Il Tribunale civile di Cosenza, in composizione monocratica, in data 16/01/2020, ha emesso una sentenza con la quale ha annullato un’ ordinanza ingiunzione emessa dall’ufficio dei Monopoli di Cosenza, in
Il Tribunale civile di Cosenza, in composizione monocratica, in data 16/01/2020, ha emesso una sentenza con la quale ha annullato un’ ordinanza ingiunzione emessa dall’ufficio dei Monopoli di Cosenza, in quanto il gestore, destinatario dell’ordinanza ingiunzione, quale soggetto rispondente in solido, è stato dimostrato in corso di causa, essere estraneo alla proprietà dell’apparecchio sottoposto a sequestro.
L’Ufficio del Monopoli aveva ordinato all’esercente il pagamento della somma di € 5.000,00 per la violazione dell’art.110 TULPS co 6 per aver consentito I’uso in luogo aperto al pubblico di n.1 apparecchi non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel co 6, lett.b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione.
Come si legge nella sentenza, “dalla documentazione versata in atti non emerge Ia prova della effettiva qualità (contestata nell’ordinanza impugnata) di “gestore deIl’apparecchio” in capo alla ricorrente. L’Amministrazione resistente, sulla quale ricade il relativo onere probatorio (cfr. (Cass. civ. Sez. Unite Sent. 30/09/2009, n. 20930), non ha, infatti, dimostrato che la ricorrente abbia fornito al XXX l’apparecchio per cui è causa.
In particolare, nel verbale di accesso constatazione, contestazione e sequestro amministrativo, che costituisce l‘unica attività istruttoria compiuta dall’ufficio, del 16/5/2014 si da atto che il sig. XXX ha testualmente riferito che “YYY nel consegnarmi il Totem mi ha detto che questo é di proprietà di XXXX, non ho nessun contratto relativo al Totem, il quale mi é stato portato due mesi fa. Al momento non e venuto nessuno a ritirare i soldi nella macchinetta… Non sono in possesso di smartcard.”
Pertanto, appare evidente che Ie dichiarazioni del XXX sono inidonee a fondare la responsabilità della ricorrente, atteso che il XXX medesimo ha escluso di avere ricevuto l’apparecchio dall’esercente.
“Per tutto quanto sopra esposto, non avendo l’odierna resistente fornito la prova che XX, fosse gestore dell‘apparecchio oggetto delle violazioni contestate, é illegittima l’irrogazione delle citate sanzioni nei confronti della stessa.”
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