17 Gennaio 2025 - 08:41

Emergenza Coronavirus: il Governo approva le indicazioni della UIT

Il Governo e quindi l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fatto proprie le richieste avanzate con nota della UIT in data 13 marzo scorso indirizzata al Presidente del Consiglio

18 Marzo 2020

Il Governo e quindi l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fatto proprie le richieste avanzate con nota della UIT in data 13 marzo scorso indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri del MEF, della Sanità e per gli Affari Regionali ed Autonomie, con la quale, tra l’altro, si chiedeva una deroga dell’obbligo di apertura per chi è dotato di distributore automatico ovvero l’applicazione di orario definito di esercizio (7,30/12,30) senza sanzionamento da parte dell’ADM.

E’ di queste ore l’emanazione della nota n. 92901 del 17/03/2020 con la quale l’ADM, recependo le indicazioni del Governo, ha sancito la possibilità di orario ridotto non inferiore alle 5 ore per le Rivendite e ha dato precise indicazioni sul comportamento in caso di accertata malattia.

“Un piccolo grande successo che va ad accrescere il ruolo propositivo della nostra Organizzazione Datoriale scevra da sotterfugi ed interessi di ogni genere” ha dichiarato soddisfatto il presidente Pasquale Genovese. Questo il testo completo della nota emessa dall’ADM:

 

 

 

“In riferimento alle precedenti disposizioni in materia di apertura delle rivendite di generi di monopolio
cui sono state fornite istruzioni in ordine alle modalità operative da adottare per la gestione delle
richieste di chiusura avanzate dai titolari di rivendita di generi di monopolio derivanti dall’attuale
situazione di emergenza sanitaria, si precisa quanto segue.
In particolare si rende opportuno alla luce delle successive istruttorie espletate da questa
Amministrazione e dell’impatto socio-sanitario e emergenziale che la crisi sanitaria continua a
determinare alla luce di una valutazione precauzionale finalizzata a contenere la diffusione del
contagio, fornire istruzioni con riferimento alle fattispecie del titolare di rivendita di generi di
monopolio che intenda chiudere l’esercizio o ridurre l’orario anche laddove non sussistano accertati
profili sintomatici o patologici, in considerazione delle mutate esigenze riscontrate sul territorio
nazionale.
Al fine di individuare misure che consentano di conciliare l’interesse primario della tutela della salute
pubblica con quella del mantenimento del servizio, atteso che il servizio di vendita di generi di monopolio, ai sensi delle disposizioni vigenti, riveste carattere di essenzialità, i titolari delle rivendite
rientranti nelle fattispecie di cui sopra potranno sospendere le relative attività, previa comunicazione
all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.
Tale comunicazione dovrà essere corredata di autocertificazione, come da modello allegato,
relativamente alla sussistenza di motivi precauzionali di protezione della salute pubblica collegati
all’emergenza sanitaria o di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria
riguardanti l’esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi.
Al fine di garantire il servizio di distribuzione dei generi di monopolio, il rivenditore, laddove munito
di distributore automatico, sarà tenuto a garantirne il corretto e tempestivo rifornimento.
In mancanza di tale dispositivo o in caso di non funzionamento dello stesso, il rivenditore, dovrà
apporre in ogni caso apposito avviso con indicazione dell’ubicazione dei distributori attivi più vicini o
di rivendite aperte.
I giorni di chiusura, comunicati secondo le modalità di cui sopra, saranno considerati come chiusura
per forza maggiore.
Le Associazioni di categoria sono pregate di garantire, tramite i loro associati, una turnazione atta a
consentire l’apertura di esercizi che assicurino una facile raggiungibilità da parte della clientela.
È altresì riconosciuta, per le rivendite che non intendano avvalersi della facoltà di cui sopra, la
possibilità di seguire l’orario ordinario (nel qual caso non occorre alcuna comunicazione) ovvero un
orario ridotto previa comunicazione all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.
Nell’ipotesi da ultimo indicata, il rivenditore è tenuto ad apporre apposito avviso all’utenza circa
l’orario di apertura, non inferiore comunque alle cinque ore giornaliere e a produrre apposita
autocertificazione secondo modello allegato attestante l’impossibilità di apertura secondo l’orario
ordinario a causa di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria riguardanti
l’esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi.
Di tanto si darà atto nella Direttiva n.4 e si procederà ad adeguata informativa redatta dalla Direzione
Tabacchi ed inviata alla Direzione Affari generali per la pubblicazione sul sito dell’Agenzia”.

 

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