Per intervenire nel contrasto al gioco d’azzardo patologico, definito dal Codice dei giochi ufficialmente Ludopatia, si prevede di istituire la Consulta permanente dei rappresentanti governativi, regionali e degli enti locali,
Per intervenire nel contrasto al gioco d’azzardo patologico, definito dal Codice dei giochi ufficialmente Ludopatia, si prevede di istituire la Consulta permanente dei rappresentanti governativi, regionali e degli enti locali, dei rappresentanti degli organismi organizzati del settore del gioco, in primo luogo quelli dei concessionari e dell’industria tecnologica di settore, nonché dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani iscritte nell’elenco tenuto dal comitato di cui all’articolo 4, per la individuazione e il costante aggiornamento di misure e interventi, comunitariamente compatibili, volti al contrasto del gioco online su siti “.com”.
Pubblicità – E’ vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari.
La comunicazione commerciale dei giochi non deve, tra le altre cose, incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato, presentare o suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero costituire una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori di età, e rappresentare questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco.
In TV, la pubblicità è vietata:
1) sui canali afferenti al genere di programmazione tematica “bambini e ragazzi” della televisione digitale terrestre e satellitare;
2) nella fascia oraria di programmazione protetta per i minori di età tra le ore 16.00 e le ore 19.00 di ogni giorno, fatta eccezione per le trasmissioni su canali afferenti al genere di programmazione tematica “sport”, ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco;
3) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti anche se trasmessi fuori dalla suddetta fascia oraria protetta, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
In Radio, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonchè nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
Al Cinema, la pubblicità è vietata:
1) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;
2) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
A Teatro, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
Sulla Stampa, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, le suddette testate sono individuate all’interno dell’elenco pubblicato dalla Federazione italiana editori giornali-FIEG, nonché su quella che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.
I concessionari sono obbligati, relativamente alla pubblicità di giochi con vincite in denaro destinata a canali web, ad inserire nei contratti di diffusione pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che non vengano pubblicati banner, annunci, forme di pubblicità di ogni genere su siti web con contenuti contrari alla dignità umana, ai minori e all’ordine pubblico.
I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, presso il Dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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