“La soppressione della procedura di regolarizzazione per gli apparecchi utilizzati nel corso dell’anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, già prevista dal comma 7-quinquies dell’articolo 110 del TULPS, non
“La soppressione della procedura di regolarizzazione per gli apparecchi utilizzati nel corso dell’anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, già prevista dal comma 7-quinquies dell’articolo 110 del TULPS, non sia più attuabile”.
E’ quanto si legge relativamente alle ticket redemption nel dossier del Parlamento che analizza i profili finanziari degli articoli relativi ai giochi del decreto Agosto approdato alla Camera per l’esame finale.
“In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare. Stante la mancanza di indicazioni al riguardo nella RT, in proposito appare opportuno acquisire una conferma dal Governo. Si evidenzia, comunque, la soppressione della previsione del parere delle Commissioni parlamentari precedentemente previsto per l’adozione del decreto ministeriale volto a determinare la base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi da intrattenimento con e senza vincita in denaro”.
Il dossier parla anche degli altri articoli relativi al settore giochi. In particolare, relativamente al rinvio della stipula e della decorrenza della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (cosiddetta “gara Superenalotto”, aggiudicata alla Sisal SpA) dal 24 agosto 2020 al 1° dicembre 2021, mantenendo tuttavia fermo nel 2020, come già previsto a legislazione previgente, il pagamento della quota offerta dall’aggiudicatario in fase di gara. Per il servizio Studi andrebbero acquisiti elementi circa la compatibilità del rinvio in questione con la disciplina europea del mercato interno e degli affidamenti di contratti pubblici.
Sulla possibilità di ADM di costituire una società in house, il dossier riporta: “La relazione tecnica afferma che gli oneri sono derivanti dall’avviamento della società e non rilevano sul saldo netto da finanziare in quanto riferiti a risorse accantonate nelle precedenti gestioni dell’Agenzia”.
Infine, in merito alla lotteria degli scontrini cashless, relativamente ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma stabilisce che le risorse già stanziate per il 2020 per l’istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla medesima lotteria. La gestione di tali spese è affidata, a decorrere dall’anno 2020, al dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale, nell’ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, può avvalersi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020 di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unità, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari. La RT, in relazione all’assunzione di sei unità di personale nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, afferma che la misura trova copertura nell’ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge n. 232/2016. In proposito, nel rilevare che la copertura con risorse di bilancio non rientra tra quelle tipicamente previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009), andrebbero acquisiti elementi in ordine all’ammontare e all’effettiva disponibilità di tali risorse.
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