Il gioco delle tre carte non rientra tra i reati punibili penalmente ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 401 del 1989.
Lo ha stabilito oggi la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di tre soggetti accusati di organizzazione di gioco d’azzardo.
Secondo il Collegio della Cassazione “in un tale comportamento non sono assolutamente ravvisabili gli estremi del reato contestato, non foss’altro in quanto lo stesso mira a reprimere non la occasionale e sporadica attività di scommessa su giuochi di abilità, ma la non occasionale organizzazione di essa”.
“Per essere tale detta organizzazione presuppone l’esistenza dì una struttura costituita da mezzi e persone che, seppure non deve essere stabile e caratterizzata da una sua particolare complessità, non può, tuttavia, neppure essere ridotta alla mera disponibilità di un banchetto amovibile ed alla presenza e collaborazione di due “compari””.
Nel caso del gioco delle tre campanelle, per il Collegio ricorrono semmai gli estremi della contravverizione prevista e punita dall’art. 718 cod. pen., ma solo “in quanto la possibilità per chi vi partecipi di vincere o di perdere, premessa la natura patrimoniale della “posta” messa in giuoco, sia, in maniera ampiamente preponderante se non esclusiva, dipendente dalla sorte e non dalle capacità dei giocatori”
“E la condotta attribuita ai tre prevenuti,- conclude la Cassazione – appare essere scevra sia dalla esistenza di artifici o raggiri in danno dei possibili scommettitori sia da fattori di preponderante aleatorietà dell’esito della scommessa, risulta che la stessa non solo non sia sussumibile nello schema normativo della disposizione che si assume essere stata dai medesimi violata, ma, fatti salvi gli eventuali effetti dell’art. 2034 cod. civ., deve concludersi che la stessa, neppure integrando gli estremi di altro reato, rientri nell’ambito dell’indifferente giuridico”.
PressGiochi
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