24 Novembre 2024 - 12:56

Al Senato la fiducia al Dl Agosto, poche le modifiche relative ai giochi

Restano sostanzialmente invariati gli articoli relativi al settore dei gioco previsti nel Dl Agosto che oggi approda alla Camera dei Deputati dopo la fiducia di ieri del Senato. Si tratta sostanzialmente di piccole modifiche tecniche. Niente da fare per la proroga delle concessioni per gioco su rete fisica e online.

07 Ottobre 2020

Il governo incassa la fiducia del Senato sul decreto Agosto con 148 sì, 117 no e nessun astenuto. In questo modo l’assemblea ha dato disco verde al provvedimento che passa ora alla Camera dove è atteso in aula giovedì prossimo, deve essere convertito in legge entro martedì 13 ottobre.

Tra le modifiche fiscali e finanziarie si prevede la proroga al 15 dicembre 2020 del pagamento della seconda rata dell’offerta economica a carico del concessionario della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (art. 101);

la facoltà per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi non conformi alle norme vigenti. Per effetto delle modifiche al Senato, l’ordine può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo nonché i prodotti succedanei dei prodotti da fumo (art. 102);

la possibilità di costituire una apposita società in house dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per lo svolgimento di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la certificazione di qualità dei prodotti e l’uso del certificato del bollino di qualità (art. 103);

la regolamentazione degli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro al fine di non renderli utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro (art. 104).

Di seguito gli articoli relativi ai giochi come modificati al Senato.

 

Articolo 101. (Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)

1. A causa della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall’aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell’articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° dicembre 2021. Identico. 2. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata una tantum dell’offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell’intero importo entro il 15 dicembre 2020.

Articolo 102. (Inibizione di siti web)

  1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L’ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima .

1-bis. L’ordine di cui al comma 1 può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette, di cui all’articolo 62-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché i prodotti di cui all’articolo 62- quater del medesimo testo unico .

  1. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni del direttore generale le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo. L’inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l’irrogazione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Agenzia degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi quindici giorni dall’ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 50 a 50-quater dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle predette disposizioni sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi.

Articolo 103. (Servizi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita società, di cui la predetta Agenzia è socio unico, regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell’attività della società è disciplinato nell’ambito della convenzione triennale prevista dall’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
  1. Ove la società di cui al comma 1 sia costituita, il relativo statuto prevede che l’organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, individuato nel direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che la società medesima opera sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione. Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la società si avvale, tramite apposito contratto di servizio con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di laboratorio dell’Agenzia stessa.
  1. La società di cui al comma 1 può essere costituita per lo svolgimento dei ser- vizi di: 3. Identico. a) certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l’analisi tecnico – scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell’Agenzia; b) uso del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una royalty per l’utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi
  1. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane, Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali, dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato compartimentale dell’amministrazione dei monopoli di stato, monopoli di Stato, si intende l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i rispettivi Uffici di competenza.

4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decretolegge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 104. (Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro)

1. All’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico:

a) al comma 7-bis, dopo le parole « le sue regole fondamentali » sono inserite le seguenti: « nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. »;

b) il comma 7-ter è sostituito dal seguente: « 7-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell’imposta su gli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente » ;

c) al comma 7-quater dopo le parole « per l’acquisizione di premi » sono inserite le seguenti: « di modico valore » ;

d) il comma 7-quinquies è abrogato .

Articolo 105. (Lotteria degli scontrini cashless)

1. All’articolo 141, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: Identico. « 1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini. 1-ter. A decorrere dall’anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d’intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze il quale, nell’ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, può avvalersi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unità, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. ».

 

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