A Cerreto Guidi (Firenze), da oltre un anno, va in scena un’inusuale battaglia legale a colpi di misurazioni. E se molti residenti sono rimasti interdetti nell’assistere alla strane, ripetute passeggiate
A Cerreto Guidi (Firenze), da oltre un anno, va in scena un’inusuale battaglia legale a colpi di misurazioni. E se molti residenti sono rimasti interdetti nell’assistere alla strane, ripetute passeggiate su e giù per le strade del paese da parte di tecnici e vigili urbani che vagavano apparentemente senza meta, misurando non si sa bene cosa, è appunto perchè non conoscono questo scontro a suon di perizie e carte bollate. Come riporta FirenzeToday.it, da un lato, infatti, c’è un pubblico esercizio che vuole installare apparecchi da gioco in una saletta del locale. Dall’altro, il Comune di Cerreto Guidi, la questura di Firenze, il Ministero dell’Interno, il Miur, l’unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa e una scuola (l’istituto statale Cerreto Guidi) che si oppongono. Il motivo legale del contendere è la distanza tra la scuola e il locale. Se ne capisce bene il motivo: se la distanza è inferiore ai 500 metri, niente macchinette: perchè, per legge, gli apparecchi da gioco devono stare ad almeno mezzo chilometro da luoghi pubblici frequentati da minori e altre categorie ‘a rischio’ ludopatia. Se la distanza è superiore, invece, le macchinette possono essere installate. E la partita si gioca su una manciata di metri, se non centimetri. Il locale, ovviamente, “tifa” per la distanza superiore ai 500 metri, tutti gli altri per l’opposto. E ad esultare, al momento, sono la scuola, la questura, il comune e i ministeri. Il Tar della Toscana ha infatti recentemente respinto il ricorso presentato dal titolare del locale, in cui si chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale la questura di Firenze aveva rigettato la domanda per l’installazione delle macchinette, presentata dallo stesso legale rappresentante della società.
Ma che cosa sosteneva il legale del locale e perchè i giudici amministrativi gli hanno dato torto? In particolare, l’avvocato e i suoi periti ritenevano che il pubblico esercizio “all’interno del quale verrebbero ad essere installati gli apparecchi da gioco”, si trovasse a distanza superiore a 500 metri dalla scuola primaria De Amicis, “come risulterebbe dalle relazioni tecniche di parte prodotte già in sede procedimentale, che dimostrerebbero la palese erroneità di tutte le misurazioni poste in essere dai vigili urbani”. Da dove si calcola la distanza, dal cancello o dall’ingresso della scuola Più nello specifico, “quest’ultime misurazioni (dei vigili urbani, ndr) avrebbero erroneamente assunto, quale punto di partenza della misurazione, il cancello, anziché l’ingresso principale dell’edificio scolastico ritenuto luogo sensibile e quale punto di arrivo, l’ingresso del pubblico esercizio, anziché quello dell’ambiente dedicato ove verranno collocati gli apparecchi”. “A tal riguardo, la parte ricorrente evidenzia che il cancello sulla strada disterebbe m. 15,95 dalla soglia di ingresso della scuola e che l’ambiente dedicato al gioco con gli apparecchi, disterebbe m. 15,45 dall’ingresso principale della sala da gioco. Tali distanze sarebbero da aggiungere ai m. 484,70 misurati dalla polizia municipale sul percorso più lungo”.
Infine, la parte ricorrente assumeva che “due dei tre percorsi presi in considerazione dalla polizia municipale (secondo i quali la distanza percorsa sarebbe inferiore ai 500 metri, ndr) non sarebbero rispettosi dell’articolo 190 del Codice della Strada, secondo cui il pedone deve procedere nel senso opposto alla direzione di marcia veicolare”. Nell’occasione, il legale del pubblico esercizio ha anche insistito per “l’effettuazione di una verificazione”. Sul punto, il collegio ha dato l’assenso ad “acquisire le risultanze di una verificazione attraverso la quale si accerti la distanza tra il locale denominato di proprietà della Società, sito in Cerreto Guidi e la scuola primaria De Amicis, situata in via XXVI Giugno, avuto riguardo al percorso pedonale che sia rispettoso dell’articolo 190 Codice della Strada”. Il collegio, nell’incaricare il responsabile della polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze con facoltà di delega, ha anche stabilito che il verificatore avrebbe dovuto “procedere alla accurata descrizione delle caratteristiche della via (…), nel tratto percorso secondo l’itinerario preso in considerazione dall’Amministrazione resistente, onde verificare se, sulla base delle suddette caratteristiche, l’indicato percorso pedonale violi o meno il disposto dell’art. 190, laddove impone che, a certe condizioni, i pedoni circolino sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli”.
Il Collegio ha infine stabilito che il verificatore avrebbe dovuto calcolare la misura del suddetto percorso pedonale prendendo come punto di partenza il cancello della scuola e come punto di arrivo l’ingresso del pubblico esercizio. “Tale decisione – hanno sostenuto i giudici – deve essere confermata, essendo evidente, da una parte, che il cortile di una scuola, debitamente recintato e delimitato e frequentato da genitori, bambini, insegnanti e personale scolastico, sia da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante dell’edificio scolastico; dall’altra, che il rischio, per i “soggetti deboli”, di dipendenza, che le leggi in materia intendono neutralizzare, si concreta nel momento dell’ingresso di quest’ultimi all’interno dell’edificio principale in cui è situato l’ambiente dedicato alle macchine da gioco; per cui appare del tutto logico e razionale ritenere che la distanza per l’installazione degli apparecchi da gioco all’interno di un edificio debba misurarsi prendendo a riferimento la soglia principale dell’edificio e non la soglia della stanza dove sono collocate le macchinette”. Quanto alla misurazione della distanza tra i due punti, “dalle risultanze della disposta verificazione, si evince come le misurazioni effettuate dalla polizia municipale in sede di istruttoria procedimentale corrispondessero al reale stato dei luoghi, ma soprattutto come, in modo decisivo e assorbente, tutti e tre i percorsi possibili in quanto ritenuti più brevi (compreso il percorso suggerito dalla parte ricorrente) siano inferiori ai 500 metri di legge”.
PressGiochi
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