A differenza di quanto dichiarato dall’amministrazione del Comune di Perugia, il Regolamento sui giochi leciti che introduce limiti orari alle attività da gioco colpisce anche le sale Vlt titolari di licenza ex art. 88 Tulps.
Lo dichiara il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria discutendo il ricorso promosso da una sala Vlt.
A differenza di quanto dichiarato dall’amministrazione del Comune di Perugia, il Regolamento sui giochi leciti che introduce limiti orari alle attività da gioco colpisce anche le sale Vlt titolari di licenza ex art. 88 Tulps.
Lo dichiara il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria discutendo il ricorso promosso da una sala Vlt.
“Dunque, – spiega il Tar Umbria – la disposizione dell’art. 19 relativa all’orario di utilizzo degli apparecchi di cui all’art. 110, c. 6, TULPS (comma 1), essendo rivolta agli “esercizi di qualunque tipologia”, è applicabile anche alle sale VLT.
L’art. 14 del regolamento, sebbene contenuto nella sezione dedicata alle sale giochi, contiene nel suo comma 5 disposizioni applicabili anche alle sale VLT, laddove stabilisce che con ordinanza del Sindaco sono altresì disciplinati gli orari di apertura e di chiusura delle attività di raccolta scommesse, delle sale VLT e delle sale bingo autorizzate dal Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS, fatta salva la possibilità per il Sindaco, con propria ordinanza, di disporre limitazioni orarie all’esercizio del gioco per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica”.
La sala Vlt ha impugnato, nei fatti, la delibera del Consiglio comunale di Perugia con la quale è stato modificato ed integrato il regolamento comunale per i giochi leciti, nella parte in cui è previsto, all’art. 19, co. 1, che «[l]’uso degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. è consentito solo durante l’orario di funzionamento dell’attività in cui sono collocati e, in ogni caso, non nella fascia oraria compresa tra le ore 24.00 e le ore 10.00 antimeridiane».
“La legge – spiega il TAR – disciplina le condizioni per l’ottenimento degli specifici titoli amministrativi (concessione dell’Amministrazione finanziaria ed autorizzazione di polizia) per l’apertura e la gestione delle sale in cui il gioco può essere lecitamente esercitato, con conseguente giuridica rilevanza dell’interesse dei relativi titolari alla remunerazione degli investimenti economici sostenuti, anche attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio.
Ciò non significa necessariamente che l’interesse imprenditoriale debba essere considerato prevalente rispetto alle numerose – e degne di rilievo – diverse istanze con esso confliggenti.
Proprio il tema degli orari di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi da gioco costituisce uno dei terreni nei quali i molteplici interessi (imprenditoriale, economico-finanziario, dell’ordine e della sicurezza, della quiete pubblica e della salute pubblica) necessitano adeguata ed attenta ponderazione onde evitare che il perseguimento di uno di essi conduca ad un sacrificio sproporzionato e perciò irragionevole degli altri.
La disposizione limitativa va definita a seguito di un’attenta indagine sull’effettiva esistenza e sulla consistenza dell’interesse confliggente con quello del titolare delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie all’apertura della sala da gioco, indagine che costituisce il punto di partenza per l’adozione della misura più idonea al perseguimento dell’interesse ritenuto prevalente e più proporzionata rispetto all’esigenza che l’interesse soccombente sia sacrificato in misura non eccedente rispetto a quanto necessario.
Non risulta invece che siano stati fatti approfondimenti sull’incidenza del fenomeno della ludopatia nel territorio del comune di Perugia, tali da far ritenere giustificata e proporzionata l’adozione di disposizioni limitative degli orari di uso degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. come quelle contenute nell’art. 19 del regolamento approvato.
La mancanza di un’adeguata istruttoria appare in contrasto anche con l’art. 6-bis della legge regionale n. 21/2014, recante norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico. La legge regionale prevede che tali limitazioni possono essere disposte «per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica», evidenziandosi così la necessità che la sussistenza di presupposti giustificanti le restrizioni orarie dell’esercizio del gioco siano oggetto di preventiva istruttoria”.
PressGiochi
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