23 Dicembre 2024 - 00:17

Regione Lazio: ok a limiti orari al gioco d’azzardo, anche per i punti gioco esistenti

Con la relazione dell’assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, il Consiglio regionale del Lazio ha iniziato l’esame della proposta di legge regionale n. 194 del 31 ottobre 2019, “Misure per lo

30 Gennaio 2020

Con la relazione dell’assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, il Consiglio regionale del Lazio ha iniziato l’esame della proposta di legge regionale n. 194 del 31 ottobre 2019, “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, il cosiddetto “collegato”.

 

L’articolo 15 modifica la legge regionale 5/2013 sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico.

 

Nell’ambito dell’obiettivo del contenimento dell’offerta di gioco, la disposizione mira ad ampliare la potestà dei Comuni nell’individuazione di ulteriori limitazioni a livello territoriale.

A tal fine si introduce un criterio aggiuntivo, quello della “distribuzione oraria”, per consentire, in ambito locale, la previsione di eventuali fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata.

 

Si interviene, inoltre, attraverso l’introduzione di una disciplina transitoria che estende le limitazioni vigenti per le nuove sale anche ai punti gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo tempistiche differenziate di adeguamento per gli esercizi commerciali e le sale da gioco ed il raccordo con gli indirizzi ed i criteri contenuti nelle linee guida adottate in materia dalla Conferenza Unificata.

 

Sempre per finalità preventive e di controllo del territorio rispetto al fenomeno del gap, si prevede la trasmissione all’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo di una mappatura delle sale da gioco autorizzate dai comuni nei rispettivi territori.

Nella struttura della l.r. 5/2013 si interviene, infine, attraverso l’introduzione di una disciplina transitoria che estenda le suddette limitazioni anche ai punti gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono previste tempistiche differenziate di adeguamento per gli esercizi commerciali e le sale da gioco ed il raccordo con gli indirizzi ed i criteri contenuti nelle linee guida adottate in materia dalla Conferenza Unificata, sulle quali Governo, Regioni ed enti locali il 7 settembre 2017 hanno espresso l’Intesa.

 

“Il presente disegno di legge – ha dichiarato l’assessore al bilancio Sartore – è un progetto normativo finalizzato a potenziare le capacità di crescita economica del territorio regionale e alla riduzione degli oneri amministrativi incombenti su cittadini famiglie e imprese. Non contiene solamente una pluralità di norme di semplificazione concernenti le attività economiche sociali e culturali, ma soprattutto un sistema coordinato di dispositivi di semplificazione e incentivazione agli investimenti nel territorio laziale. Il corpus principale della proposta di legge, infatti, definisce una piattaforma avanzata di dialogo e accompagnamento amministrativo per progetti di investimento in attività produttive”.

 

 

Nella proposta di legge base si chiede: Alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 4, le parole: “una distanza” sono sostituite dalle seguenti: “un raggio”;
b) al comma 1-bis dell’articolo 4, dopo le parole: “I comuni possono individuare” sono inserite le seguenti: “ulteriori limitazioni a” e dopo le parole: “impatto sul territorio” sono inserite le seguenti: “, della distribuzione oraria”;
c) dopo il comma 1-bis dell’articolo 4, è inserito il seguente:
“1-ter. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al comma 1 e le disposizioni comunali, si applicano le norme più restrittive.”;
d) all’articolo 6 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i comuni trasmettono all’Osservatorio, entro un anno dall’approvazione della presente disposizione, una mappatura, da aggiornare annualmente, delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio, tenendo conto delle limitazioni di cui all’articolo 4.”.
e) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
“Art. 11 bis
(Norme transitorie)
1. Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano anche agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano a quanto previsto all’articolo 4 anche attraverso la rimozione degli apparecchi stessi, in coerenza con le Linee Guida della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, entro i diciotto mesi successivi a tale data.
3. I titolari delle sale da gioco esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano a quanto previsto dall’articolo 4 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi alla medesima data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
4. I comuni possono prorogare fino a cinque anni il termine di cui al comma 2 per la rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.”.

 

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