22 Novembre 2024 - 14:45

Imposta sugli intrattenimenti (ISI): ravvedimento oneroso

Come ricorda Sapar e come noto, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge nr.23/2020, il termine di versamento dell’ISI dovuta per l’annualità 2020, in scadenza al 16 marzo 2020,

02 Luglio 2020

Come ricorda Sapar e come noto, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge nr.23/2020, il termine di versamento dell’ISI dovuta per l’annualità 2020, in scadenza al 16 marzo 2020, prorogato in prima istanza al 20 marzo 2020 è stato successivamente prorogato al 16 aprile 2020.

Qualora entro il 16 aprile scorso, oltre all’ISI, fossero state erroneamente versate somme a titolo di sanzioni e interessi, si può procedere al recupero delle maggiori somme versate richiedendo il rimborso delle stesse. Nell’ipotesi che non si fosse ancora proceduto al pagamento totale o parziale dell’ISI dovuta per il 2020, si può procedere alla regolarizzazione del ritardato versamento dell’importo dovuto, beneficiando del Ravvedimento Operoso sulle sanzioni.

 

Per le imprese con domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ in Veneto, l’ISI poteva essere versata in unica soluzione entro il 31 Maggio 2020 o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio; in caso di omesso versamento dell’imposta entro tali termini anche in questo caso si può provvedere al versamento con il ravvedimento operoso, calcolando i giorni di ritardato versamento dal 31 maggio 2020.

 

L’importo dovuto a titolo di sanzione varia a seconda della data in cui si effettua della regolarizzazione rispetto all’originaria scadenza, da calcolarsi come di seguito indicato:

0,1% al giorno dell’importo non versato se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla data dell’omissione:

1,5% dell’importo non versato se la regolarizzazione avviene dal 15° giorno in poi ma entro 30 giorni dalla data dell’omissione;

1,67% dell’importo non versato se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno in poi ma entro 90 giorni (15 luglio) dalla data dell’omissione;

3,75% dell’importo non versato se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno in poi ed entro un anno dalla data dell’omissione;

4,29% dell’importo non versato se la regolarizzazione avviene oltre un anno ma entro due anni dalla data dell’omissione;

5% dell’importo non versato se la regolarizzazione avviene oltre due anni dalla data dell’omissione;

 

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo. Non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso nel caso in cui siano già pervenuti al contribuente atti di accertamento o liquidazione o siano già stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Amministrazione.

 

Per il ravvedimento il Mod. F24 accise si compilerà indicando i seguenti dati:

– codice tributo “5123” per l’ISI e per gli interessi dovuti

– codice tributo “5144” per la sanzione

– codice Ente “M”

– anno di riferimento “2020”.

 

 

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