24 Dicembre 2024 - 02:29

Coronavirus: nel nuovo decreto, la possibilità di prorogare la chiusura di sale giochi e scommesse fino al 31 luglio

La bozza del nuovo decreto che il Governo Conte sta adottando oggi nella sua lotta contro il diffondersi del Covid-19, e che dovrebbe essere discussa oggi in Consiglio dei ministri,

24 Marzo 2020

La bozza del nuovo decreto che il Governo Conte sta adottando oggi nella sua lotta contro il diffondersi del Covid-19, e che dovrebbe essere discussa oggi in Consiglio dei ministri, prevede multe fino a 4 mila euro per chi esce di casa senza comprovate esigenze lavorative, di necessità o motivi di salute; uso dei militari per far rispettare le misure di contenimento anti contagio e la possibilità di prorogare i divieti sugli spostamenti fino al 31 luglio, con periodi di durata di un mese, la chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione.

 

L’ultimo provvedimento dell’esecutivo racchiuderebbe tutte le misure prese finora per il Paese, quelle dal 5 marzo in poi, annunciando però che l’emergenza Covid-19 potrebbe durare fino al 31 luglio 2020 e che le multe per coloro che non rispettano le norme anti-epidemia diventerebbero salatissime: fino a 4 mila euro.

 

Sono 28, secondo la versione del decreto che sta circolando oggi 24 marzo visionata da PressGiochi, gli ambiti che potranno essere interessati dalle restrizioni, che andranno attuate comunque “secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale”. Il nuovo testo assorbe, abrogandolo, anche il primo decreto legge che aveva dato la possibilità di istituire le zone rosse all’inizio dell’emergenza.

 

 

“Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19,- si legge nella bozza del decreto – su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”.

 

 

Per quanto invece riguarda le possibili nuove misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 si legge nel dettaglio:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;

c) divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;

r) limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

s) limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un’adeguata reperibilità dei generi alimentari;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) disporre misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) consentire o comunque regolamentare la modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

 

 

PressGiochi