La Corte Costituzionale ha disposto la comunicazione all’Ufficio parlamentare di Bilancio dell’ordinanza istruttoria depositata il 26 marzo e ha assegnato al Ministero dell’Economia, all’UPB e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il termine di 90 giorni dalla comunicazione
La Corte Costituzionale ha disposto la comunicazione all’Ufficio parlamentare di Bilancio dell’ordinanza istruttoria depositata il 26 marzo e ha assegnato al Ministero dell’Economia, all’UPB e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito presso la cancelleria delle rispettive relazioni informative in ordine alle circostanze specificate nell’ordinanza del 26 marzo.
Dopo l’ordinanza del 26 marzo, la Corte Costituzionale comunica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Mef e all’Ufficio Parlamentare di Bilancio di depositare la relazione informativa entro 90 giorni (oltre ai 120 gg già trascorsi) sul “concreto assetto di mercato della raccolta del Bingo, con particolare riferimento ai profili economici-finanziari relativi alla genesi e all’applicazione sulla norma contenuta nella legge di Bilancio 2018 che fissava a 7.500 euro al mese il canone per la proroga delle concessioni del Bingo.
La norma del dicembre 2017 prevedeva la proroga del bando per la concessione del Bingo e l’aumento a 7.500 e 3.500 dei canoni rispettivi alle mensilità e a periodi inferiori.
Nell’ordinanza del 26 marzo, la Consulta chiedeva al MEF, ad ADM e all’Ufficio parlamentare di Bilancio di depositare una analisi economico-finanziaria sulla raccolta del bingo e sull’operatività dei concessionari nel periodo precedente all’adozione della disposizione censurata, specificando il numero dei concessionari alla data di entrata in vigore della stessa, il numero dei soggetti che hanno aderito alla proroga tecnica, il numero di concessioni attualmente operanti in proroga tecnica, con riferiemnti alla redditività media delle attività imprenditoriali oggetto delle concessioni in proroga nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, all’entità degli scostamenti da tale redditività media, anche in funzione delle diverse aree del territorio, la incidenza percentuale degli importi dovuto dai concessionari in base alla disposizione censurata rispetto alla redditività media oltre allo stato di avanzamento della procedura selettiva delle nuove concessioni.
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