Presso la Camera dei deputati prosegue l’esame del Milleproroghe, il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
Presso la Camera dei deputati prosegue l’esame del Milleproroghe, il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
Tra le proposte emendative presentate compaiono due a firma dei deputati Germanà, Sangregorio in materia di gioco.
Nella prima proposta si chiede: per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e per assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l’obiettivo della progressiva riduzione dell’utilizzo del denaro contante, la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto dei servizi di gioco, commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l’applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento dei prelievi dalla carta medesima. I concessionari comunicano all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli l’avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato.».
Gli esponenti di Forza Italia presentano una proposta anche per la definizione transattiva delle controversie con i soggetti titolari di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
Chiedono: Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei princìpi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:
a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, pari al 50 per cento della somma accertata nelle predette pronunce, oltre accessori per interessi e rivalutazione;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l’anno 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Presentato anche un emendamento per la proroga all’introduzione della lotteria degli scontrini. Ciaburro e Zucconi chiedono che : “All’articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e come ulteriormente modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021»”.
Gli on. Comaroli, Bellachioma ed altri, chiedono che : “A decorrere dal 1o gennaio 2021 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi di importo superiore ad euro 100, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale»”.
PressGiochi
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