24 Novembre 2024 - 04:10

Consiglio di Stato: ok al distanziometro per il gioco nel comune di Piacenza

I provvedimenti del Comune di Piacenza (in materia di gioco d’azzardo, ndr), hanno seguito un percorso coerente, dapprima con la prescritta mappatura dei luoghi sensibili, individuati espressamente e puntualmente nella

28 Settembre 2020

I provvedimenti del Comune di Piacenza (in materia di gioco d’azzardo, ndr), hanno seguito un percorso coerente, dapprima con la prescritta mappatura dei luoghi sensibili, individuati espressamente e puntualmente nella delibera del dicembre 2017, sulla base, di una ricognizione svolta dagli uffici comunali e delle informazioni fornite dall’associazione degli oratori.

Quanto al metodo di computo della distanza, – spiega il collegio – già la delibera regionale rimetteva ai comuni una facoltà di adattamento allo stato effettivo di ciascuna realtà urbana e territoriale, pertanto anche commisurandovi la condizione del “percorso pedonale”, al fine di stabilire se vi fosse o meno una distanza minima di 500 metri. Infine, in ordine al decorso del termine di sei mesi, è inequivoco che questo era stato fissato per l’adozione dei provvedimenti di chiusura, non per la chiusura effettiva”.

Del resto- ha proseguito il Consiglio di Stato – la Corte costituzionale, proprio in materia di giochi, ha avuto modo di affermare che “Né è configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale, oltre alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cost., purché l’individuazione dell’utilità sociale non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue: ipotesi, questa, non ravvisabile nel caso di specie, in quanto alla disciplina del gioco e scommesse, che costituisce un’attività economica svolta dal privato in regime di concessione di un servizio pubblico riservato al monopolio statale e connotato dai preminenti interessi generali, è connaturale l’imposizione di penetranti limitazioni della libertà di iniziativa economica che rispondono alla protezione di tali interessi” (C. Cost. 31 marzo 2015, n. 56)”.

 

 

PressGiochi

×