16 Novembre 2024 - 12:03

Nuovo decreto Coronavirus: dal 3 giugno attività economiche consentite solo nel rispetto dei protocolli e a discrezione delle Regioni

Dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti tra le Regioni. Lo prevede la bozza del decreto relativo alla Fase 3 che sarà portato alle 12 in Consiglio dei ministri. Secondo

15 Maggio 2020

Dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti tra le Regioni. Lo prevede la bozza del decreto relativo alla Fase 3 che sarà portato alle 12 in Consiglio dei ministri. Secondo il testo che dovrà essere approvato «A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree». Vuol dire che senza limitazioni o zone rosse istituite dai governatori in accordo con il governo oppure per specifici problemi legati all’indice di contagio, si potrà andare in tutta Italia. Non sarà dunque più necessaria l’autocertificazione.

 

Per quanto riguarda «le attività economiche e produttive», sono consentite «a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità».

 

In Lombardia Fontana ha stabilito che aprirà solo chi può garantire la sicurezza. La parola ricorrente è «raccomandazioni», ma di fatto le indicazioni contenute nella nuova ordinanza firmata da Fontana sono persino più restrittive rispetto a quelle richieste a livello nazionale. Obiettivo dichiarato: «Garantire la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro della Lombardia», che dal 18 maggio potranno riaprire a prescindere dall’ambito di attività purché siano in grado di assicurare l’adozione delle misure fondamentali per ridurre al minimo il rischio di nuovi contagi.

Si tratta di sei regole ritenute fondamentali per affrontare questa fase 2 che ricalcano quelle già ampiamente reiterate durante queste settimane di convivenza col virus: dall’uso dei dispositivi alle distanze tra le persone, dalla misurazione della temperatura all’osservazione delle linee guida dell’Inail e dell’Istituto superiore di sanità, dall’utilizzo della app per il monitoraggio regionale allo smartworking.

 

 

Come si legge nella prima Bozza del Decreto relativo alla Fase 3: “A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.

Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

 

Per quanto riguarda il settore del gioco pubblico ci si chiede cosa accadrà nel caso in cui sia competenza delle regioni stabilire la riapertura delle attività.

Ad intervenire sulla questione, assimiliano Pucci di Astro che ha affermato: “Sta emergendo con chiarezza che la regolamentazione della fase di riapertura delle attività sarà affidata al ruolo coordinato tra Governo nazionale e Regioni”.

“Il nostro responsabile nazionale dei territori ha già provveduto ad allertare i singoli responsabili regionali dell’associazione – prosegue Pucci – affinché procedano a monitorare i provvedimenti che verranno adottati, in materia di regolamentazione delle attività di gioco, nei rispettivi territori di competenza”.

L’associazione, conclude Pucci, vigilerà affinché “eventuali provvedimenti regionali limitativi dell’offerta del gioco pubblico, emanati in applicazione della delega statale in materia di contenimento dell’epidemia, siano realmente motivati da specifiche ed obiettive esigenze di contenimento del contagio e non da quelle ragioni etico-ideologiche, mascherate con motivazioni di facciata, che hanno finora ispirato alcune regioni nell’imporre limiti all’attività di gioco”.

 

PressGiochi

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