La Regione Basilicata ha pubblicato le modifiche introdotte alla legge del 2014 in materia di gioco pubblico. Si interviene sul marchio regionale che viene rilasciato agli esercizi privi di giochi,
La Regione Basilicata ha pubblicato le modifiche introdotte alla legge del 2014 in materia di gioco pubblico. Si interviene sul marchio regionale che viene rilasciato agli esercizi privi di giochi, sull’adozione, da parte della Giunta, di fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, in conformità con l’intesa stato regioni, sulla determinazione dei distanziometri di 250 e 350 metri per le nuove autorizzazioni e sulle sanzioni.
Di seguito il testo della norma.
Modifica dell’art. 3 della L.R. n. 30/2014 “Osservatorio e Marchio regionale”
“6. Il marchio “Esercizio senza gioco d’azzardo – Regione Basilicata” è rilasciato dalla Regione Basilicata agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non proporre nel proprio esercizio alcun gioco con vincita in denaro.”.
Art. 2
Fasce orarie di interruzione del gioco
“Articolo 6 bis
Fasce orarie di interruzione del gioco
Art. 3
Modifica dell’art. 6 della L.R. n. 30/2014 “Apertura ed esercizio dell’attività”
“2. Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7 del R.D. n. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazione in un raggio inferiore a 250 metri nei Comuni con residenti fino a 20.000 abitanti ed a 350 metri nei Comuni con residenti superiori a 20.000 abitanti, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori.”.
“5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro sono tenuti a frequentare un corso di formazione obbligatorio finalizzato alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito.”.
“5 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria di cui al comma 5, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori ed i costi a carico dei partecipanti.”.
“8. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro. Le violazioni dei commi 4, 5, 6 e 7 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da 20 a 60 giorni, nonché, nel caso di reiterazione per tre volte nel corso di un biennio delle violazioni stesse, alla chiusura definitiva dell’attività.”.
Art. 4
Modifica dell’art. 10 della L.R. n. 30/2014 “Norma transitoria”
“Articolo 10
Norma transitoria
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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