25 Novembre 2024 - 09:30

Pacchetto giochi: ecco la proposta di Minenna (ADM) da inserire nella prossima legge di Bilancio

Nel settore dei giochi, l’Agenzia è autorità di regolazione del settore attraverso la predisposizione e il monitoraggio delle concessioni e la vigilanza e il coordinamento sulle attività dei relativi titolari

27 Ottobre 2020

Nel settore dei giochi, l’Agenzia è autorità di regolazione del settore attraverso la predisposizione e il monitoraggio delle concessioni e la vigilanza e il coordinamento sulle attività dei relativi titolari e dell’intera filiera commerciale del gioco lecito, con l’esercizio di rilevanti poteri di surveillance e di enforcement.

In materia di gioco pubblico, l’Agenzia coordina il CoPreGi, il Comitato per la repressione del gioco illegale individuato come strumento di vigilanza e intervento sul territorio nazionale e di coordinamento fra tutte le Forze di polizia impegnate in tale rilevante obiettivo strategico.

Queste le parole del Direttore Generale di ADM Marcello Minenna audito alcuni giorni fa in Commissione Finanze del Senato in merito all‘esame dell’Affare assegnato n. 573 “Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022.

 

Questa la sua dichiarazione integrale a cui seguono le proposte presentate al Parlamento dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito al pacchetto giochi che andrebbe inserito nella prossima legge di Bilancio e che riguarda: Delega al Testo Unico Giochi – Proroga Concessioni – Ritardati pagamenti Bingo – Registro Unico Operatori di Gioco.

 

“Sul tema dei giochi, – afferma Minenna – poi, il ragionamento è molto complesso ma è possibile fornire alcune indicazioni di massima. Preliminarmente occorre porre in disparte il tema riaffiorato durante il lockdown, e spesso mal posto, se il gioco sia giusto o sbagliato e quale debba essere la reazione dello Stato alle ludopatie. Il compito dell’Agenzia, infatti, non è avere una propria idea politica ma applicare le regole che vengono definite dagli organi legislativi. C’è invece un problema legato alla compresenza dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, titolari di potestà legislative e regolamentari concorrenti, il cui esercizio, allorché non coordinato, ha posto difficoltà gestionali rilevanti. Si pone il problema di come procedere al rinnovo delle gare per il rinnovo di concessioni risalenti negli anni a fronte di sopravvenute disposizioni locali che inibiscono il gioco lecito. In breve, oggi, per l’80% dei punti di gioco in regime di concessione posti sotto l’egida dell’Agenzia, si pone un problema di contrasto con disposizioni nel frattempo emanate dagli enti territoriali. Ciò comporta evidenti criticità nella gestione delle concessioni o del loro rinnovo per via di un vincolo normativo sopravvenuto a posteriori nel territorio di riferimento. Abbiamo quindi concessioni in scadenza o scadute in relazione alle quali non si può prevedere un nuovo bando e a nuove assegnazioni. La questione pone poi ulteriori profili di criticità in considerazione dei tempi di svolgimento delle gare, dei differimenti di termini e dei rallentamenti determinati dall’emergenza COVID e dal lockdown. Da qui l’esigenza di proporre una proroga per i mesi necessari a ridefinire l’assetto normativo, tramite una delega che consenta di scrivere un testo unico dei giochi e razionalizzare il settore, così da effettuare le gare necessarie a una sua ripartenza ordinata. E questo è fondamentale anche per garantire un adeguato gettito fiscale, atteso che le concessioni scadute e non rinnovabili comportano la perdita dei relativi introiti erariali, inclusi quelli di cui lo Stato aveva previsto il conseguimento prima di tali misure regionali o comunali restrittive. Sul tema è anche intervenuta la magistratura amministrativa, come nel caso di una concessione non rinnovata, in relazione alla quale il TAR competente ha invece disposto la proroga della concessione con motivazioni legate all’emergenza COVID; ma non è possibile demandare al potere giurisdizionale soluzioni di sistema, né ignorare quali siano i tempi richiesti nel nostro ordinamento per gestire una gara, dati i noti vincoli legali e procedurali che prescindono dalle capacità e dalle competenze dell’Agenzia. Prevedere 36 mesi di proroga vuol dire dare il tempo al Legislatore e all’Agenzia di rimettere in ordine – auspicabilmente con ampia direzionalità – il settore, trovando un meccanismo di sintesi e coordinamento tra le competenze legislative concorrenti che consenta di restituire efficienza anche a questo settore. Questa rapida sintesi – conclude il direttore -ha inteso fornire solo una panoramica di alcune questioni più significative; ma altre ve ne sono sulle quali l’Agenzia si riserva, con il consueto spirito di leale collaborazione verso gli Organi legislativi, di fornire ogni eventuale approfondito contributo”.

 

Di seguito le proposte normative di ADM:

 

PROPOSTE NORMATIVE DI ADM PER L’INSERIMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO.
PACCHETTO GIOCHI
– Delega al Testo Unico Giochi
– Proroga Concessioni
– Ritardati pagamenti Bingo
– Registro Unico Operatori di Gioco

 

NOTA TECNICA
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA DI RIORDINO DEL SETTORE DEI GIOCHI
Articolo 1
(Riordino del settore dei giochi pubblici)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma complessiva in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio a titolo oneroso e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi statali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; il parere deve essere reso entro 30 giorni.
2. I decreti sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell’Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in modo da assicurare il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo e la lotta al gioco illegale e alle frodi a danno dell’erario, garantendo l’invarianza delle corrispondenti entrate, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) riduzione graduale dell’offerta di gioco, fissando numeri massimi sia in relazione ai diversi punti di gioco sia al numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Al fine di garantire una equilibrata distribuzione nel territorio nazionale, i numeri massimi dei punti di gioco specialistici e di quelli che offrono scommesse e il numero massimo degli apparecchi da intrattenimento sono distribuiti per ciascuna Regione, in base alla popolazione residente, tenendo anche conto dei relativi indicatori economici;
b) individuazione di limiti massimi degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, con previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati;
c) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonché all’esigenza di prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo (DGA) e di gioco minorile, quali: diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco; certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni 18;

d) Coordinamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle attività vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva e più in generale di ogni attività di contrasto all’illegalità.

e) rafforzamento del contrasto ad ogni forma di gioco d’azzardo illegale, soprattutto quello offerto via web da soggetti che utilizzano piattaforme collocate al di fuori del territorio dello Stato; revisione dell’apparato sanzionatorio, penale ed amministrativo, prevedendo un innalzamento delle sanzioni e l’ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti prescriverne l’applicazione, ivi compresi i gestori dei punti vendita, ed introducendo l’autonoma rilevanza penale dell’evasione di imposte da giochi quale nuova ipotesi di reato;
f) ferma restando la normativa di contrasto alle infiltrazioni mafiose, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti, ivi compresi società fiduciarie e trusts, che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici; previsione di una responsabilità estesa ai soci per le società di capitali di minori dimensioni; ampliamento delle ipotesi delittuose preclusive al rilascio di concessioni ed autorizzazioni;

g) previsione di un sistema di controllo da parte dei concessionari sulla filiera e delle relative responsabilità, fermo restando la responsabilità specifica dei punti di gioco per le violazioni in materia di gioco minorile e delle norme a tutela del gioco responsabile;

h) promozione di giochi o di nuovi giochi a basso rischio sociale, quali i giochi sportivi a totalizzatore, le lotterie differite, il gioco del Lotto, i giochi numerici a totalizzatore, con esclusione dei giochi con vincita immediata o a puntate ripetute o ravvicinate nel corso della giornata;
i) innalzamento del livello qualitativo dei punti gioco e dell’offerta attraverso nuove regole di rilascio delle licenze di vendita del gioco, da attribuire solo in presenza di determinati requisiti, stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla tipologia degli esercizi, quali l’accesso selettivo, la identificazione dell’avventore, standard di arredo interno e luci, il rispetto di parametri e vincoli architettonici, la formazione specifica per gli addetti, il rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco, la presenza di apparati di videosorveglianza interna, il collegamento diretto con presidi di polizia e/o con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e con le ASL

l) previsione di fasce orarie di gioco, omogenee sul territorio nazionale. La distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata è definita d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche ai fini del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti orari definiti;
m) previsione di forme di compartecipazione al gettito da parte delle Regioni e degli enti locali, anche mediante forme di compensazione con i trasferimenti e finanziamenti statali e che le sanzioni amministrative riscosse in base a controlli effettuati dalla polizia locale siano destinate al Comune di riferimento;
n) elenco delle norme abrogate e previsione di disposizioni transitorie finalizzate a garantire il rispetto delle convenzioni di concessione in essere.

 

Relazione illustrativa

Il mercato italiano dei giochi
Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro si basa, da un lato, sulla riserva esclusiva in favore dello Stato e, dall’altro, sulla concessione di servizio, mediante la quale l’Amministrazione affida ad un soggetto privato, prescelto sulla base di selezioni ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, l’esercizio del gioco ampliando la sfera giuridica del destinatario e mantenendo sull’attività un potere di controllo. I giochi pubblici offerti dal mercato italiano possono essere distinti in otto segmenti, che incorporano tipi di gioco omogenei per caratteristiche della domanda e per strategie di sviluppo
ed organizzazione della filiera.
I segmenti individuati sono i seguenti:
– Giochi numerici a quota fissa (ad esempio, il Lotto);
– Giochi numerici a totalizzatore (ad esempio, l’Enalotto – commercialmente conosciuto come “Superenalotto”);
– Apparecchi da intrattenimento (Slot machines anche denominate “AWP” e videolottery denominate “VLT”);
– Lotterie ad estrazione istantanea (“Gratta & Vinci”) e ad estrazione differita (ad esempio, la Lotteria Italia di capodanno);
– Scommesse su corse ippiche;
– Scommesse su eventi diversi da quelli ippici (sportive e non sportive);
– Bingo;
– Gioco “a distanza” o gioco on line (il gioco on line comprende sia giochi che possono essere effettuati solo con modalità a distanza, c.d. “giochi on line puri”, sia giochi analoghi a quelli “fisici” che vengono praticati con modalità “a distanza”, come il Lotto, il Superenalotto, il Gratta & Vinci, le Scommesse).

La riforma del gioco
In attuazione di quanto previsto dalla “Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021”, un possibile schema di disegno di legge delega per la riforma del comparto dei giochi potrebbe ispirarsi ai seguenti principi (peraltro già espressi nell’articolo 9, comma 6, del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 che aveva già previsto una riforma complessiva in materia di gioco pubblico):
– assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo,
– contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario
– e, comunque, tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate.
Si tratta di obiettivi che presuppongono:
a) una riduzione graduale e controllata dell’offerta di gioco,
b) misure tecniche e normative finalizzate alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili (diminuzione dei limiti di giocata e di vincita, formazione continua dei gestori, caratteristiche minime di sale e degli altri luoghi in cui si offre gioco, e così via),

c) il contrasto ad ogni forma di gioco d’azzardo illegale, soprattutto quello offerto via web da soggetti che utilizzano piattaforme collocate al di fuori del territorio dello Stato.

1) Conferma del sistema concessorio
Il modello italiano, come già detto in apertura, è basato sulla concessione di servizio, che consente allo Stato di affidare le concessioni di gioco soltanto a soggetti che siano in possesso di stringenti requisiti di affidabilità, moralità, economicità, sottoponendoli a controlli costanti e reiterati, ivi comprese, ad esempio, le disposizioni in materia di “antiriciclaggio” di somme di provenienza illecita, che prevedono norme ad hoc per il settore dei giochi. La Corte di Giustizia UE – e la costante giurisprudenza nazionale di legittimità e di merito – si è più volte pronunciata in ordine alla compatibilità del sistema concessorio con l’ordinamento unionale.
Si ritiene che le concessioni, attribuite in base a procedure competitive ad evidenza pubblica, debbano, a differenza del passato, essere sempre a titolo “oneroso”. Tale apparato legislativo potrebbe essere ulteriormente rafforzato prevedendo che i requisiti richiesti per il rilascio di concessioni si applichino, in tutto o in parte, anche per il rilascio delle autorizzazioni o licenze di polizia.

2) Riduzione graduale dell’offerta
Il riordino dovrebbe contenere norme che contemplino la prosecuzione del processo di riduzione dell’offerta complessiva, che ha avuto inizio con la diminuzione del numero degli apparecchi da intrattenimento (cfr. art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 25 luglio 2017).
La riduzione dovrebbe avere ad oggetto l’attuale numero dei punti vendita (Sale scommesse, Corner, sale bingo, sale VLT, ricevitorie del Lotto, ricevitorie dei giochi numerici, bar e tabacchi in cui sono collocate le AWP e che vendono Gratta&Vinci), nonché, ove ritenuto ancora necessario, quello degli apparecchi.

3) Nuovo modello distributivo dei giochi
La riforma potrebbe rivedere radicalmente il modello distributivo dei giochi, soprattutto con riferimento a quelli ritenuti maggiormente a rischio per la salute (Scommesse, Bingo e Apparecchi), secondo i seguenti criteri:
– fissare un numero di punti vendita

(i) inferiore rispetto all’attuale,

(ii) non superabile per l’intera durata della concessione (nove anni, non rinnovabile),

(iii) eventualmente distribuibile per Regione, in base alla popolazione residente (al riguardo, occorrerebbe precisare se il numero dei punti vendita debba essere pari o inferiore a quello definito in sede di Conferenza unificata).
Oggi il numero dei punti vendita in cui si offre gioco mediante apparecchi non è prefissato né a livello nazionale né a livello regionale e dipende dalle scelte degli operatori, circostanza che ha contribuito alla diffusione dell’offerta di gioco in misura, talvolta, incontrollata.
Al fine di garantire una equilibrata distribuzione nel territorio nazionale, i numeri massimi dei punti di gioco specialistici e di quelli che offrono scommesse e il numero massimo degli apparecchi da intrattenimento potrebbero essere distribuiti per ciascuna Regione, in base alla popolazione residente, tenendo anche conto dei relativi indicatori economici. In relazione a tale previsione, costituisce un nodo politico la decisione circa la conferma o meno della presenza degli apparecchi da intrattenimento nei Bar.

In ogni caso, si dovrebbero rivedere i limiti massimi degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, in relazione ad una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e alla eventuale separazione, da attuarsi in modo graduale, degli spazi nei quali vengono installati gli apparecchi medesimi. Sarebbe, inoltre, auspicabile fissare norme comuni sulle distanze e sugli orari.

– contingentare il numero dei punti vendita ove installare gli apparecchi (Bar, Tabacchi e sale VLT, oltre a sale Scommesse e Bingo), mediante il rilascio oneroso delle concessioni. Rispetto ad oggi, in cui il numero dei punti vendita non è contingentato (eccetto che per le sale Scommesse e le sale Bingo), si avrebbe un limite massimo (non derogabile) complessivo sia a livello nazionale sia a livello regionale. I vantaggi sarebbero molti, in quanto, trattandosi di un numero chiuso, il relativo valore, presumibilmente, aumenterebbe (con beneficio per l’Erario), i controlli potrebbero essere programmati con maggior efficacia, gli investitori avrebbero la possibilità di pianificare con maggior certezza i propri investimenti.

4) Misure tecniche per prevenire i disturbi da gioco d’azzardo (DGA)

Sulla scia di quanto previsto da alcune norme di recente introduzione, dovrebbero essere previsti specifiche norme e/o accorgimenti tecnici finalizzati alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, quali, ad esempio:

– la diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;
– l’obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;
– il rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;
– la previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;
– la “certificazione” di ogni singolo apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;
– il divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni 18.

5) Promozione di forme di gioco a basso rischio sociale
Con la proposta di legge delega si prevede l’incentivazione di forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, quali:
– il Totocalcio,
– le lotterie differite,
– il gioco del Lotto con modalità tradizionali,
– il SuperEnalotto.
Inoltre, sono previste specifiche ipotesi di esonero dal divieto di pubblicità, ad esempio per quanto riguarda la stampa specializzata, diretta ai soli operatori del settore (come avviene, ad esempio, per la pubblicità del tabacco) o quantomeno ammettere forme di informazione necessarie a garantire il rilancio dei giochi, previsto già dall’art art. 1, commi 634-639 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Totocalcio).

6) Rapporti con le autonomie territoriali
Quasi tutte le regioni italiane, al fine di tutelare determinate categorie di persone (giovani o soggetti in particolari condizioni sociali e psichiche) e di prevenire il gioco d’azzardo patologico, hanno emanato norme sulla dislocazione territoriale dei punti vendita in cui si esercita il gioco pubblico, prevedendo il divieto della loro collocazione se posti entro una determinata distanza (300 o 500 metri) da alcuni luoghi definiti “sensibili” (scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione
giovanile, centri anziani ma anche palestre, “compro oro”, bancomat, cimiteri).
L’intesa Governo-Enti locali del 7 settembre 2017 sul gioco pubblico, prevista dall’art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015, recante, tra l’altro, l’indicazione di riduzione dell’offerta di gioco, sia attraverso la riduzione degli apparecchi AWP attivi (poi attuata per effetto dell’art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e del relativo decreto ministeriale di attuazione 25 luglio 2017) sia mediante il dimezzamento (da attuare in tre anni) dei punti di vendita, ha rinviato alle leggi regionali e ai regolamenti comunali la definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco, che dovrebbe comunque salvaguardare gli investimenti in essere. L’art. 1, comma 1048 (modificato dall’art. 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) e comma 1049, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, parlando di “corretto assetto distributivo… anche
a seguito dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata”, ha stabilito che “le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017”, e ciò “al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048”.
Non risulta che le Regioni interessate abbiano adeguato le proprie leggi alla citata Intesa mentre la piena attuazione delle leggi medesime potrebbe avere, in alcuni casi, effetti espulsivi del gioco pubblico, con la conseguente perdita di cospicue entrate erariali e la possibilità del riespandersi del gioco illegale.
In relazione a tale aspetto, la proposta di legge delega da mandato di fissare regole comuni a livello nazionale, in modo tale da garantire, comunque, la presenza di punti gioco secondo una distribuzione omogenea sul territorio comunale, evitando la nascita di “zone rosse” e/o l’espulsione dei punti di gioco da intere aree metropolitane, ferma restando la possibilità di fissare una distanza minima da determinati luoghi sensibili che dovranno essere puntualmente indicati, caratterizzati dalla frequenza da parte di soggetti “vulnerabili” (per esempio, scuole, centri pubblici per la cura delle dipendenze, ecc…).

7) Inasprimento delle sanzioni, amministrative o penali e nuovi poteri di controllo contro il gioco illecito

La riforma dei giochi, nella proposta di legge delega deve essere l’occasione per una rivisitazione complessiva dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per inasprire la misura delle sanzioni e prevedendo maggiori poteri di indagine e controllo per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (che, con la riorganizzazione della propria struttura ha sensibilmente rafforzato l’apparato investigativo, concentrando tutte le competenze in materia nella Direzione centrale antifrode) e per le Forze di Polizia.
A titolo esemplificativo, si potrebbe:
– riformulare il comparto sanzionatorio in materia di uso illecito di apparecchi legali e di uso di apparecchi illegali;
– introdurre il reato di evasione di imposte da giochi;
– prevedere una responsabilità “allargata” ai soci per le società di capitali di minori dimensioni (Srl);

8) Compartecipazione al gettito da parte degli enti territoriali
Con la proposta di legge delega si dà mandato di estendere, anche alle Regioni a statuto ordinario nonché agli enti locali, la compartecipazione al gettito derivante dai giochi, oggi prevista per le sole Regioni a statuto speciale, omogenizzando le disposizioni e stabilendo, quindi, norme uguali per tutti.

NOTA TECNICA
PROPOSTA EMENDATIVA

PROROGA CONCESSIONI
Norma che genera gettito
1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni, e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.
2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga, e inclusivi della quota parte relativa al
contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi.
3. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1.
4. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei
termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Relazione Illustrativa

La norma permette di generare gettito evitando la sospensione di attività oggetto di concessione e l’esazione dei relativi tributi conseguenti alla scadenza delle stesse. La proroga è onerosa e, per non creare distorsioni sull’equilibrio di mercato, è concessa “flat” per il periodo di 36 mesi a partire da ogni scadenza.

NOTA TECNICA
PROPOSTA NORMATIVA in materia di rateizzazione dell’importo del canone mensile per la proroga delle concessioni Bingo

1. A decorrere dalla prima scadenza successiva alla riapertura delle sale Bingo, come consentita dai provvedimenti degli Enti locali competenti per territorio, e fino alla scadenza del termine per il versamento relativo al mese di maggio 2021, l’importo del canone mensile di cui all’articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. ii. può essere versato, entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.

2. I titolari di concessione per l’esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma precedente sono tenuti a versare la restante parte e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 30 giugno 2021 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 16 dicembre 2022.
3. Le somme versate a titolo di canone mensile nel periodo decorrente dalla prima scadenza successiva alla riapertura delle sale Bingo di cui al comma 1 e fino all’entrata in vigore della presente norma, in eccedenza rispetto alla misura indicata nel comma 1, sono decurtate
dall’importo complessivo maturato dal singolo concessionario quale somma da rateizzare secondo le modalità indicate nel comma 2.
4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, pari ad euro 2.763.600 per l’anno 2020 ed euro 1.166.851 per l’anno 2022, si provvede mediante XXXXXX

 

Relazione Illustrativa
I DPCM adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull’intero territorio nazionale, delle sale giochi, rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio.

Successivamente alla riapertura di queste attività, l’applicazione delle disposizioni di prevenzione della diffusione del contagio del Covid-19 ha comportato una contrazione della raccolta del gioco dovuta al minor afflusso di giocatori e alla dilatazione dei tempi di svolgimento delle singole partite e la correlata contrazione della raccolta del gioco.
L’intervento legislativo mira a consentire la postergazione e rateizzazione del pagamento di una parte dell’importo del canone mensile dovuto dai soggetti titolari delle concessioni per l’esercizio del gioco del Bingo, tenuto conto delle difficoltà economiche in cui versa il settore, consentendo ai concessionari di far fronte all’emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali. Al contempo la norma mira a prevenire possibili iniziative di contenzioso da parte di concessionari interessati a ottenere pronunce analoghe a quelle adottate dal Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e dal TAR Lazio (ordinanza 6247/2020) con le quali un totale di 44 concessioni su 196 sono state autorizzate a versare l’importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), prestino fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali.
Le citate ordinanze del Consiglio di Stato sono state emesse nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui ha aumentato l’importo del canone mensile per la proroga delle concessioni Bingo da euro 5.000 a euro 7.500.

 

Relazione tecnica
Dalla proposta normativa, al netto dell’incidenza degli interessi legali sulle somme rateizzate, deriverebbero minori entrate per l’Erario nella misura di euro 2.763.600 per l’anno 2020 ed euro 1.890.884 per l’anno 2021; le entrate per l’anno 2022 subirebbero un incremento di euro 4.654.488.
Dette cifre sono state quantificate avendo a riferimento:

– per l’anno 2020, il periodo da ottobre a dicembre, sottraendo all’importo delle entrate erariali calcolato sulla base del canone mensile di euro 7.500, l’importo calcolato sulla base di un canone mensile di euro 2.800 [(€ 7.500×3 mesi = € 22.500 x 196 concessioni = 4.410.000) – (€ 2.800 x3 mesi = € 8.400 x 196 concessioni = 1.646.400) = (4.410.000– 1.646.400) = 2.763.600;

– per l’anno 2021, il periodo da gennaio a maggio, sottraendo all’importo delle entrate erariali calcolato sulla base del canone mensile di euro 7.500, l’importo calcolato sulla base di un canone mensile di euro 2.800 [(€ 7.500×5 mesi = € 37.500 x 196 concessioni = 7.350.000) – (€ 2.800 x5 mesi = € 14.000 x 196 concessioni = 2.744.000) = (7.350.000– 2.744.000) = 4.606.000. A decorrere dal mese di giugno 2021 inizieranno a essere versate le rate delle somme accumulate quale differenza tra l’importo mensile di euro 2.800 e l’importo di euro 7.500 previsto dalla vigente disciplina.

L’importo totale del debito accumulato dai concessionari è pari, a euro 7.369.600 [(euro 2.763.600 per l’anno 2020) +(euro 4.606.00 per il 2021)]; detta somma ripartita in rate mensili da giugno 2021 a dicembre 2022 (19 mesi) è pari a euro 387.874 mensili. Pertanto, al netto degli interessi legali, per l’anno 2021 la proposta normativa comporterà maggiori entrate pari a euro 2.715.116 (euro 387.874 X 7mesi), da ciò il saldo negativo calcolato per l’anno 2021 pari a euro 1.890.884 (-4.606.000+2.715.116);

– per l’anno 2022, al netto degli interessi legali, la proposta normativa comporterà maggiori entrate pari a euro 4.654.488 (euro 387.874 X 12mesi);
La maggiore disponibilità finanziaria consentirebbe, peraltro, ai concessionari di poter investire nell’attività con conseguente incremento dei flussi finanziari prodotti e del relativo potenziale incremento anche dell’entrate erariali.

 

NOTA TECNICA
PROPOSTA EMENDATIVA REGISTRO UNICO OPERATORI DI GIOCO
L’articolo 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è così modificato:
a) la lettera c) del comma 3 è così sostituita “i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”;
b) dopo la lettera g) del comma 3, è inserita la lettera “g-bis) i concessionari delle lotterie istantanee”;
c) al comma 4, dopo le parole “regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,” sono inserite le parole “ove previste,”;
d) al comma 7, dopo le parole “con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze” sono inserite le parole “al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l’affidabilità degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l’iscrizione al Registro e” e dopo le parole “alla cancellazione” sono inserite le parole “e sospensione”;
e) alla fine del comma 9, aggiungere il seguente periodo “Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l’indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco”;

f) al comma 10, le parole “novantesimo giorno” sono sostituite dalle parole “centocinquantesimo giorno” e le parole “è abrogato” sono sostituite dalle parole “cessa di avere efficacia”.

Relazione Illustrativa
L’emendamento di propone di rettificare alcuni passaggi poco chiari della norma originaria che potrebbero creare contenzioso nella sua applicazione concreta e di integrarne il contenuto per garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l’affidabilità degli operatori.
La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l’erario.

PressGiochi

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