24 Novembre 2024 - 02:26

Legge regionale della Campania. Avv. Badolato: “Decorso il termine per i comuni di adeguarsi”

E’ decorso il termine di 90 giorni previsto dalla Legge Regionale della Campania nr. 2/2020 per l’adeguamento alle disposizioni della medesima da parte dei Comuni. A far data dal 4

24 Giugno 2020

E’ decorso il termine di 90 giorni previsto dalla Legge Regionale della Campania nr. 2/2020 per l’adeguamento alle disposizioni della medesima da parte dei Comuni. A far data dal 4 Giugno 2020 – scrive l’avv. Francesco Badolato consulente legale Sapar – quindi le disposizioni della Legge suddetta, in particolar modo su distanze e orari, sono vincolanti in tutto il territorio regionale.
La legge, entrata in vigore il 4 Marzo 2020, indica le competenze della Regione e disciplina le attività per il gioco lecito a mezzo apparecchi di cui all’art.110 comma 6 del Tulps e non solo attraverso la regolamentazione degli orari di esercizio e delle distanze dai luoghi sensibili.

LE DISTANZE
Il testo rappresenta una novità sotto molti punti di vista ma il punto fondamentale è rappresentato dalla distanza minima di rispettare per le nuove attività di sala giochi, sala scommesse, sale Bingo, corner e per le Awp installate in esercizi generalisti. La distanza minima è fissata in mt 250 dai luoghi sensibili identificati in istituti scolastici (comprese scuole dell’infanzia e nidi), strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale, luoghi di culto.
Innanzitutto si deve chiarire che l’obbligo di rispetto delle distanze non si applica alle attività di sale giochi, sale bingo, sale scommesse, corner, sale dedicate, bar che abbiano installati apparecchi esistenti alla data del 3 Marzo 2020 a condizione che entro 240 giorni (scadenza 30 Ottobre 2020) da tale data gli esercizi adottino misure finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno del Disturbo da Gioco d’Azzardo, come ad esempio l’accesso selettivo all’offerta di gioco, la videosorveglianza, la partecipazione dei titolari delle attività ai corsi di formazione previsti dalla legge). Comunque dal 4 Marzo 2021 la legge si applica alle attività esistenti anche nel caso in cui abbiano adottato le misure di cui sopra qualora abbiano l’ingresso situato a meno di 250 metri dal luogo sensibile se sia l’attività che il luogo sensibile sono situati sulla facciata dello stesso edificio.
Il criterio di calcolo è la distanza pedonale più breve.

La legge regionale comunque non si applica alle rivendite di generi di Monopolio a condizione che sia garantita la sorvegliabilità degli apparecchi da parte del titolare del locale o tramite personale formato.
Non sono considerate nuove installazioni le sostituzioni degli apparecchi per guasto o vetustà così come i rinnovi contrattuali, il trasferimento di titolarità dell’attività o la stipula di nuovo contratto con differente gestore o concessionario da parte dell’esercente a condizione che il numero degli apparecchi nel locale rimanga invariato. Il trasferimento di sede è invece sottoposto alla disciplina delle distanze.
I singoli Comuni avevano 90 giorni dal 4 Marzo 2020 (3 Giugno 2020) per adeguarsi alle disposizioni della Legge Regionale decorsi i quali senza provvedimenti le disposizioni (comprese quelle di cui sopra) della Legge devono considerarsi prevalenti su quelle dell’Ente Locale.
Vige inoltre l’obbligo di indicare su ogni apparecchio la data di collegamento della rete telematica.

 

GLI ORARI
Per quanto riguarda gli orari di esercizio delle slot gli esercizi pubblici come bar, tabacchi, ecc. dovranno osservare una sospensione di complessive 12 ore giornaliere, di cui 10 consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico (23-9), e le restanti 2 nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12,30 alle 14,30. Per le sale invece è prevista una sospensione di 8 ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10. Queste fasce orarie non si applicano agli apparecchi senza vincita in denaro e comunque ai locali in cui sia installata solo tale tipologia di apparecchi.
Tali fasce orarie non si applicano agli apparecchi senza vincita in denaro. Nel caso di Comuni che non abbiano adottato misure di adeguamento alle suddette fasce orarie entro 90 gg dal 3 Marzo 2020 le medesime sono divenute vincolanti in omaggio al principio di uniformità di trattamento richiamato anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 6 Novembre 2019.
Da segnalare che la logica del provvedimento è infatti quella di garantire la sospensione dell’attività soprattutto nelle ore notturne per gli esercizi avente attività esclusiva o prevalente di gioco in quanto per tale tipologia di locali vige il divieto di ingresso dei minori non essendo esercizi generalisti mentre per quanto riguarda esercizi come i bar o le Rivendite di generi di Monopolio, essendo accessibili a tutti, è prevista anche la sospensione dell’attività tra le ore 12:30 e le 14:30 preservando in tal modo anche la continuità delle attività economiche. Inoltre l’uniformità di orari di funzionamento previene il rischio della migrazione dei giocatori tra Comuni diversi.

LE SANZIONI
Da 1.000 a 5.000 Euro per ogni apparecchio da gioco e blocco telematico del medesimo nel caso di installazione in assenza di soluzioni tecniche volte ad evitare l’accesso dei minori al gioco e ad avvertire il giocatore dei rischi di dipendenza dal Dga.
Da 200 a 1.200 Euro per omessa esposizione materiale informativo sul Dga (fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale che restano sempre valide).
Da 5.000 a 15.000 Euro con sequestro dell’apparecchio per la nuova apertura di negozi scommesse, sale dedicate, corner o sale bingo in violazione delle distanze.
Da Euro 250 a 1500 per uso abusivo del logo regionale “No gambling Campania” (previa definizione dei contenuti grafici da parte della Giunta Regionale).
Da Euro 1.000 a 3.000 per inadempienza all’obbligo formativo (previa approvazione di delibera attuativa della Giunta Regionale).
In considerazione di quanto riportato nell’art.1 della Legge l’obbligo di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili deve considerarsi applicabile esclusivamente agli apparecchi con vincita in denaro, ai locali dotati di licenza ex art.86 o 88 Tulps che installino apparecchi con vincita in denaro, ai corner, alle sale scommesse ed alle sale bingo.
Per la violazione degli orari di esercizio degli apparecchi la sanzione pecuniaria applicabile è quella disposta da eventuali ordinanze o regolamenti comunali, in assenza si applica la sanzione da Euro 516 a Euro 3.098.
Per la violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili previste dalla Legge è prevista la sanzione da Euro 5.000 ad Euro 15.000 con apposizione dei sigilli agli apparecchi interessati (Per sale scommesse, sale Bingo, corner e sale dedicate tale sanzione era applicabile già a far data dal 4 Marzo 2020).
Restano applicabili le sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia di divieto di accesso al gioco con vincita in denaro per i minori.

 

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