24 Novembre 2024 - 03:59

Elenco operatori. Tar Lazio: illegittimo cancellare iscrizione per mancanza della quietanza di pagamento

Il Tar del Lazio è intervenuto oggi per annullare le cancellazioni dall’elenco degli operatori del gioco disposte da ADM a coloro che rinnovando l’iscrizione hanno autocertificato la quietanza del pagamento

02 Luglio 2020

Il Tar del Lazio è intervenuto oggi per annullare le cancellazioni dall’elenco degli operatori del gioco disposte da ADM a coloro che rinnovando l’iscrizione hanno autocertificato la quietanza del pagamento quando ancora la ricevuta non era stata generata dal Sistema.

Accogliendo il ricorso della Al.Ca.M. S.r.l.s, difesa dagli avv. Generoso Bloise e Patrizia Lo Polito, il Tribunale amministrativo Regionale ha evidenziato che “l’Amministrazione, in seguito ai controlli effettuati, ha disposto in modo illegittimo la cancellazione dell’iscrizione sulla base dell’erronea assenza in radice del possesso della quietanza  non previsto per il buon esito del procedimento di rinnovo”.

 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con provvedimento del 29 aprile 2019, ha disposto la cancellazione dell’iscrizione dell’odierno ricorrente dall’elenco degli operatori economici che svolgono attività nel settore gioco a causa delle irregolarità verificatesi in occasione del procedimento di rinnovo annuale dell’iscrizione.

L’amministrazione ha riscontrato che l’istante, mediante l’apposito modello c.d. RIES, aveva autocertificato, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il versamento del tributo, previsto per il rinnovo annuale nell’elenco, in una data diversa (nella specie, antecedente) rispetto a quella in cui lo stesso risultava in effetti incassato dall’erario.

 

La questione centrale della controversia riguarda la legittimità, o meno, della cancellazione dall’elenco degli operatori economici disposta a seguito dell’autocertificazione del “possesso” della quietanza di pagamento, sebbene sia poi emerso, in sede di controllo, che mentre il versamento è stato effettivamente realizzato nella data indicata nell’autocertificazione, la quietanza di pagamento risulta invece essere stata rilasciata in una data successiva a quella autocertificata.

 

La norma stabilisce che l’operatore in sede di iscrizione deve possedere i tre requisiti indicati nel comma 1 dell’art. 4 alle lettere a), b), c) (ossia la licenza per l’esercizio dell’attività economica, la comunicazione antimafia, la quietanza che attesti il versamento del tributo), mentre in sede di rinnovo deve possedere i primi due requisiti previsti per l’iscrizione (licenza commerciale e comunicazione antimafia) e il requisito del versamento del tributo (specifico per il rinnovo).

 

Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente autocertificato di aver versato il tributo per l’anno di imposta, relativo al periodo di efficacia del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco, nella data (6 aprile 2018) indicata nel modello c.d. REIS che è antecedente a quella stabilita per il “versamento dovuto” (15 maggio 2018). In aggiunta a tale autocertificazione, ha dichiarato di “possedere” la quietanza di pagamento del versamento del tributo in una data diversa (6 aprile 2018, coincidente con la data del versamento) rispetto a quella in cui si è poi accertato l’effettivo incasso del tributo in favore dell’erario (30 aprile 2018).

 

 

Come correttamente evidenziato – dall’avv. Generoso Bloise – nel ricorso, l’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale dell’AAMS del 9 settembre 2011, n. 31857, prevede che l’operatore iscritto nell’elenco per ottenere il rinnovo dell’iscrizione deve inoltrare un’autocertificazione in cui si attesti la sussistenza del “versamento”.

 

“Soltanto per il procedimento di iscrizione nell’elenco- ricorda il Tar –  si richiede, al momento della domanda, l’estinzione anticipata del rapporto tributario e quindi, a tal fine, si onera l’istante a fornire la piena prova dell’estinzione del rapporto mediante l’autocertificazione del “possesso” della quietanza, ferma restando la verifica della legittimità della cancellazione dell’iscrizione disposta in tal caso… () è l’atto materiale di esecuzione della prestazione oggetto dell’obbligazione che, ove realizzato nei tempi e nei modi convenuti, si risolve nell’esatto adempimento dell’obbligazione”.

“Una volta adempiuta l’obbligazione tributaria, è onere dell’istante autocertificare, mediante la dichiarazione di scienza, l’avvenuto adempimento al fine semplificare i controlli dell’amministrazione sul possesso dei requisiti abilitanti il rinnovo.

 

 

Non essendo infatti il possesso della quietanza (e quindi la prova dell’estinzione anticipata del rapporto tributario) un requisito richiesto per il buon esito del procedimento di rinnovo, la dichiarazione sulla sua sussistenza, al momento della domanda di rinnovo, non è idonea a fare conseguire al dichiarante alcun beneficio e quindi, specularmente, l’erronea dichiarazione del possesso della quietanza non fa perdere o decadere il dichiarante da un beneficio che ha conseguito sulla base di essa”.

 

PressGiochi

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