22 Novembre 2024 - 11:09

Ticket redemption: Tribunale di Potenza accoglie ricorso contro una ordinanza ingiunzione

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in data 30 settembre, ha emesso sentenza con la quale  ha accolto ricorso depositato dall’Avv. Bernardo Procopio, contro ordinanza ingiunzione emessa dall’ufficio dei

02 Ottobre 2020

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in data 30 settembre, ha emesso sentenza con la quale  ha accolto ricorso depositato dall’Avv. Bernardo Procopio, contro ordinanza ingiunzione emessa dall’ufficio dei monopoli di Potenza.

L’ordinanza era stata emessa, a seguito del sequestro di un apparecchio da banco, tipo  Ticket redemption, denominato GASTON, ritrovato in un bar della provincia di Potenza.

L’apparecchio veniva sequestrato perché considerato appartenere alla categoria degli apparecchi di cui al comma 7 lett.a) del 110 TULPS, non rispondente alla caratteristiche e prescrizioni ivi previsti.

Il tribunale di Potenza, dopo aver espletato CTU sull’apparecchio, accoglieva l’opposizione dell’Avv. Bernardo Procopio, in quanto la CTU, aveva escluso  che tale apparecchio potesse appartenere alla categoria prevista dal comma 7 lett. a) del 110 TULPS, e che pertanto, l’ordinanza ingiunzione era stata emessa su un apparecchio che non aveva quelle caratteristiche descritte nel verbale di sequestro.

 

“L’ordinanza-ingiunzione oggetto della presente controversia – si legge nella sentenza – trae origine da un’attività di controllo svolta da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise all’interno dell’esercizio commerciale, all’esito della quale è stato contestato all’odierna opponente, nella sua qualità di trasgressore, la violazione dell’art. 110, comma 9), lett. c) del T.U.L.P.S., per aver consentito l’uso di n. 1 apparecchio da intrattenimento, appartenente alla tipologia di cui all’art. 110, comma 7 lett. a), del T.U.L.P.S., denominato “GASTON”, non conforme alle disposizioni di cui all’art. 2, lett. c) ed f) del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 133 UDG dell’8.11.2005.

L’art. 110, comma 9, lett. c), del TULPS prevede che “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 o nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria […]”.

L’art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S. stabilisce che “si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita’ fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e’ superiore a venti volte il costo della partita”. Orbene, a fondamento della proposta opposizione l’odierna ricorrente ha eccepito l’inapplicabilità, alla fattispecie oggetto della presente controversia, della disciplina di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S., non potendo l’apparecchio di gioco essere ricompreso nella categoria di cui al comma 7, lett. a) della predetta disposizione normativa.

La consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio ha escluso, in primo luogo, che l’apparecchio in questione possa essere fatto rientrare, così come affermato dalla ricorrente, nella categoria “AM6”, data l’assenza di dispositivi meccanici, quali ruspe ed apparecchi similari, indispensabili per l’esecuzione del gioco ed azionati dalla componenti elettroniche. Il consulente tecnico ha, tuttavia, altresì escluso che l’apparecchio in questione possa essere fatto rientrare nella categoria di cui al comma 7, lett. a), dell’art. 110 del T.U.L.P.S., così come indicato nel verbale di accertamento redatto dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A detta conclusione l’ausiliario è giunto individuando, dapprima, i requisiti di cui, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un apparecchio di gioco rientrante nella categoria di cui al comma 7, lett. a), deve essere obbligatoriamente dotato ed escludendo, poi, la sussistenza, nel caso di specie, di taluni dei predetti requisiti. In particolare, la consulenza tecnica ha evidenziato, da un lato, che l’apparecchio non è classificabile come “apparecchio elettromeccanico” e che, dall’altro lato, il suo funzionamento si basa su modalità di gioco aleatorie, ove il giocatore non esprime la sua abilità. Considerato, pertanto, che requisito indispensabile affinchè un apparecchio di gioco possa essere fatto rientrare nella categoria di cui al comma 7, lett. a) dell’art. 110 del T.U.L.P.S. è che lo stesso sia inquadrabile come apparecchio elettromeccanico e che il suo funzionamento si basi su modalità di gioco tramite le quali il giocatore esprime la sua abilità, la sanzione non può ritenersi legittimamente irrogata, non essendo stato dimostrato il presupposto sulla quale essa essa si fonda, ossia l’appartenza dell’apparecchio alla categoria individuata dall’Amministrazione. La contestazione relativa alle difformità dell’apparecchio rispetto a quanto previsto alle lett. d) ed f) dell’art. 2, comma 1, del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non può dirsi, dunque, fondata (non trattandosi di apparecchio rientrante nella categoria per la quale detti requisiti si considerano obbligatori), con la conseguenza che l’ordinanza-ingiunzione deve essere annullata”.

 

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