In data 30 settembre 2020, il Tribunale civile di Roma, ha emesso un importante provvedimento in una causa che vedeva coinvolto un gestore contro una concessionaria di Stato ed avente
In data 30 settembre 2020, il Tribunale civile di Roma, ha emesso un importante provvedimento in una causa che vedeva coinvolto un gestore contro una concessionaria di Stato ed avente ad oggetto il pagamento della cd. “Legge di stabilità 2015″
La vicenda iniziava con un’opposizione a D.I., chiesto ed ottenuto dalla Concessionaria di Stato, dal Tribunale civile di Roma, per il mancato pagamento da parte del gestore della somma per la c.d. ” Legge di Stabilità”.
Il gestore, tramite l’Avv. Bernardo Procopio del foro di Crotone, faceva opposizione al D.I., e la causa veniva incardinata davanti alla X sez. civile del Tribunale ordinario di Roma.
Ed invero, all’udienza che si è tenuta in data 30/09/2020, il gestore – opponente, tra gli altri motivi di opposizione alla richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, faceva presente al G.I., che un nuovo motivo era sopravvenuto nelle more, ovvero, l’ordinanza del Consiglio di Stato N. 5299 del 31/08/2020, con la quale il consiglio di Stato, rimetteva la vicenda davanti alla Corte di Giustizia Euorpea, perché questa ne valutasse la legittimtà della tassa.
Per questo motivo, si chiedeva al G. I. la NON concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, ed anche la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea.
Il G.I. emetteva ordinanza in udienza, e disponeva che:”l’opponente ha eccepito tra le altre cose, che il Consiglio di Stato , Sez. IV, con ordinanza n. 5299 del 31/08/2020, ha sollevato d’ufficio la questione pregiudiziale di compatibilità con il diritto Europeo dell’art. 1 comma 649 della L. 190/2014, trasmettendo gli atti alla Corte di giustizia dell’unione Euorpea.
” Che la pretesa creditoria della concessionaria di Stato è fondata sulla suddetta normativa”;
ritiene che non sia possibile concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, rileva l’Avv. Bernardo Procopio difensore dell’opponente, che avremmo auspicato che il Tribunale di Roma si spingesse oltre questo provvedimento, e che sospendesse il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia Euopea, proprio perché la pretesa creditoria si basa su quella legge, se la Corte europea dovesse dichiararla non compatibile, allora verrebbe a mancare il fondamento della pretesa.
Finalmente su questa vicenda comincia a farsi un po’ di chiarezza, e se a questo provvedimento ne seguiranno altri, si farà un po’ di giustizia.
Infatti, in questi anni, i gestori hanno dovuto subire di tutto, per il mancato pagamento della legge di stabilità.
Hanno dovuto subire la rescissione dei contratti, ed hanno dovuto subire l’umiliazione del pignoramento dei conti correnti.
Per il mancato pagamento, molte imprese, soprattutto quelle medie-piccole, sono state messe fuori dal mercato e sono state costrette a chiudere, perché gli sono stati rescissi i contratti da parte delle concessionarie, e tutto ciò, per effetto di una legge che molto probabilmente è assolutamente incompatibile con il diritto europeo.
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