25 Novembre 2024 - 03:48

Tar Lazio. Illegittima la sospensione non autorizzata di raccolta scommesse; ogni illecito ricade sul concessionario

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da un concessionario per la gestione e l’offerta delle scommesse che chiedeva l’annullamento della penale inflitta da AAMS per la sospensione non autorizzata dell’attività presso uno dei luoghi di vendita.

09 Gennaio 2015

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da un concessionario per la gestione e l’offerta delle scommesse che chiedeva l’annullamento della penale inflitta da AAMS per la sospensione non autorizzata dell’attività presso uno dei luoghi di vendita.

Come hanno spiegato in sentenza i giudici del Tribunale amministrativo “l’attività di raccolta delle scommesse sportive va qualificata quale servizio pubblico, con la conseguenza che per le controversie che riguardano tale settore trova applicazione l’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.

“Il concessionario – hanno affermato – è tenuto ad adottare tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia e, nell’ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento di dette attività e funzioni, di soggetti terzi, risponde nei confronto di AAMS e degli scommettitori, in via esclusiva, dei servizi resi a tal fine dagli stessi per suo conto […] la sospensione o l’interruzione non autorizzata delle attività oggetto di concessione, presso il luogo di vendita, “comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 20, comma 2, lett.d)”.

L’inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l’incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità in quanto questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento degli ausiliarii e fermo restando che la colpa di questi ultimi potrà fondare un’azione di regresso del contraente nei loro confronti.

La responsabilità di chi si avvale dell’esplicazione dell’attività del terzo per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale trova allora fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza, bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione, fondamentale rilevanza assumendo – come detto – la circostanza che dell’opera del terzo il debitore o il preponente comunque si avvalga nell’attuazione della prestazione dovuta.

Posto, infatti, che il concessionario può avvalersi dell’“organizzazione di terzi” nell’espletamento di attività inerenti la concessione, proprio per tale ragione egli non può non conservare su di essi (a differenza di quanto in genere avviene nel contratto di mandato) il proprio potere di direzione e controllo, pena la violazione degli obblighi derivanti dalla concessione.

Nel caso in esame, pertanto, la sospensione dell’attività – hanno concluso i giudici- rappresenta semplicemente una conseguenza dell’inadempimento del terzo, a sua volta sicuramente non dovuto ad una causa allo stesso non imputabile, bensì al compimento di veri e propri illeciti, anche di rilievo penale. In sostanza, le chiusure non autorizzate che hanno comportato l’applicazione delle penali sono tali non già perché l’amministrazione abbia colpevolmente omesso di autorizzarle, bensì in quanto hanno avuto luogo a causa di illeciti riferibili, seppure commessi da un terzo, all’unico soggetto con cui si era instaurato il rapporto concessorio”.

PressGiochi

 

Fonte immagine: spina presa

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