24 Novembre 2024 - 04:48

Tar Lombardia: Comuni tengano conto delle norme tecniche introdotte da ADM nel contrasto della ludopatia

I giudici del TAR della Lombardia hanno accolto in parte il ricorso della sala slot VLT del Comune di Covernago. L’operatore si era visto annullare la licenza, rilasciata dalla Questura

06 Ottobre 2020

I giudici del TAR della Lombardia hanno accolto in parte il ricorso della sala slot VLT del Comune di Covernago. L’operatore si era visto annullare la licenza, rilasciata dalla Questura di Bergamo nel 2018, per mancato rispetto dei limiti orari. Così, il titolare ha fatto ricorso contro l’ordinanza del sindaco che andava a limitare gli orari di gioco.

Come ha spiegato il giudice: “Un’innovazione significativa – nel contrasto della ludopatia – è quella introdotta dall’art. 9-quater del DL 12 luglio 2018 n. 87, che consente l’accesso agli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6-a-b del TULPS esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire il coinvolgimento dei minori. Un’altra innovazione diretta a tutelare i soggetti a rischio è l’introduzione di formule di avvertimento sui medesimi apparecchi (v. art. 9-bis comma 4 del DL 87/2018). La tecnologia consente inoltre di monitorare il volume di gioco e la sua distribuzione sul territorio nazionale, anche al fine di tenere sotto controllo (secondo quanto prescritto dall’art. 9-ter del DL 87/2018) le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da ludopatia.

L’intervento regolatorio dei Comuni deve quindi tenere conto della nuova disciplina del gioco d’azzardo, e delle norme tecniche adottate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per consentirne l’implementazione. Inoltre, l’intervento regolatorio dei Comuni deve utilizzare la sempre maggiore quantità di dati disponibili, dopo che il legislatore nazionale, attraverso l’art. 1 comma 569 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha obbligato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a mettere a disposizione degli Enti Locali gli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6-a-b del TULPS.

 

Riportando queste considerazioni al caso in esame, si osserva che l’art. 6 del regolamento sulla ludopatia e l’ordinanza del sindaco n. 4 di data 1 agosto 2019 hanno seguito un’impostazione non coerente con i dati raccolti, e scollegata dalle nuove disposizioni di legge (almeno per quanto riguarda l’ordinanza sindacale, che stata adottata successivamente). In definitiva, si tratta di un’impostazione rigida, che priva la licenza rilasciata dalla Questura di una porzione significativa del suo contenuto economico senza incidere sul principale fattore di rischio per i giocatori, ossia l’eccessiva durata delle sessioni di gioco individuali, chiaro indice del rischio di ludopatia. Il problema non è tanto il superamento delle ore complessive di interruzione del gioco indicate dalla Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, ma l’articolazione delle fasce di interruzione nel corso della giornata. È infatti la presenza di più pause che, in mancanza di limiti interni al sistema informatico, dovrebbe impedire sessioni di gioco troppo estese. Non è utile invece imporre una lunga pausa serale e notturna, se poi durante il giorno un soggetto a rischio può proseguire la propria sessione di gioco per molte ore”.

 

Il Tar ha quindi stabilito che la disciplina comunale deve essere riformulata. “Essendo nel frattempo sopravvenute le norme tecniche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che attuano le sopra richiamate norme statali sul controllo del gioco d’azzardo e sulla prevenzione della ludopatia, sarà necessario tenerne conto nel bilanciamento tra la riduzione delle sessioni di gioco continuativo e le aspettative economiche dei gestori delle sale dedicate ai videoterminali VLT”.

PressGiochi

 

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