10 Gennaio 2025 - 23:55

Decreto Rilancio. Servizio Studi: “Da tassa scommesse, nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”

Nella relazione illustrativa e tecnica al decreto rilancio  il Governo fornisce alcune informazioni di dettaglio sulle entrate sui giochi, chiarendo le motivazioni sottostanti la determinazione della quota pari allo 0,5%

25 Maggio 2020

Nella relazione illustrativa e tecnica al decreto rilancio  il Governo fornisce alcune informazioni di dettaglio sulle entrate sui giochi, chiarendo le motivazioni sottostanti la determinazione della quota pari allo 0,5% del totale della raccolta per il finanziamento del Fondo.

Le risorse, per il triennio 2020-2022, derivano da una quota delle scommesse sportive e sono destinate all’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

Il comma 2 precisa le modalità di finanziamento del Fondo di cui al comma 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo.

Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, e 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

L’articolo 217 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, finanziato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, da una quota pari allo 0,3% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi al netto della quota riferita all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Il finanziamento del Fondo è in ogni caso determinato in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l’anno 2020, e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

In dettaglio, il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport.

La finalità della disposizione è di fronteggiare le conseguenze economiche gravanti sui “soggetti operanti nel sistema sportivo” a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza da COVID-19.

Le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie.

Nel primo caso – si legge nel dossier del servizio studi del Parlamento – il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo, una sorta di utile di gestione, e si ottiene sottraendo dall’importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l’aggio spettante al gestore del punto di gioco. La riscossione di tali entrate rientra nelle competenze dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), la quale esercita in modo diretto l’attività di raccolta presso i concessionari autorizzati. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle Lotterie istantanee e a estrazione differita e, fino al 2016, al Bingo. Tali entrate confluiscono ugualmente tra le imposte indirette del Bilancio dello Stato e del conto economico delle Amministrazioni pubbliche.

Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco, viene classificato, invece, fra le entrate tributarie.

I soggetti passivi di imposta sono i concessionari e le basi imponibili e le aliquote variano a seconda della diversa tipologia di gioco. In particolare, la base imponibile può essere la raccolta lorda o il margine lordo del concessionario (differenza tra la raccolta e le vincite) e attualmente esistono quattro tipi di imposta:

i. Il Prelievo erariale unico (PREU), istituito nel 2003 per i giochi praticati su macchine da intrattenimento (AWP e VLT). La base imponibile dell’imposta è rappresentata dalle somme giocate (raccolta), mentre l’aliquota, diversa fra AWP e VLT, viene in genere fissata dalle leggi di bilancio, anche se ADM, con propri decreti può emanare tutte le disposizioni in materia al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l’altro variare la misura del PREU.

L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504), che si applica invece ai giochi numerici a totalizzatore, ai giochi a base sportiva e a base ippica, ai giochi di abilità a distanza, ai giochi di carte, ai giochi di sorte a quota fissa, ai poker cash e ai giochi da casinò. La base imponibile può corrispondere sia alla raccolta sia al margine lordo (GGR), calcolato quest’ultimo come differenza fra la raccolta e i premi restituiti ai giocatori. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco e anche in questo caso possono essere modificate da interventi legislativi o da ADM.

iii. Imposta sugli intrattenimenti (ISI), che si applica ai giochi nei quali non è prevista vincita in denaro (i videogiochi, i simulatori, il biliardo, il calcio balilla, ecc.) come gli apparecchi da intrattenimento. In genere, in questo caso la base imponibile viene calcolata in modo forfettario, a seconda della tipologia di gioco.

iv. Aliquota IVA, che si applica esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro.

Dal 2012, infine, per alcuni tipologie di gioco è stata introdotta una tassazione ulteriore sulle vincite superiori a 500 euro, la cosiddetta tassa sulla fortuna. Da ottobre 2017 tale prelievo è stato esteso anche ad altre tipologie di gioco: ad oggi risultano tassate, anche se con aliquote diverse, le vincite oltre i 500 euro per i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a quota fissa, le lotterie e i premi corrisposti dalle VLT.

Il comparto delle scommesse sportive è oggi costituito prevalentemente dalle scommesse sportive (93,4 per cento nel 2016) e solo in piccolissima parte dalle scommesse ippiche, che hanno perso rilevanza soprattutto a causa della riduzione dell’offerta. Fino al 1998 inoltre, le uniche scommesse sportive possibili erano quelle a totalizzatore come il Totocalcio, il Totogol e il Totosei. Successivamente, oltre alle scommesse a quota fissa, non solo è stata prevista la possibilità di scommettere su eventi sportivi non organizzati dal Coni ma è anche stata introdotta, seguendo l’esempio di alcuni paesi europei, la possibilità di scommettere su eventi non sportivi. La tecnologia ha permesso di incrementare notevolmente il numero di scommesse grazie anche all’opportunità di poter effettuare scommesse on-line e live, anche dai propri dispositivi e su eventi già iniziati. Nel 2016 il volume di gioco delle scommesse sportive off-line si è assestato su valori prossimi ai 4,5 miliardi di euro ai quali si aggiungono oltre 4 miliardi provenienti dalla raccolta online.

Per quanto riguarda le scommesse ippiche, sia al totalizzatore sia a quota fissa, possono effettuare la raccolta i concessionari autorizzati da ADM attraverso le agenzie aderenti alle rispettive reti distributive. La raccolta è però anche permessa all’interno degli ippodromi presso gli appositi sportelli e i picchetti degli allibratori. Le altre scommesse sportive possono invece essere raccolte esclusivamente dai concessionari presso le ricevitorie facenti parte della loro rete distributiva.

Nel 2016, le scommesse sportive e ippiche a quota fissa sono state oggetto di una importante innovazione fiscale (per effetto dell’articolo 1, comma 945, della legge di stabilità 2016 – legge n. 208 del 2015). In particolare, le scommesse sportive sono passate a un sistema di tassazione sul margine lordo, definito come differenza fra la raccolta e le vincite dei giocatori, con un’aliquota del 18% per la rete fisica e del 22% per la rete telematica. Per le scommesse ippiche il cambio di regime è previsto dal 2018 con aliquote del 33% sulla rete fisica e del 37% sulla rete telematica. La ragione di questa differenziazione di aliquote risiede nel fatto che le ricevitorie on-line sopportano costi operativi di gestione molto più bassi rispetto alle ricevitorie fisiche. Da un punto di vista economico il passaggio dal sistema di tassazione sulla raccolta a uno sul margine lordo equivale a una trasformazione dell’imposta che si sposterebbe dalla quantità al prezzo.

Attualmente, sulle scommesse a quota fissa l’imposta si applica con l’aliquota del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, così aumentata dall’articolo 1, comma 1052, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), mentre sulle scommesse su eventi virtuali l’aliquota è del 22%.

Come esemplificato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, considerato che per una raccolta di 100 euro la vincita sulle scommesse è di circa 82 euro con un margine di circa 18 euro, emerge che un aumento di 1 euro su una raccolta di 100 euro si trasla parimenti sul prelievo applicato al margine portandolo da 3,6 euro a 4,6 euro per il gioco fisico. L’ultimo aumento previsto nella legge di bilancio 2018 è stato – proseguendo nell’esempio – di 2 euro sul margine, equivalente a circa 0,35 euro sulla raccolta; ed in tale periodo si rammenta non vi era la crisi finanziaria in corso e la sospensione del gioco. Analoghe considerazioni per scommesse a distanza e virtuali.

Per la determinazione del prelievo nella misura dello 0,5% si è dunque tenuto conto del delicato momento di crisi di liquidità e di sospensione dei giochi.

Gli importi sono stati determinati prudenzialmente, partendo dall’ammontare della raccolta sportiva realizzatasi negli anni precedenti ed operando le necessarie correzioni al ribasso in ragione del periodo di lockdown del 2020.

Il Centro Studi della Federazioni Italiana Gioco Calcio, in un documento datato 27 marzo 2020, ha evidenziato che “solo tra il 2006 e il 2019 la raccolta delle scommesse sul Calcio è aumentata di quasi 5 volte, passando da 2,1 a 10,4 miliardi di euro, e nel medesimo periodo il relativo gettito erariale è passato da 171,7 a 248,5 milioni di euro”. La fonte dei dati indicati nel riportato documento della FIGC è la “Direzione Centrale gestione tributi e monopoli giochi – Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore” del Ministero dell’Economia.

Il Governo chiarisce che, poiché il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

In base al comma 3, i criteri di gestione del Fondo sono determinati con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Si valuti l’opportunità di specificare anche i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse.

PressGiochi