23 Novembre 2024 - 03:29

Vincite al casinò di Montecarlo. La Cassazione respinge il ricorso di un giocatore italiano che aveva ‘dimenticato’ di dichiararle

E’ stato respinto dalla Corte di Cassazione il ricorso di un giocatore che aveva omesso nella dichiarazione dei redditi del 2010 di dichiarare le vincite conseguite presso il Casinò di

01 Settembre 2020

E’ stato respinto dalla Corte di Cassazione il ricorso di un giocatore che aveva omesso nella dichiarazione dei redditi del 2010 di dichiarare le vincite conseguite presso il Casinò di Montecarlo.

Come ha spiegato nella sentenza della Corte: “Attualmente, le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito e non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte. Il Principato di Monaco non è uno Stato membro dell’Unione Europea e non aderisce all’Accordo sullo Spazio economico europeo, ed anzi, come correttamente osservato dalla Corte di appello, è uno Stato con regime fiscale privilegiato

In conclusione, le vincite corrisposte da case da gioco situate al di fuori dello Stato italiano o degli altri Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo «costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione» e senza alcuna ritenuta alla fonte. L’inapplicabilità, alle vincite corrisposte dalle case da gioco, dell’art. 30 cit. (quale conseguenza dell’abrogazione del suo ultimo comma) impedisce che tali somme siano soggette a tassazione secondo le aliquote ordinarie…

Quello che viene messo in discussione non è il principio di non discriminazione dei cittadini dell’Unione, – continua la Cassazione – bensì di quello, assai diverso, della libertà di stabilimento, che invece consente ad ogni Stato membro dell’Unione Europea di sottoporre a forme di tassazione diversa i medesimi redditi in base al luogo di produzione purché ciò non comporti alcun pregiudizio della libertà di stabilimento dei cittadini e delle imprese dell’Unione, non di cittadini e paesi ad essa estranei, va comunque rilevato che le imprese che hanno sede nel Principato di Monaco non possono avvalersi, non facendo parte tale Stato dell’Unione Europea, di un principio o di una norma di un ordinamento giuridico al quale non appartengono” ovvero quello italiano.

PressGiochi

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