24 Novembre 2024 - 12:58

Decreto Agosto, il commento del Servizio Studi su oscuramento dei siti di gioco e lotteria degli scontrini

Il decreto Agosto all’esame della Commissione Bilancio del Senato è stato oggetto in questi giorni anche dell’esame del Servizio Studi del Parlamento che ha analizzato anche gli articoli relativi al

25 Agosto 2020

Il decreto Agosto all’esame della Commissione Bilancio del Senato è stato oggetto in questi giorni anche dell’esame del Servizio Studi del Parlamento che ha analizzato anche gli articoli relativi al settore del gioco.

Tra gli altri, si ricordano le modifiche apportate alla regolamentazione tecnica degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro, il fondo per sostenere i debiti del Comune di Campione d’Italia dopo la chiusura del Casinò, la proroga della stipula della convenzione del Superenalotto al dicembre 2021.

Di seguito il Servizio Studi esamina anche gli articoli relativi all’ampliamento dei poteri in capo ad ADM per l’oscuramento dei siti di gioco illegali, la possibilità per l’Agenzia di costituire società in house e l’istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini (cashless).

 

Siti oscuramento

L’articolo 102 – ricorda il servizio Studi – attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L’ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima. Tali disposizioni estendono la normativa vigente recata dai commi da 50 a 50-quater dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, che vengono pertanto abrogati. In particolare, il comma 1 stabilisce che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), nell’esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordini ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L’ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima. Il comma 2 disciplina gli obblighi dei destinatari degli ordini, le modalità degli adempimenti, le sanzioni previste e altri aspetti attuativi. In particolare: − i destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi; − l’ADM stabilisce con apposite determinazioni del direttore generale le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo; − sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro, irrogate dall’ADM, per ciascuna violazione accertata in caso di inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste; − la pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica; − decorsi quindici giorni dall’ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l’ADM adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi. Articolo 102 213 Il comma 3 dispone l’abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei commi da 50 a 50-quater dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006). Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma abrogata sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi. Nella relazione illustrativa, il Governo offre la seguente ricostruzione normativa della disposizione.

 

Con la finalità di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale e l’offerta illegale di prodotti da fumo e similari, combattere l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco e del tabacco, assicurare l’ordine pubblico, la salute e la tutela del consumatore, salvaguardando il divieto dell’attività di offerta non autorizzata attraverso rete telematica o di telecomunicazione di tali prodotti o servizi, la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 50, della legge n. 296 del 2006, successivamente integrato con l’introduzione dei commi 50-bis, 50-ter e 50-quater), ha attribuito all’ADM il potere di emanare, nel rispetto degli obblighi comunitari, uno o più provvedimenti recanti le regole sulla possibilità di rimozione dei casi di offerta, attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione: di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in difetto di titolo autorizzatorio o abilitativo, o comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento; di tabacchi lavorati di cui all’art. 39-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, in violazione dei relativi sistemi di distribuzione e vendita attualmente previsti dalla legge n. 1293 del 1957 e dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 6 del 2016; di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione, per la vendita a distanza, per la violazione di quanto previsto dall’articolo 21, comma 12, del citato decreto legislativo n. 6 del 2016. Per ampliare e rendere più efficace l’attività di contrasto l’articolo 1, comma 50- bis, alla lettera b) ha esteso i poteri dell’Agenzia anche nei confronti di siti che, pur non offrendo direttamente gioco o vendita di prodotti da fumo o inalazione, sono volti a pubblicizzare l’offerta di gioco con vincita in denaro o la vendita on line di prodotti da fumo o inalazione non autorizzati o a mettere a disposizione degli utenti appositi software riguardanti procedure tecniche atte ad eludere l’inibizione dei siti disposta da questa Agenzia.

La norma attribuisce all’Agenzia anche il potere di sanzionare i fornitori di servizi nel caso in cui non ottemperino all’ordine di inibizione. Le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da euro 30.000 ad euro 180.000 per ciascuna violazione accertata. A tale disposizione normativa, è stata data attuazione con appositi decreti direttoriali, con cui si è provveduto a disciplinare gli aspetti e le modalità riguardanti la procedura di inibizione dei siti di gioco non autorizzato da parte dei fornitori dei servizi di rete, nonché i profili di collaborazione della Guardia di Finanza e della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni nella conseguente attività di monitoraggio volta ad accertare l’esatto adempimento delle disposizioni impartite in materia di inibizione da parte dei fornitori stessi ed, infine, gli aspetti procedurali relativi all’eventuale conseguente irrogazione di sanzioni.

Tali modalità attuative sono poi state estese anche al settore dei tabacchi lavorati e dei liquidi da inalazione senza combustione contenenti nicotina.

La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), all’articolo 1, comma 660, ha aggiunto al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, l’articolo 62-quinquies, con il quale è stata introdotta l’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo ossia le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette; al comma 6 è previsto altresì il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, di tali prodotti ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. Tale norma a fronte del divieto citato non dispone il rinvio ai predetti commi 50, 50-bis, 50-ter e 50-quater, con la conseguenza di non prevedere adeguata inibizione cautelare e conseguente sanzione per i casi di violazione accertata.

La norma, pertanto, al fine di conferire efficacia ed incisività alle disposizioni introdotte, prevede per tale tipologia di prodotti le medesime modalità procedurali già previste e sperimentate in materia di inibizione di offerta di gioco on line non autorizzato e prodotti da fumo e inalazione, integrando tale dettato legislativo con la previsione, in caso di inosservanza da parte dei fornitori dei servizi di rete dei provvedimenti adottati in attuazione di tale disposizione, delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie da euro 30.000 ad euro 180.000 per ciascuna violazione accertata, in analogia con quanto già previsto dall’articolo 1, comma 50, della legge finanziaria 2007. La norma, quindi, mantiene le prerogative già esistenti e le integra, estendendo su ulteriori prodotti e attività, su cui già si esplica l’azione di controllo e presidio all’illegalità da parte dell’Agenzia, le medesime modalità procedurali già previste e sperimentate in materia di inibizione di offerta non autorizzata di gioco on line e dei prodotti da fumo o inalazione, completando tale dettato legislativo con la previsione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie da euro 30.000 ad euro 180.000 per ciascuna violazione accertata, in caso di inosservanza da parte dei fornitori dei servizi di rete dei provvedimenti adottati in attuazione di tale disposizione.

 

Servizi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L’articolo 103 autorizza la costituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di una apposita società in house – avente come socio unico l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – per lo svolgimento di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la certificazione di qualità dei prodotti e l’uso del certificato del bollino di qualità.

Più in dettaglio, il comma 1 autorizza la costituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una apposita società, di cui è socio unico l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, regolata ai sensi del Testo Unico sulle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni (di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: per maggiori informazioni si veda la documentazione parlamentare). Lo svolgimento dell’attività della società è assicurato esclusivamente dal personale dell’Agenzia ed è disciplinato nell’ambito della convenzione triennale che disciplina i rapporti tra il MEF e le Agenzie fiscali, prevista dall’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. S

i ricorda che ai sensi dell’articolo 59, comma 2 sopra richiamato, il Ministro dell’economia e delle finanze e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo sulle politiche fiscali, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l’andamento della gestione. La convenzione prevede, inoltre le modalità di verifica dei risultati di gestione e le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all’agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse, nonché le modalità di vigilanza sull’operato dell’agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. In particolare, ai sensi del comma 5 dell’articolo 59, il Ministero e le Agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

A tal fine, l’articolo 59 consente di ampliare l’oggetto sociale della SOSE, società partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Banca d’Italia e costituita in base alle disposizioni dell’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146 (oltre alle attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli Studi di settore, oggi sostituiti dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA – e quelle di supporto metodologico all’Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d’impresa), fermo restando che il Ministero e le Agenzie fiscali ne detengono la maggioranza delle azioni ordinarie.

Scopo della società è consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3, ovvero: a) certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l’analisi tecnico – scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell’Agenzia; b) uso del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all’Agenzia di una royalty per l’utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti da ADM nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi. Ai sensi del comma 2, ove tale società sia costituita, il relativo statuto prevede che l’organo amministrativo è composto da un amministratore unico e che la società medesima opera sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione. Come già visto, il comma 3 descrive i servizi che possono essere affidati a tale società. Il comma 4 contiene una disposizione di coordinamento normativo, secondo cui ogniqualvolta siano evocati – in disposizioni ancora in vigore – denominazioni non più attuali, si intenda fare riferimento all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per indicare un complesso di uffici e organi che sono stati nel tempo ricondotti all’Agenzia.

 

Lotteria degli scontrini cashless

L’articolo 105 stabilisce che le risorse già previste per l’istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla medesima lotteria. La gestione di tali spese è affidata, a decorrere dall’anno 2020, al dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale è autorizzato, per tali attività, ad assumere fino a sei unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. L’articolo 105 in esame introduce due nuovi commi 1-bis e 1-ter all’articolo 141 del decreto-legge n. 34 del 2020 (“Decreto rilancio”).

Il comma 1 di tale articolo 141 dispone la proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 del termine di decorrenza della lotteria degli scontrini (o dei corrispettivi) di cui all’articolo 1, comma 540, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). La proroga si è resa necessaria, come chiariva la relazione illustrativa annessa al decreto-legge n. 34, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 che ha determinato la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali e il contenimento degli spostamenti non essenziali.

Tale situazione può rendere difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, specialmente da parte dei piccoli esercizi, e ingenerare dubbi nei consumatori, che potrebbero non comprendere l’impossibilità di partecipare alla lotteria per cause indipendenti dalla volontà degli esercenti. A seguito della proroga, le somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’istituzione dei premi speciali previsti dall’articolo 1, comma 542, della legge di bilancio 2017 sono, come accennato, interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria (nuovo comma 1-bis dell’art. 141, DL n. 34).

Si ricorda che i commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione – inizialmente dal 2018, termine successivamente prorogato al 1° luglio 2020 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

Il comma 542 citato prevede premi speciali aggiuntivi per i consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici. Sono inoltre previsti premi aggiuntivi per gli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri (disciplinati dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015).

Il tetto di spesa per i nuovi premi è determinato in 45 milioni di euro annui.

Al fine di garantire le risorse per l’istituzione dei premi aggiuntivi e per le connesse spese di gestione amministrativa, il medesimo comma 542 stabilisce un incremento, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere del 2020, del Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018. Tale stanziamento è destinato anche alla copertura delle spese di gestione amministrativa della lotteria.

Al riguardo, si segnala che tale autorizzazione di spesa è stata ridotta di 20 milioni di euro dall’art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) a copertura degli oneri ivi previsti. Il nuovo comma 1-ter dell’art. 141 del Dl n. 34 prevede che le somme qui destinate alla lotteria siano gestite, d’intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze.

La medesima disposizione autorizza, per tali finalità, ad assumere, con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, fino a sei unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. A tal fine si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie qui disciplinate, nel limite massimo complessivo di 240.000 euro. Si segnala che, ai sensi dell’art. 1, comma 542, della legge di bilancio 2017, le risorse per le spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria erano attribuite alle amministrazioni che ne sostenessero i costi.

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