23 Dicembre 2024 - 18:28

Il TAR della Liguria accoglie il ricorso della sala scommesse di Taggia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la sentenza sul ricorso numero di registro generale 32 del 2020, proposto da Riviera Games Service S.r.l., per l’annullamento del decreto del Questore di Imperia di rigetto dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di raccolta delle scommesse nei locali siti in Taggia, via Lungo Argentina n. 75.

29 Luglio 2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la sentenza sul ricorso della sala scommesse di Taggia per l’annullamento del decreto del Questore di Imperia.

La società chiedeva l’annullamento del provvedimento. Infatti, il Comune di Taggia aveva segnalato alla Questura che il locale si trovava a 205 metri dalle scuole elementari, a 234 metri dalle scuole medie e a 184 metri dal parco giochi dei bambini.

A fondamento del ricorso la società riteneva non fosse giustoun unico ed articolato motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1-2, l. r. Liguria n. 17 del 2012; carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità di risposta e di motivazione da parte della Questura: secondo il ricorrente, il provvedimento del Questore sarebbe illegittimo poichè, innanzitutto, relativamente all’attività di raccolta e gestione delle scommesse, non sarebbe applicabile la disciplina sulle distanze minime (300 metri) dai “luoghi sensibili” prevista dalla l. r. n. 17 del 2012, che riguarda esclusivamente “l’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico”. Inoltre, il Comune di Taggia non potrebbe estendere l’operatività delle distanze minime alle agenzie di scommesse: in primo luogo, perché non esiste un apposito regolamento comunale in materia e, in secondo luogo, perchè anche se esistesse non potrebbe estendere l’operatività della l. r. n. 17 del 2012 a fattispecie da quest’ultima non considerate, ma solo individuare ulteriori categorie di “luoghi sensibili” per i quali opererebbero le suddette distanze minime.

Mentre gli spazi VLT prevedono la presenza di apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore seriale, le sale scommesse offrono soltanto un luogo per la raccolta, appunto, delle scommesse. Tale distinzione non abilita l’amministrazione ad applicare anche alle sale scommesse i limiti distanziometrici che devono invece essere osservati dalle sale giochi. Infatti, la diversità tra le due categorie di esercizi giustifica l’applicazione delle distanze minime dai luoghi sensibili esclusivamente alle sale giochi, le quali comportano maggiori rischi per la ludopatia, senza che sia possibile estendere in via analogica la suddetta normativa regionale alle agenzie di scommesse.

Così, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),  ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato il provvedimento di diniego impugnato e spese compensate. Ha ordinato, inoltre, che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

 

 

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