23 Dicembre 2024 - 18:40

Coronavirus. Il Governo chiude discoteche e sale da ballo

Stop alle danze. Passato Ferragosto in Italia non si balla più. Il governo ha deciso di sospendere le attività di tutte le discoteche, sale da ballo e «locali assimilati», a

16 Agosto 2020

Stop alle danze. Passato Ferragosto in Italia non si balla più. Il governo ha deciso di sospendere le attività di tutte le discoteche, sale da ballo e «locali assimilati», a partire da domani, 17 agosto, in tutta Italia, e di obbligare all’uso di mascherine dale 18 alle 6, anche all’aperto, nei luoghi pubblici.

La decisione, che avrà effetto almeno fino al 7 settembre è arrivata nel pomeriggio di oggi domenica 16 agosto, quando i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli, si sono uniti in videoconferenza con i governatori regionali per un vertice urgente, dopo il continuo aumento dei contagi.

Di seguito il testo dell’ordinanza:

Il ministero della Salute (…) dispone la seguente ordinanza

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria) 
1.Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: 
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; 
b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.  

2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali. 

Art. 2 (Disposizioni finali) 
1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.  
2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.  
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 

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