Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Di seguito una sintesi delle principali disposizioni relativi agli adempimenti fiscali.
Sospensione dei versamenti dovuti per tutti i contribuenti
Non viene applicata alcuna sanzione e non sono dovuti interessi per tutti i versamenti alle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli contributivi, assistenziali e assicurativi in scadenza il 16 marzo se eseguiti entro il 20 marzo 2020. L’ISI rientra in tale fattispecie.
Maggior periodo di sospensione per i contribuenti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati, nonché attività di bar, sala giochi ristorazione, gelateria, pasticceria e pub.
Sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 e quelli per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale”, contributi INPS e premi INAIL in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020.
I suddetti versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi, ovvero in cinque rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, che dovrebbero essere maggiorate degli interessi legali sulle rate successive alla prima.
Maggior periodo di sospensione per tutti i contribuenti di minori dimensioni
Per i contribuenti che non abbiano superato il limite di ricavi di 2 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore della norma, la sospensione opera per:
i versamenti relativi a relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale”, IVA, contributi INPS e premi INAIL, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.
I suddetti versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in cinque rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, che dovrebbero essere maggiorate degli interessi legali sulle rate successive alla prima.
Quanto precede è da ritenersi applicabile al pagamento, da parte dei contribuenti che abbiamo optato per il regime forfettario, dell’IVA forfettaria sugli apparecchi senza vincita in denaro, per il periodo di imposta 2020.
Nessuna proroga risulta attualmente prevista per i versamenti in scadenza nel mese di aprile, che dovranno quindi essere effettuati entro i termini ordinari.
Nessun limite di fatturato per i Comuni ubicati nella “Zona Rossa”
Ulteriori misure di maggior sostegno per i contribuenti residenti nelle zone che per prime sono state colpite dal virus.
In particolare, per i contribuenti aventi residenza, sede legale o sede operativa nelle zone indicate nell’allegato 1 al DPCM 01.03.2020 (i 10 Comuni lombardi e Vo’ in Veneto), rimangono vigenti le misure introdotte dal DM 24.02.2020: la proroga vale quindi per tutti i versamenti, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, con scadenza compresa tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
Anche in questo caso, si dovrà poi provvedere al versamento delle somme dovute entro maggio 2020, secondo le due diverse modalità sopra esposte.
Sospensione delle ritenute per agenti ed autonomi
Misura di sostegno per i soggetti percettori di compensi di lavoro autonomo e provvigioni che:
non abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a euro 400.000 al 31/12/2019, e
nel mese precedente (febbraio 2020) non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
In possesso dei due predetti requisiti, i contribuenti potrebbero chiedere al proprio sostituto d’imposta, mediante apposita dichiarazione, di non applicare le ritenute alla fonte di cui agli articoli 25 (per i redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari) del D.p.r. 600/1973, sulle somme percepite nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 marzo 2020.
Ai fini pratici, tale disposizione prevede che l’onere di versamento ricada in capo al sostituito che ha percepito le somme al lordo delle ritenute. Egli dovrà quindi provvedere al versamento delle stesse entro la data del 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili, senza applicazione di sanzioni ed interessi. In sostanza, vi è una traslazione dell’onere di versamento dal sostituto al sostituito.
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti
Relativamente agli adempimenti comunicativi e dichiarativi rientranti nel periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, il termine ultimo di trasmissione telematica è stato fissato al 30 giugno 2020. Entro tale data del 30 giugno 2020 dovrà quindi essere effettuata la trasmissione telematica della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019 e della Comunicazione della liquidazione periodica relativa ai primi tre mesi o al primo trimestre dell’anno 2020.
Rimane invece confermata la data di scadenza del 31 marzo 2020 per l’invio telematico delle Certificazioni Uniche (CU) e la consegna delle stesse ai soggetti sostituiti, per i redditi dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (es. lavoro dipendente e assimilati).
Disposizioni sul Preu
Proroga al 29 maggio 2020 dei versamenti del Prelievo Erariale Unico e del canone concessorio con scadenza entro il 30 aprile 2020.
Le somme dovute dovranno essere versate dai concessionari con rate mensili di pari importo oltre agli interessi legali. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio 2020 e l’ultima entro il 18 dicembre 2020.
Per quanto riguarda i gestori permane l’obbligo di versare ai concessionari il Preu relativo alla raccolta effettivamente effettuata, ciò sia in relazione alle scadenze inerenti la raccolta del mese di febbraio 2020 che quelle relative al periodo successivo, salvo i casi di oggettiva impossibilità concreta di completare la raccolta presso gli esercizi pubblici intaccati da provvedimenti di chiusura; ferma restando invece la sospensione della maturazione della base imponibile forfettaria dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020 già disposta da Adm.
Proroga di altri termini
Proroga di sei mesi del termine fissato per l’indizione del bando per le concessioni sulla raccolta di gioco pubblico originariamente disposto al 31 dicembre 2020 nonchè del termine per le dismissioni delle attuali Awp, per il blocco del rilascio di nuovi nulla osta sempre per le Awp, e per l’abrogazione dell’elenco Ries.
Cartelle di pagamento
E’ altresì disposta la sospensione dei termini per i versamenti scadenti tra l’8 Marzo ed il 31 Maggio 2020 relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione. In questo caso i versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Cassa integrazione e licenziamenti
E’ disposta la possibilità per tutte le imprese di ricorrere alla Cassa Integrazione in deroga o al Trattamento Ordinario di Integrazione salariale per i dipendenti già assunti alla data del 23 Febbraio 2020 e contestualmente è inibita per i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del Decreto Legge la possibilità di ricorrere ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Credito imposta sugli affitti dei negozi
Credito imposta sugli affitti dei negozi Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
Svolgimento assemblee di società
Rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019 a prescindere dalle disposizioni statutarie.
L’assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’espressione del voto può esprimersi in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Le società a responsabilità limitata possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.
PressGiochi
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