22 Dicembre 2024 - 20:02

Awp-R: il progetto di regole tecniche ottiene l’ok dalla CE

Il progetto di regole tecniche di produzione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6, lett. a) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni

06 Febbraio 2020

Il progetto di regole tecniche di produzione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6, lett. a) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS) che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto ha ottenuto oggi il via libero della Commissione europea.

La legge di stabilità per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha disposto all’art. 1 comma 569, lett. b) che “…le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. ….”.

Il Progetto di Decreto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1 comma 1098 della legge n. 145/2018 secondo cui “Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio”, ha mantenuto fermi i limiti di importo delle giocate e delle vincite (1 euro e 100 euro), la durata del ciclo delle giocate e l’utilizzo delle monete, elementi tutti previsti da norma primaria (art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931) e, quindi, non modificabili con decreto ministeriale ed ha dato, inoltre, attuazione a quanto previsto dall’art. 9-quater decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto dignità) secondo cui “L’accesso agli apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori”, prevedendo l’obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per poter accedere al gioco con meccanismi che impediscono il funzionamento dell’apparecchio in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria e in caso di mancato accertamento della maggiore età del giocatore.

 

Il progetto di Decreto, costituito da 8 articoli ed 1 allegato, definisce le caratteristiche tecniche per la produzione o l’importazione nonché le modalità di funzionamento degli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (T.U.L.P.S.).

Gli articoli 1, 7 e 8 recano rispettivamente le definizioni, norme di tipo amministrativo e sull’entrata in vigore.

L’articolo 2 descrive l’oggetto e le finalità del progetto di Decreto.

Il Capo 1, composto di 3 articoli, reca le regole tecniche di produzione degli apparecchi definendone le caratteristiche generali e i requisiti obbligatori rispettivamente degli apparecchi e delle relative schede di gioco.

Il Capo 2, invece, reca le procedure per la verifica tecnica degli apparecchi, rinviando a successivi provvedimenti dell’Agenzia Dogane e Monopoli le specifiche per l’esecuzione della verifica tecnica e per la certificazione della scheda.

 

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