24 Novembre 2024 - 02:29

Rinnovo iscrizione elenco Ries e autocertificazione: nuova pronuncia del Tar contro la cancellazione illegittima

Nella giornata di ieri il Tribunale amministrativo regionale del Lazio è tornato a pronunciasi sulla legittimità della cancellazione dall’elenco Ries operata da ADM nei confronti di un operatore di apparecchi da intrattenimento che aveva autocertificato ‘ mediante l’apposito modello c.d. RIES, il versamento del tributo…

21 Luglio 2020

Nella giornata di ieri il Tribunale amministrativo regionale del Lazio è tornato a pronunciasi sulla legittimità della cancellazione dall’elenco Ries operata da ADM nei confronti di un operatore di apparecchi da intrattenimento che aveva autocertificato ‘ mediante l’apposito modello c.d. RIES, il versamento del tributo, previsto per il rinnovo annuale nell’elenco, in una data diversa (antecedente) rispetto a quella in cui lo stesso risultava in effetti incassato dall’erario”.

“La questione centrale della controversia – spiega il TAR – riguarda la legittimità, o meno, della cancellazione dall’elenco degli operatori economici – istituito ai sensi dell’art. 1, comma 533, lett. c), legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall’art. 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010 – disposta a seguito dell’autocertificazione del “possesso” della quietanza di pagamento, sebbene sia poi emerso, in sede di controllo, che mentre il versamento è stato effettivamente realizzato nella data indicata nell’autocertificazione, la quietanza di pagamento risulta invece essere stata rilasciata in una data successiva a quella autocertificata.

La fattispecie per cui è causa è stata recentemente riesaminata dalla Sezione che è pervenuta alla conclusione dell’illegittimità della cancellazione per violazione dell’art. 1, comma 533-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale dell’AAMS del 9 settembre 2011, n. 31857, oltre che per eccesso di potere…

 

 

In virtù del principio di sinteticità della motivazione della sentenza che viene in rilievo là dove la controversia possa essere decisa facendo riferimento “ad un precedente conforme” (art. 74 c.p.a.), il Collegio, nel richiamare i propri precedenti conformi (sentenza 2 luglio 2020, n. 7593 e n. 7596), rinvia, con le precisazioni che seguono, alle motivazioni lì esposte, le quali non risultano superate nel caso di specie.

 

Il ricorrente ha correttamente autocertificato di aver versato il tributo per l’anno di imposta, relativo al periodo di efficacia del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco, nella data (14 maggio 2018) indicata nel modello c.d. REIS che è antecedente a quella stabilita per il “versamento dovuto” (15 maggio 2018). In aggiunta a tale autocertificazione, ha dichiarato di “possedere” la quietanza di pagamento del versamento del tributo in una data diversa (14 maggio 2018, coincidente con la data del versamento) rispetto a quella in cui si è poi accertato l’effettivo incasso del tributo in favore dell’erario (16 maggio 2018).

L’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale dell’AAMS del 9 settembre 2011, n. 31857, prevede che l’operatore iscritto nell’elenco per ottenere il rinnovo dell’iscrizione deve inoltrare un’autocertificazione in cui si attesti la sussistenza del “versamento” del tributo entro il termine previsto. Una volta adempiuta l’obbligazione tributaria, è onere dell’istante autocertificare, mediante la dichiarazione di scienza, l’avvenuto adempimento al fine semplificare i controlli dell’amministrazione sul possesso dei requisiti abilitanti il rinnovo.

 

Il ricorrente ha in effetti chiesto ed ottenuto l’iscrizione nell’elenco in sede di rinnovo sulla base della ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale dell’AAMS del 9 settembre 2011, n. 31857, adempiendo entro il termine previsto l’obbligazione tributaria. Tra questi requisiti non rientra la prova dell’estinzione anticipata dell’obbligazione tributaria da attestare mediante il possesso della quietanza. Ciò comporta che l’erronea indicazione dell’autocertificazione del “possesso” della quietanza non si risolve in una dichiarazione falsa sul possesso di un requisito prescritto dal decreto che in effetti non sussiste.

 

 

Va dunque disattesa la tesi difensiva dell’amministrazione secondo cui, anche in sede di rinnovo dell’iscrizione, l’interessato dovrebbe autocertificare il possesso della quietanza di pagamento del tributo. Tale assunto si risolve in un’inammissibile integrazione postuma di un requisito abilitante il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco, di natura restrittiva, non previsto nel decreto direttoriale dell’AAMS del 9 settembre 2011, n. 31857 e comunque si porrebbe in violazione di proporzionalità e di adeguatezza dell’azione amministrativa in considerazione dell’esiguità del versamento dovuto una tantum e della stessa ratio di tutela del ravvedimento operoso dell’interessato, avvenuto prima dell’accertamento della violazione, a cui oggi si conforma la disciplina di settore (art. 27, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124).

 

Né invero assume rilievo la disposizione dell’art. 75 d.p.r. n. 445 del 2000 sulla decadenza dai benefici secondo cui qualora a seguito dei controlli effettuati dall’amministrazione “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

Come rilevato, la cancellazione è stata disposta a prescindere dalla non veridicità della dichiarazione rilasciata, la quale è soltanto conseguente alla ritenuta esistenza di una causa ostativa sostanziale (cfr., Corte costituzionale, 24 luglio 2019, n. 199) che si è accertato non ricorre nella specie.

 

 

In conclusione,- afferma il TAR – l’amministrazione, in seguito ai controlli effettuati, ha disposto in modo illegittimo la cancellazione dell’iscrizione sulla base dell’erronea assenza in radice di un requisito (possesso della quietanza) non previsto per il buon esito del procedimento di rinnovo.

Il ricorso è quindi accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di cancellazione dall’elenco per violazione dell’art. 1, comma 533-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale dell’AAMS del 9 settembre 2011, n. 31857, oltre che per eccesso di potere. L’accoglimento del ricorso, nei limiti e nei termini sopra esposti, comporta l’assorbimento delle altre censure proposte nei confronti dei provvedimenti impugnati, nonché delle questioni di legittimità costituzionale ed europea sollevate”.

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