L’articolo 8 non si applica con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Semplificazione recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, avvieranno oggi, martedì 21 luglio, l’esame del ddl.
Il Decreto Semplificazioni nasce per far fronte alla forte crisi economica dopo la pandemia da Covid-19 che ha generato uno “choc esterno” tale da rendere necessaria una forte spinta agli investimenti pubblici.
Il testo interviene con disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici dettando una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici.
Inoltre, l’articolo 8 introduce – commenta il servizio studi del Senato – l’obbligo per le amministrazioni statali di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell’Unione europea che determinino livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (il c.d. regulatory budget).
L’individuazione degli oneri e la stima dei costi amministrativi è effettuata sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nelle linee guida di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013, che forniscono alle amministrazioni una guida operativa per la predisposizione della relazione sul bilancio degli oneri.
Sulla base delle relazioni verificate, il Dipartimento della funzione pubblica predispone una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
L’ultima relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi, introdotti od eliminati, pubblicata riguarda l’anno 2018.
Se gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo adotta, entro novanta giorni dalla pubblicazione della Relazione, i provvedimenti necessari a “tagliare oneri di pari importo”, assicurando il pareggio di bilancio, attraverso regolamenti di delegificazione adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988 per gli oneri previsti da leggi; attraverso regolamenti governativi ex articolo 17, comma 1, della medesima legge n. 400 del 1988 per la riduzione di oneri previsti da regolamenti; attraverso d.P.C.m. adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali.
L’articolo 8 non si applica con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.
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