.pdf
Sottoponiamo all’attenzione delle Signorie Vostre le osservazioni alla bozza di regolamento comunale in materia di giochi:
In primis, perchè gli apparecchi di cui all’Art.110 comma 7C bis del TULPS, non sono giochi con vincita in denaro e per la norma nazionale l’utilizzo di questi apparecchi non è interdetto ai minori come riportato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in quanto l’Art.24 comma 20 della Legge 98/2011 dispone il divieto di gioco solo ed esclusivamente limitatamente agli apparecchi con vincita in denaro.
Tenuto conto inoltre che tutto il comparto comma 7 è oggi oggetto di nuova regolamentazione a livello nazionale in seguito al Decreto Legge del 14 agosto 2020 n.104, convertito in Legge 126 del 13 ottobre 2020, che cita “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d’azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”.
Vi informiamo inoltre che il divieto ai minori comporterebbe per buona parte giochi rivolti ai ragazzi una riclassificazione che oggi in termini normativi non esiste, ne deriverebbe l’obbligo di alienazione degli apparecchi da parte dei gestori. Tenuto conto degli ingenti investimenti fatti per l’acquisto di apparecchi comma 7 C bis, al fine di diluire gli importanti sforzi economici che dovranno affrontare i gestori per rinnovare l’intero parco macchine, e nell’attesa della nuova regolamentazione nazionale, in alternativa
CHIEDIAMO:
UNA MORATORIA DI 5 ANNI
dalla data di introduzione della stessa per l’applicazione dell’Art.7 comma 3
Art.7 comma 5: proponiamo l’abrogazione della disposizione che prescrive l’obbligo di accompagnamento ai minori di anni 15 poiché il medesimo non risulta previsto dalle nromative nazionali;
Art.13 comma 1: proponiamo l’inserimento anche degli apparecchi di cui al comma 7 dell’Art.110 TULPS tra quelli per cui non è necessario ulteriore titolo autorizzatorio ai fini dell’installazione in locali già dotati di licenza ex Art.86 TULPS. Ciò proprio in omaggio alla disposizione di quest’ultimo articolo.
Art.17 comma 4: proponiamo l’aggiunta dell’indicazione temporale minima e massima della sospensione “da 1 a 30 giorni”
Sicuri della Vostra comprensione, contiamo sul Vostro accoglimento.
Distinti daluti,
Vanni Ferro, Presidente NEW ASGI ITALIA
Alessandro Lama, Presidente FEDERAZIONE CONFESERCENTI AMUSEMENT
Mauro Zaccaria, Presidente CONSORZIO FEE
Paolo della Pria, Presidente SAPAR SERVICE
PressGiochi
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