Il Tar Emilia Romagna ha respinto l’istanza cautelare di una sala giochi di Riccione contro il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività per compimento dei termini di legge a sensi
Il Tar Emilia Romagna ha respinto l’istanza cautelare di una sala giochi di Riccione contro il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività per compimento dei termini di legge a sensi e per gli effetti della Legge 241/90 S.M.I..
Come si legge in ordinanza: “Parte ricorrente invoca la delibera della giunta regionale n° 68 del 2019 con cui è stato prorogato di ulteriori 6 mesi (decorrenti dal 13 Settembre 2019) il termine semestrale già imposto per la chiusura e delocalizzazione dell’attività, considerando erroneamente che l’attività dovesse essere chiusa e delocalizzata alla data del 13 settembre 2019.
Tale delibera regionale prevede testualmente:
“Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura.
In ragione dell’introduzione della deroga di cui sopra, i Comuni, qualora i termini per le delocalizzazioni siano già decorsi, possono disporre la riapertura dei termini al solo fine di consentire a chi intende delocalizzare di presentare la relativa richiesta.”
Il collegio ritiene che le sopra richiamate disposizioni della citata delibera regionale n° 68 del 2019 devono essere interpretate nel senso che l’ulteriore proroga di 6 mesi si applica nel caso in cui debba essere attuata la delocalizzazione per la quale, nei precedenti 6 mesi, sia stata già presentata istanza di delocalizzazione. L’ulteriore proroga di 6 mesi non si applica invece quando l’istanza di delocalizzazione venga proposta dopo la scadenza dei primi sei mesi, come è avvenuto nel caso di specie. L’istanza cautelare non può pertanto essere accolta”.
PressGiochi
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