L’attività fisica all’aperto potrà essere eseguita nel rispetto delle misure di distanziamento di 2 metri previste dal Dpcm vigente. Via libera anche all’accesso nei parchi tematici e di divertimento, oltre
L’attività fisica all’aperto potrà essere eseguita nel rispetto delle misure di distanziamento di 2 metri previste dal Dpcm vigente. Via libera anche all’accesso nei parchi tematici e di divertimento, oltre che nei parchi faunistici. Ma ancora nessun via libera per le attività del gioco legale.
Nella giornata di ieri il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 555, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
Nello specifico, l’ordinanza dispone: “E’ confermato l’obbligo per i concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”.
L’ordinanza conferma, poi, l’obbligo su tutto il territorio regionale di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all’aperto.
Resta obbligatoria anche la misurazione della temperatura per il datore di lavoro e per i dipendenti; così come la stessa misura continua a valere anche per i clienti dei ristoranti. La nuova ordinanza sarà valida dal 1° al 14 giugno 2020.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
17
|
18
|
19
|
|||
24
|
25
|
26
|
||||
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|