23 Dicembre 2024 - 18:57

AGCOM, Relazione 2020: avviati cinque procedimenti contro la pubblicità al gioco d’azzardo

Sono stati monitorati 34.819 siti web e spazi virtuali relativi a giochi e scommesse online, rilevando illeciti. Sul fronte del contrasto alla pubblicità del gioco sono stati avviati cinque procedimenti,

07 Luglio 2020

Sono stati monitorati 34.819 siti web e spazi virtuali relativi a giochi e scommesse online, rilevando illeciti. Sul fronte del contrasto alla pubblicità del gioco sono stati avviati cinque procedimenti, di cui 4 ancora in corso e uno conclusosi con un’ordinanza ingiunzione alla società Leo Vegas Gaming Limited (delibera n. 422/19/CSP).

Questi i risultati, relativi al settore del gioco pubblico riportati nella Relazione annuale 2020 di AGCOM sull’attività svolta e sui programmi di lavoro condotto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 e il 30 aprile 2020.

La Relazione annuale è il documento che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) presenta ogni anno al Parlamento e al Governo per illustrare l’attività svolta nel periodo compreso tra il 1° maggio dell’anno precedente e il 30 aprile dell’anno in corso e, alla luce di dati e analisi sul contesto economico ed istituzionale in cui opera, nonché dei risultati conseguiti, presenta i programmi di lavoro per l’anno che verrà.

 

L’Autorità ha inteso segnalare al Governo alcune criticità interpretative e problematiche applicative relative alla disciplina introdotta dall’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, in materia di pubblicità del gioco a pagamento. A tal fine, l’Autorità ha beneficiato degli esiti del processo di consultazione svolto per una più efficace applicazione della norma. Una articolata e dettagliata ricostruzione del contesto normativo di riferimento e delle principali misure attuative ha consentito all’Autorità di fornire una disamina puntuale delle problematiche derivanti dall’interpretazione della nuova disciplina. Un primo problema è stato individuato nell’insufficiente coordinamento con la previgente disciplina nazionale in materia e nella non completa conformità al quadro regolamentare europeo, in particolare con riguardo al principio della proporzionalità delle misure.

 

Una seconda criticità è stata ricondotta all’eccessiva estensione del divieto e all’utilizzo di nozioni non conosciute dalla normativa di settore, che rende indispensabile un’attenta ermeneutica dell’articolo 9 del menzionato decreto, alla luce della disciplina generale in materia di pubblicità e comunicazioni commerciali, nonché di quella specifica del settore del gioco a pagamento. Alla completa ed efficace attuazione del diritto europeo è stata dedicata un’ulteriore segnalazione inviata al Governo in merito al regolamento (UE) 2015/212011. Ad avviso dell’Autorità, la concreta attuazione in ambito nazionale delle disposizioni contenute nel citato regolamento è ostacolata dalla mancanza di uno specifico presidio sanzionatorio, che costringe all’utilizzo di un meccanismo “indiretto”, fondato sui poteri generali attribuiti ad essa dalla legge istitutiva. Da qui l’esigenza di introdurre un presidio sanzionatorio ad hoc attraverso un intervento legislativo.

 

 

Gli interventi regolamentari e sanzionatori in materia di divieto di pubblicità del gioco a pagamento

In esito alla consultazione (delibera n. 579/18/CONS), con la quale l’Autorità ha inteso acquisire ogni utile elemento di informazione e valutazione per la migliore attuazione dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. decreto Dignità), sono state approvate le Linee guida di cui alla delibera n. 132/19/CONS. Dal mese di luglio 2019, inoltre, con l’esaurimento della fase transitoria riferita ai “contratti in corso di esecuzione” al momento dell’entrata in vigore del divieto e protratta per il periodo di un anno, la disposizione ha trovato piena ed effettiva applicazione.

Nel periodo di tempo interessato dalla presente relazione ha dunque preso avvio l’effettiva implementazione del divieto introdotto dal legislatore: l’attività di vigilanza ha reso evidenti quelle criticità applicative già prospettate in sede di prima interpretazione. Attraverso le Linee guida l’Autorità ha inteso, entro la cornice primaria di riferimento, fornire principi e regole di carattere generale che consentissero agli operatori del settore di acquisire un orientamento per la corretta interpretazione dell’articolo 9 del decreto.

 

Peraltro, già nella delibera di approvazione delle Linee guida, l’Autorità si riservava di inviare una segnalazione al Governo per evidenziare le criticità riscontrate “[…] stante la natura imperativa delle norme contenute nell’art. 9 del decreto e rilevate, anche a seguito della consultazione svolta, talune specifiche circostanze nelle quali si pongono criticità ai fini di una effettiva ed efficace azione di vigilanza e di contrasto al fenomeno della ludopatia, l’Autorità invierà al Governo una segnalazione relativa a tali specifici profili”. Sulla scorta di tale proponimento, nel mese di luglio 2019, anche alla luce degli esiti della consultazione pubblica svolta, nonché sulla base della prima esperienza applicativa, l’Autorità ha indirizzato una segnalazione al Governo, formulando alcune specifiche proposte di intervento, nell’auspicata ipotesi che si intenda procedere ad una riforma organica della materia intesa a superare le perduranti criticità e ad assicurare una più efficace tutela del consumatore.

La segnalazione si sofferma in particolare sui seguenti profili di particolare rilievo: assicurare la conoscenza e promuovere la consapevolezza del gioco legale; distinguere e colpire selettivamente le attività tipicamente d’azzardo, maggiormente soggette a compulsione e meno controllabili, prevedendo al riguardo norme più stringenti non solo per la pubblicità; adottare una strategia multilivello per un contrasto più efficace del gioco di azzardo, anche attraverso l’introduzione di meccanismi di identificazione e di limitazione delle perdite, per la generalità delle piattaforme di gioco, ma segnatamente per il gambling machine per il quale si propone l’adozione di una disciplina ad hoc; incentivare campagne di informazione sui rischi connessi al gioco e sui supporti medico-terapeutici disponibili; dettare regole differenziate che consentano, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, di tener conto delle specificità delle diverse piattaforme trasmissive; chiarire e modulare il presidio sanzionatorio in ragione della “pericolosità” in concreto della condotta rilevata.

 

Quanto all’attività di vigilanza e sanzionatoria, sono stati avviati cinque procedimenti, di cui 4 ancora in corso e uno conclusosi con un’ordinanza ingiunzione alla società Leo Vegas Gaming Limited (delibera n. 422/19/CSP). Sono state inoltre adottate otto determine di archiviazione in via amministrativa in relazione a fattispecie segnalate da organi di polizia o da terzi per le quali si è ritenuto non fossero integrati gli estremi della violazione. Infine, gli uffici hanno dato riscontro a richieste di chiarimenti pervenute allo scopo di contribuire ad una applicazione efficace e non contraddittoria della normativa di riferimento.

 

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