In conformità alle decisioni del Governo e delle tempistiche relative alla c.d. “Fase 2” dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, con ultima determina di ADM del 23 aprile u.s. consolidata
In conformità alle decisioni del Governo e delle tempistiche relative alla c.d. “Fase 2” dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, con ultima determina di ADM del 23 aprile u.s. consolidata con determinazione del 29 aprile u.s., è stato disposto un graduale ripristino delle attività di gioco, tra l’altro del “Lotto tradizionale” e del Superenalotto, presso gli esercizi presso i quali non vige obbligo di chiusura.
La raccolta del gioco del lotto – fa sapere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in una circolare a firma Marcello Minenna – avviene nelle ricevitorie del lotto che, giusta quanto disposto dall’articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, possono essere ubicate solo all’interno delle rivendite di generi di monopolio; fanno eccezione alla suddetta norma solo le ricevitorie c.d. “pure” che alla data di entrata in funzione dell’automazione del gioco del Lotto effettuavano già la raccolta manuale, ai sensi dell’articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.
Durante la fase di chiusura dell’emergenza epidemiologica, disposta con il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, a fronte del previsto fermo della maggioranza degli esercizi commerciali, è stata consentita, tra l’altro, l’apertura degli esercizi che svolgono attività di vendita di tabacco (rivendite di generi di monopolio, codice Ateco 47.26, “tabaccherie”).
In tali esercizi, fino alla citata determinazione del 21 marzo 2020 e, poi, in forza della citata determinazione del 23 aprile u.s., è effettuata anche la raccolta del gioco del Lotto e del Superenalotto.
Nell’ultimo D.P.C.M. 26 aprile u.s., mentre si è confermata l’operatività delle “tabaccherie”, nulla si è previsto in materia di ricevitorie “pure”; tuttavia, le stesse non possono essere assimilate alle sale gioco e scommesse, la cui riapertura è espressamente vietata, stante la evidente peculiarità dell’attività di mera ricezione delle giocate del Lotto e del Superenalotto dalle stesse effettuate.
Di fatto, però, non sussiste alcuna differenza tra l’attività di raccolta del gioco del lotto e del Superenalotto svolta dalle ricevitorie ubicate presso una “tabaccheria” e la stessa attività svolta presso una ricevitoria “pura” (non allocata presso una “tabaccheria”).
Pertanto, in considerazione della succitata circostanza e che anche l’attività delle ricevitorie “pure” risulta funzionalmente inscindibile e ontologicamente connessa con le attività estrazionali del Lotto e Superenalotto, e che queste non risultano tra le attività espressamente vietate dal DPCM 26 aprile, si precisa che è possibile la riapertura delle ricevitorie “pure” per le sole attività di raccolta del gioco del Lotto e Superenalotto e nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria.
PressGiochi
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