A partire dal 15 luglio 2020 possono riprendere le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto delle misure che seguono. In tutto il locale si applica la regola dell’1/10 (mq), al fine di determinare il numero massimo totale di persone
La Giunta provinciale ha aggiornato le norme relative al Coronavirus contenute nell’allegato A alla legge provinciale 4/2020 che stabilisce le regole per la fase 2 e include: misure generali, che hanno validità nei confronti di tutti, e raccomandazioni di comportamento; misure specifiche per le attività economiche ed altre attività, che hanno validità per il rispettivo ambito; rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il nuovo testo dell’allegato modifica le norme anche per quanto riguarda le discoteche e le sale gioco che, come deliberato dalla Giunta il 23 giugno, potranno aprire i battenti il 15 luglio. “Le discoteche e le sale gioco da domani potranno quindi riprendere la loro attività, comunque osservando una serie di rigide norme” sottolinea Kompatscher. Vige, ad esempio, la norma del distanziamento di 1 metro anche durante il ballo in discoteca. Le vie respiratorie devono essere protette durante tutta la permanenza all’interno della discoteca, ad esclusione della sosta al tavolo. Deve essere rispettata la regola di 1/10 e rilevata la temperatura mediante laserscan. Vengono inoltre istituite norme in merito alla tracciabilità. I clienti delle discoteche dovranno quindi aver scaricato la app Immuni nel loro telefonino, deve esservi un servizio d’ordine al di fuori della struttura che raccolga i dati dei clienti. Per quanto riguarda le sale gioco vicino ad ogni postazione deve essere collocato un prodotto per la disinfezione.
Misure specifiche per le sale giochi – A partire dal 15 luglio 2020 possono riprendere le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto delle misure che seguono. In tutto il locale si applica la regola dell’1/10 (mq), al fine di determinare il numero massimo totale di persone che possono trovarsi contemporaneamente nelle sale giochi, nelle discoteche e nei locali assimilati.
All’interno di questi locali deve in ogni caso essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, salvo tra persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente, e devono essere indossate in qualsiasi momento le protezioni delle vie respiratorie, ad eccezione al tavolo, se la distanza di 1 metro è mantenuta. È obbligatorio, sia per il personale, che per gli ospiti, il controllo della temperatura con il laser all’entrata. Ove possibile, è necessario garantire la massima areazione dei locali attraverso l’apertura di porte e finestre. All’entrata nelle discoteche, i visitatori devono inoltre essere registrati nominativamente. I visitatori sono tenuti a scaricare l’App-Immuni sul proprio smartphone e ad attivarla. Al di fuori delle discoteche è necessario garantire un servizio d’ordine. Nelle sale giochi e in strutture simili le slot machine di ogni tipo devono essere disinfettate prima dell’uso ovvero vicino a ogni slot machine deve essere disponibile un disinfettante, poiché i giocatori devono disinfettarsi le mani prima e dopo l’uso delle stesse.
Misure generali: All’aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e i casi specifici regolati diversamente. Non esiste un obbligo generale di indossare una protezione delle vie respiratorie, tranne che al di sotto di 1 metro di distanza interpersonale. È fatta eccezione per i membri dello stesso nucleo familiare convivente. In tutti i casi dove vi siano probabili assembramenti, quando vi sia la possibilità concreta di incrociare o incontrare altre persone, senza che si possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro (come per esempio nelle zone pedonali, sui marciapiedi, etc.) è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie.
In tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, tutti indistintamente devono usare le protezioni delle vie respiratorie se non è possibile mantenere stabilmente la distanza di 1 metro. Come protezioni delle vie respiratorie sono utilizzate mascherine chirurgiche o di categoria superiore. In alternativa sono utilizzate delle coperture in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio, che, se indossate correttamente, assicurano la copertura della bocca e del naso. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con la copertura della bocca e del naso di cui al presente comma.
PressGiochi
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