24 Novembre 2024 - 03:28

Il Tribunale di Bari annulla ordinanza di ingiunzione contro due corner

Il Tribunale di Bari con due differenti sentenze  ha annullato le ordinanze di ingiunzione per euro 20.000 con confisca dei personal computer inflitte ad un Bar corner affiliato Snai. La

04 Giugno 2020

Il Tribunale di Bari con due differenti sentenze  ha annullato le ordinanze di ingiunzione per euro 20.000 con confisca dei personal computer inflitte ad un Bar corner affiliato Snai.

La contestata violazione riguardava la presunta violazione dell’art 7 del famoso decreto Balduzzi. L’articolo 7, comma 3 quater vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco offerte dai concessionari online, da soggetti autorizzati.

Il magistrato Dott. Lella ha accolto le motivazioni del legale del ricorrente Avv. Vincenzo Matera ed ha annullato le ordinanze di ingiunzione emesse dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari.

 

In sintesi questa la motivazione della sentenza:

 

Passando al precetto normativo di cui all’art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012 lo stesso sanziona la condotta del titolare di pubblico esercizio che mette a disposizione all’interno dell’esercizio stesso delle apparecchiature che attraverso la connessione ad internet consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco.

 

Tale normativa deve interpretarsi logicamente riferendola a collegamenti cosiddetti “a circuito chiuso”, bloccati sul sito o sui siti di gioco, costituiti “per lo più da una struttura dotata di schermo touch- screen, tastiera di comando anche virtuale a dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l’inserimento della smart card che abilita al gioco e l’introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzata” ( cfr. circolare n. 0019453 del 06.03.2014 della stessa Agenzia dei Monopoli ), e non anche all’utilizzo in esercizi pubblici di p.c. a navigazione libera ( come nel caso che ci occupa espressamente indicato nel provvedimento impugnato ) di per sé soli non idonei a consentire ai clienti privi di conto di gioco di giocare sulla piattaforma di un concessionario e che siano destinati in via ordinaria a consentire a chiunque la libera navigazione in internet per il soddisfacimento di esigenze prevalentemente estranee al mondo dei giochi on line.

 

Deve ritenersi pertanto che la condotta costitutiva della fattispecie di illecito amministrativo di cui all’art. 7 cit. sia rappresentata dalla messa a disposizione di una apparecchiatura che per le proprie caratteristiche intrinseche sia di per sé idonea a consentire ai clienti di giocare sulla piattaforme di gioco on-line e non dalla condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio che ometta di impedire al cliente di utilizzare un p.c. a navigazione libera per giocare su di una piattaforma online ( cfr. in proposito Tribunale Benevento sent. 725/18 e trib. Termini Imerese sent. 714/19 ).

A tale interpretazione restrittiva della norma conduce anche un percorso orientato costituzionalmente ( cfr. sent. 196/2010 ) ed ai sensi della giurisprudenza della CEDU, ove si consideri l’estensibilità delle garanzie previste per il diritto penale sostanziale a tutte le sanzioni aventi carattere afflittivo e quindi la necessaria applicazione dei caratteri della determinatezza e della tassatività desumibili dall’art. 25 cost. anche agli illeciti amministrativi e ribadita, peraltro, anche dall’art. 1 della L. 689/81. Deve pertanto concludersi per l’annullamento della sanzione amministrativa oggetto di opposizione.

 

 

PressGiochi

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