16 Novembre 2024 - 12:36

Decreto fiscale, atteso in Aula al Senato

Oggi, martedì 17 dicembre, è all’ordine del giorno dell’Assemblea la discussione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio e recante disposizioni

17 Dicembre 2019

Oggi, martedì 17 dicembre, è all’ordine del giorno dell’Assemblea la discussione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio e recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, ha tempo fino al 25 novembre per essere convertito in legge. La Commissione Finanze, che ha esaminato il provvedimento in sede referente, ne ha terminato l’esame senza conferire il mandato al relatore, sen. Fenu, a riferirne in Aula.

Numerose le novità introdotte in materia di giochi e sulle quelli si ritorna anche nella legge di Bilancio.

Di seguito riportiamo la relazione tecnica del Servizio Bilancio del Senato relativa alla parte riguardante i giochi.

 

Articolo 24
(Proroga gare scommesse e Bingo)

Le disposizioni in commento:

1) prorogano al 30 giugno 2020 il termine, scaduto il 30 settembre 2018, per indire la gara per l’affidamento delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati. Si ricorda che la legge di bilancio 2018, ha già disposto la proroga delle concessioni in essere e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati fino al 31 dicembre 2019, a fronte del versamento della somma annuale di 6.000 euro per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di 3.500 euro per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

2) prorogano al 31 dicembre 2020 il termine di efficacia delle concessioni in essere, scadenti il 31 dicembre 2019 e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati. Sono quindi aumentate le somme da versare: nello specifico da 6.000 a 7.000 euro, per i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, e da euro 3.500 ad euro 4.500, per gli altri punti vendita.

Con modifica approvata dall’altro ramo del Parlamento è stato precisato che le disposizioni di cui al comma 1, sono poste in essere al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell’infiltrazione mafiosa, in particolare in relazione alla composizione azionaria delle società concorrenti e al rafforzamento della responsabilità in vigilando ed in eligendo da parte dei concessionari nelle filiere di riferimento.

Con il comma 2, modificando l’articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), viene prorogato al 30 settembre 2020 il termine per indire la gara per l’affidamento delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo. Si precisa che le concessioni in scadenza nel 2020 sono incluse nel novero delle attribuzioni. Anche in tal caso, la proroga è onerosa per i concessionari(77) .

La RT rappresenta che sulla base dei punti in esercizio come emergenti dalle ultime rilevazioni aggiornate al mese di settembre 2019, è possibile stimare dalla proroga un’entrata per il 2020 nell’ordine di 65,7 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 5.921 sale e n. 4.735 corner(78) per la raccolta del gioco, tenuto conto dell’aumento di costo per singolo diritto a titolo di una tantum (euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati (c.d. “negozi”) ed euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, c.d. “corner”), come da seguente quantificazione:

5.921 x 7.500 = 44,4 mln di euro
4.735 x 4.500 = 21, 3 mln di euro
Totale:+ 65,7 milioni di euro (anno 2020)

In relazione a quanto previsto al comma 2, (proroga Bingo) è possibile stimare dalla proroga un’entrata su base annua nell’ordine di 17 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 195 sale ad invarianza di costo per singola sala a titolo di una tantum, già previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:

195 x 90.000 = 17 mln di euro
2020: 17 mln di euro

Le disposizioni in commento non comportano oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

Al riguardo, si ricorda che il comma 1097 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019(79) ha disposto la proroga onerosa delle concessioni “Scommesse” fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019. La RT annessa dava conto che la procedura era stata avviata e che si sarebbe potuta concludere nel 2019. Nell’occasione indicava come concessioni “Scommesse” attive n. 5985 sale e n. 4836 corner. Si ricorda inoltre che la RT annessa all’art. 1, comma 1048, della legge di bilancio 2018(80) – che prevedeva una proroga onerosa delle concessioni “Scommesse” ed un incremento del corrispettivo dovuto – indicava come concessioni attive 6.243 sale e 7.305 corner. Riferiva inoltre di 200 concessioni per il Bingo.

Poiché il trend in diminuzione del numero delle concessioni “Scommesse” è confermata anche dalla RT in commento che indica, ai fini della stima, 5.921 concessioni per sale e 4.735 concessioni per i corner andrebbero forniti maggiori elementi informativi al fine di comprendere l’andamento predetto e per verificare il carattere prudenziale della stima che, basandosi su dati riferiti ai punti in esercizio attivi nel mese di settembre 2019, potrebbe risentire del venir meno, nel 2020, dell’operatività di alcune concessioni allora in essere. Sul punto la RT non considera alcuna ipotesi di abbattimento circa la numerosità per l’eventualità in cui il trend registrato dovesse confermarsi anche nel 2020.

Per la proroga delle concessioni Bingo, poiché l’importo dovuto è previsto nella misura di 7.500 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni di proroga della concessione, la RT ipotizza che tutte le concessioni siano prorogate per un anno (7.500 X 12= 90.000). Al fine del riscontro del carattere prudenziale dell’ipotesi assunta – in grado di assicurare tutto il gettito potenziale – appaiono necessarie maggiori informazioni, non potendosi escludere che qualcuna delle concessioni possa nel tempo venir meno.

Considerati i differimenti che hanno interessato le gare “Scommesse”(81) e Bingo(82) e gli introiti attesi dalla definizione delle gare che sono stati contabilizzati nei saldi di finanza pubblica (410 mln di euro per la gara Scommesse e 73 mln di euro per la gara Bingo in termini di maggiori entrate extra tributarie per l’anno 2018 e con effetti migliorativi nel tempo dell’indebitamento netto nell’arco temporale interessato dalla durata delle concessioni) andrebbe valutata l’opportunità di svolgere un approfondimento circa le ragioni che hanno determinato i differimenti delle gare nel tempo. Sul punto si evidenzia che la relazione illustrativa, a proposito della necessità dell’odierna proroga, la associa alle interlocuzioni ancora in essere con il Consiglio di Stato che ha sospeso l’espressione del parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara per entrambe le procedure, in attesa di chiarimenti e riformulazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Si suggerisce sul punto di acquisire rassicurazioni dal Governo sul fatto che le interlocuzioni in essere con il Consiglio di Stato possano definirsi in tempi utili a consentire, a seguito della formulazione dei prescritti pareri, l’avvio delle gare entro i termini indicati dal provvedimento in commento.


77) Si ricorda che per ogni mese o frazione di proroga del rapporto concessorio scaduto, il concessionario in scadenza debba versare euro 7.500 (oppure euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni).

78) I corner sono i punti vendita in cui la raccolta delle scommesse avviene come attività secondaria.

79) La legge 30 dicembre 2018, n.145.

80) La legge 27 dicembre 2917, n. 205.

81) Si ricorda che con il comma 932 della legge di stabilità n. 208 del 2015 era stata autorizzata l’indizione della gara “Scommesse da bandire entro il 1 maggio 2016. Termine poi differito al 30 settembre 2018, dall’art. 1, comma 1048 della L. n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

82) La gara Bingo avrebbe dovuto aver luogo entro il 2016 (cfr. art. 1, comma 934, della L, 208 del 2015). successivamente prorogato al 30 settembre 2018 (con l’art. 1, comma 1047 della L. n. 205 del 2017).

Articolo 25
(Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco)

L’articolo 25 proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi AWP (amusement with prizes) di “vecchia generazione”, fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi (cd. AWPR).

Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, venga disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi AWP (o new slot) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS (regio decreto n. 773 del 1931). Tale disposizione è tuttavia rimasta inattuata e, successivamente, l’articolo 1, comma 1098, della legge n. 148 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha prorogato al 31 dicembre 2019 la data a partire dalla quale non sarebbe stato più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” (AWP) e al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la dismissione dei medesimi apparecchi.

Si ricorda, inoltre, che la riduzione degli apparecchi AWP è stata disposta anche con l’articolo 6-bis del decreto legge n. 50 del 2017, che ha demandato le modalità di riduzione a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2017, fissando il numero massimo dei nulla osta rilasciabili. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017).

La RT afferma che la disposizione, non avendo alcun effetto economico, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. La norma, inoltre, non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

Al riguardo, nulla da osservare. Si ricorda che alle precedenti disposizioni, qui sommariamente ricordate, in materia di sostituzione degli apparecchi AWP, di proroga dei relativi termini o di riduzione (correlata alla sostituzione degli apparecchi) del numero dei nulla osta rilasciabili, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 26
(Prelievo erariale unico sugli apparecchi di intrattenimento)

Le disposizioni in commento rimodulano il PREU sugli apparecchi AWP e VLT di cui agli artt. 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)(83) . Nello specifico fissano a decorrere dal 10 febbraio 2020 il PREU rispettivamente al 23 per cento ed al 9 per cento, a fronte del 21, 6 per cento e 7, 9 per cento previsti dalla legislazione vigente fino al 9 febbraio 2020.

La RT, per gli AWP indica in 23,084 mld di euro la raccolta per il 2019 (sulla base degli ultimi dati disponibili). Considera quindi l’incremento di 1,32 punti percentuali rispetto all’aliquota applicabile dal 1 gennaio 2020 (21, 68%), giungendo a stimare su base annua un maggior gettito pari a 304,7 mln di euro. Considerando poi la decorrenza dal 10 febbraio 2020 (324 giorni), indica un maggior gettito per il 2020 pari a 268, 4 mln di euro. Per l’anno 2021, considerando l’aliquota vigente per l’anno pari a 21,75% si produrrebbe un incremento di 1,25 punti percentuali, con conseguente gettito di 228, 5 mln di euro dal 2021.

Per i VLT, indica in 24,354 mld di euro la raccolta stimata per il 2019. Considera quindi l’incremento di 1,7 punti percentuali (totale 9%) rispetto all’aliquota applicabile dal 1 gennaio 2020 (7, 93%), giungendo a quantificare un maggior gettito su base annua di 260, 6 mln di euro. Anche in tal caso considera la decorrenza dal 10 febbraio 2020, da cui ricava in 230, 5 mln di euro il gettito relativo al 2020.

Segnala quindi che il payout di mercato (attualmente pari all’86,73%, pur essendo ancora superiore a quello di legge (84%) potrebbe ridursi fino al minimo di legge per fronteggiare l’aumento del PREU. Tale riduzione si tradurrebbe in aumento del prezzo del gioco che potrebbe avere riflessi sulla domanda nel 2021. Stima quindi in via prudenziale un calo del 3% sulla raccolta rispetto al 2020.Considerando l’aliquota prevista con decorrenza 1 gennaio 2021 pari all’8%, l’aumento di un punto percentuale, con il calo della raccolta del 3% determina un maggior introito di 236, 2 mln di euro annui a decorrere dal 2021.

AWP VLT Gettito totale

AWP + VLT

Aliquota Gettito

(Mln €)

Aliquota Gettito (Mln €)
2020 23% 268,4 9% 230,5 498,9
2021 23% 288,5 9% 236,2 524,7
2022 e succ. 23% 288,5 9% 236,2 524,7

Al riguardo, si rappresentano nella tabella seguente gli incrementi del PREU per AWP e VLT disposti dalla legislazione previgente al decreto(84) .

AWP VLT
Dal 1° gennaio 2020 21,68% 7,93%
Dal 1° gennaio 2021 21,75% 8,00%
Dal 1° gennaio 2023 21,60% 7,85%

In relazione all’aliquota prevista per l’anno 2023 e seguenti dalla legislazione vigente, la RT non parrebbe considerare gli effetti dell’incremento rispettivamente di 1,4% per gli AWP e di 1,15 per i VLT in applicazione dei quali dovrebbe determinarsi il maggior gettito a regime, a partire dall’anno 2023. Si ricorda che le percentuali del 21,75 % e dell’8 per cento trovano applicazione anche per l’anno 2022. I valori indicati a regime in termini di maggior gettito a decorrere dal 2023 parrebbero quindi sottostimati.

Poiché la stima si basa su un valore di raccolta inviato nel tempo per gli AWP e i VLT (per questi ultimi si considera solo per il primo anno un abbattimento del 3% dovuto al prevedibile incremento dei prezzi), andrebbero forniti chiarimenti in ordine agli effetti degli incrementi del PREU sulla domanda di gioco, tenuto conto dei reiterati aumenti di recente intervenuti in materia (di cui all’art. 9, comma 6 del DL n.87 del 2018, dell’art. 1, comma 1051 della legge n. 145 del 2018 e dalle disposizioni in commento).


83) Di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

84) Con riferimento agli aumenti disposti con il comma 6 dell’art. 9 del D.L. n.87 del 2018 e dall’art. 1, comma 1051 della legge n. 145 del 2018 (legge di stabilità per l’anno 2019).

Articolo 27
(Registro unico degli operatori del gioco pubblico)

Le disposizioni in commento istituiscono presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dal 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L’obiettivo espresso in norma è quello di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta del gioco pubblico.
L’iscrizione al registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari dei diritti e dei rapporti in esso previsti.

Sono quindi individuati i soggetti tenuti all’iscrizione(85) . L’iscrizione al registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso delle necessarie licenze, autorizzazioni e concessioni e della certificazione antimafia, nonché dell’avvenuto versamento da parte dei richiedenti di una somma annua pari a:

a) euro 200,00 per gli esercenti(86) .

b) euro 500,00 per i gestori(87) .

c) euro 2.500,00 per i produttori(88) .

d) euro 3.000 per i concessionari di scommesse ed euro 10.000 per i concessionari

di giochi(89) .

I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.

L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.

L’omesso versamento della somma d’iscrizione può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di versamento della somma d’iscrizione.

L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro comporta

l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e l’impossibilità di iscriversi al registro per i successivi 5 anni. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione.

A decorrere dalla data di istituzione del Registro e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto attuativo del MEF, è soppresso l’elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate (“Albo RIES” o “elenco soggetti”, di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010).

La RT riferisce che nel settore operano circa 115.000 operatori di cui circa 60.000 già iscritti al R.I.E.S. (i costi annuali di iscrizione ammontano oggi a 150 euro). Stima quindi le maggiori entrate derivanti dall’istituzione del registro in 27,92 mln di euro all’anno, considerando i costi annuali di iscrizione differenziati e crescenti a seconda dell’appartenenza dell’operatore ad una della 4 macrocategorie (esercenti, gestori, produttori e concessionari). La stima è stata effettuata considerando che circa il 50 % degli esercenti e circa il 30% delle altre categorie operano in più ambiti di gioco e, quindi, sono tenuti al pagamento di una sola quota di iscrizione.

Categorie Numeri Quota di iscrizione

(e)

Stima (Mme)
Esercenti 108.000 200 21,6
Gestori 6.000 500 3
Produttori 230 2.500 0,58
Concessionari scommesse 180 3.000 0,54
Concessionari 220 10.000 2,2
Totali 27,92

Nella RT aggiornata si rappresenta che nel totale degli esercenti non figurano quelli che gestiscono esclusivamente apparecchi “comma 7” diversi dai ticket redemption.

In relazione a quanto previsto al comma 6, – una forma di “ravvedimento operoso” da parte del soggetto che regolarizzi il versamento della quota annuale dovuta per l’iscrizione nel registro unico degli operatori di gioco – non ritiene di collegare a tale previsione alcun incremento di gettito.

Conclude osservando che la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

Al riguardo, in relazione alla soppressione dell’Albo RIES, per il quale sono previste quote di iscrizione, occorrono informazioni in merito alle entrate associate che ora vengono meno a seguito dell’abrogazione prevista dal comma 10.

Si prende atto che la RT afferma l’assenza di oneri aggiuntivi in relazione all’istituzione del nuovo registro, anche se la gestione del nuovo registro, per numerosità dei soggetti, verifiche ed adempimenti da porre in essere parrebbe chiamare l’Amministrazione finanziaria a maggiori oneri gestionali rispetto a quelli associati al RIES (ad esempio in ordine all’eventuale necessità di adeguamento del software gestionale etc.). Sul punto appaiono opportuni chiarimenti.


85) Devono iscriversi al Registro:
a) i soggetti produttori, proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi AWP e VLT e per i quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascia, rispettivamente, il nulla osta e il codice identificativo univoco;
b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali AWP e VLT;
c) i soggetti produttori e i proprietari degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del TULPS nonché i possessori o i detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto (non ricompreso fra quelli precedentemente elencati) che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti precedentemente elencati, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne determina per tali soggetti la somma da versare annualmente ai sensi del comma 4, in coerenza con i criteri ivi indicati in relazione alle categorie di soggetti.

86) Si tratta dei soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l).

87) Si tratta dei soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o).

88) Si tratta dei soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m).

89) Si tratta, rispettivamente: dei soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) (concessionari di scommesse) e dei soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i) (concessionari di giochi).

Articolo 28
(Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione)

Con la finalità di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, con le disposizioni in commento, è fatto divieto alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro a soggetti che, privi di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso, offrono illegalmente giochi, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata) La sanzione è irrogata dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale. Sono di conseguenza abrogate le norme(90) che ponevano, in capo ai medesimi soggetti, l’obbligo di segnalazione dei trasferimenti di somme verso operatori irregolari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La RT associa al divieto in commento l’effetto per cui il gioco verrà canalizzato verso operatori legali, le cui operazioni sono tutte tracciate dall’Agenzia, con fedele dichiarazione delle relative basi imponibili. Ipotizza quindi prudenzialmente un incremento della base imponibile relativa al gioco a distanza (pari ad oltre 900 mln di euro per il 2019) del 5%, ossia una maggiore base imponibile di 45 mln di euro (900X 5%) per una maggiore imposta stimata di almeno 10 mln di euro. Considerando poi che dovranno essere adottati provvedimenti attuativi ritiene ragionevole per il 2020 che il maggior gettito stimato sia pari a 2, 5 mln di euro cioè un quarto di quello annualmente previsto per cui le entrate associate alle disposizioni in commento sono le seguenti:

anno 2020: 2,5 mln di euro
dal 2021: 10 mln di euro

Conclude osservando che la norma in commento non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

Al riguardo, la RT associa effetti di recupero di gettito in termini strutturali ed a regime, ipotizzando che il divieto produca la conseguenza di canalizzare il gioco su operatori legali con conseguenti effetti incrementativi del reddito di tali operatori. Pur trattandosi di una previsione possibile, si evidenzia il carattere soggettivo della stima nella parte in cui indica nel 5% l’incremento della base imponibile per tali operatori. In proposito andrebbero forniti elementi informativi che possano far ritenere l’indicata percentuale un parametro attendibile e prudenziale. Occorre inoltre considerare che la disciplina abrogata poneva obblighi di segnalazione all’Amministrazione finanziaria per cui i trasferimenti in denaro, ora vietati, erano già sottoposti all’attenzione della stessa. Ne deriva che le fattispecie in commento non erano prive di presidi volti a favorire azioni di recupero del gettito e che le predette segnalazioni potrebbero aver già prodotto almeno in parte l’effetto finanziario che l’odierna RT correla al divieto. Per non parlare delle inevitabili incertezze che connotano la stima degli effetti finanziari associabili al divieto in esame, per la difficoltà oggettiva di individuare nell’ambito di fisiologici incrementi di base imponibile degli operatori del settore proprio quello associato al divieto; considerazioni queste che avrebbero potuto suggerire di non contabilizzare ex ante tali effetti in ottica prudenziale. Si ricorda che in relazione alle disposizioni abrogate, opportunamente la RT associata al DL n. 98 del 2011 non aveva ascritto effetti in termini di recupero di gettito.


90) Si tratta dei commi da 29 a 31 dell’art. 24 del DL n.98 del 2011. Tali commi dispongono l’obbligo – nei confronti dei medesimi soggetti destinatari della norma in esame – di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali. In particolare il comma 29 impone alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare telematicamente all’AAMS i dati identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di operatori di gioco illegali. Il comma 30 reca misure sanzionatorie per le emittenti inadempienti, mentre il comma 31 fa rinvio a uno più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalità attuative di tali disposizioni.

Articolo 29
(Potenziamento dei controlli in materia di giochi)

Le disposizioni in commento autorizzano l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a costituire, con risorse proprie, un Fondo con la dotazione non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo. Si precisa in norma che la finalità dell’intervento è volto a prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco. Si prevede quindi che la costituzione del fondo e il suo utilizzo siano disciplinati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è quindi autorizzato a effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi AWP o VLT al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori.

Tale facoltà è estesa anche alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali può attingere al medesimo fondo, previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo.

Le disposizioni in esame ripropongono quasi interamente la disciplina di cui all’articolo 10, comma 1, del DL n. 16 del 2012 che il comma 2 provvede ad abrogare.

La RT rappresenta che la norma in esame costituisce un presidio per il contrasto ad una serie di illeciti il cui accertamento è estremamente complesso e difficoltoso e, al tempo stesso, ha un effetto “deterrente” che contribuisce ad indirizzare il gioco sui circuiti legali. I settori nei quali la norma potrà avere maggior efficacia sono quelli delle scommesse e degli apparecchi illegali situati nei pubblici esercizi. In proposito in relazione al solo comparto delle scommesse, in occasione delle misure adottate in relazione al DL 4 del 2019 è stato stimato un aumento del volume di affari del 10% rispetto al quello del 2018 (circa 1,8 mld di euro) con un incremento stimato del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui a partire dal 2019. Ad oggi il trend registrato nel corso del 2019 ha confermato tale previsione, per cui, essendo la norma in esame destinata ad avere effetti di efficacia sia nel settore delle scommesse sia in quello degli apparecchi, i cui volumi sono di gran lunga superiori rispetto a quello delle scommesse (circa 25 mld di euro di raccolta nel corso del 2018) può stimarsi un recupero di gioco illegale al comparto legale degli apparecchi nella ragionevole misura dello 0,5% che darebbe un totale di base imponibile emersa pari a 125 mln di euro che, applicando il PREU del 20%, fa stimare un maggior introito erariale di 25 mln di euro dal 2020. Precisa quindi che la norma non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

Al riguardo si evidenzia che in relazione all’art. 10, comma 1 del DL n. 16 del 2012, di cui le norme in commento costituiscono la sostanziale riproposizione, la RT associata non aveva considerato la norma e quindi non vi aveva ascritto alcun effetto in termini di recupero di gettito. Tuttavia, trattandosi della riproposizione della medesima disciplina già in vigore, deve ritenersi che la stessa possa già aver prodotto gli effetti finanziari che ora l’odierna RT riferisce alle norme in commento; effetti che dovrebbero essere già stati scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. Sarebbe quindi utile poter disporre di dati ed informazioni riferite all’impatto finanziario delle disposizioni abrogate nonché elementi volti a chiarire come la riproposizione della norma possa dar luogo ad un recupero di gettito aggiuntivo rispetto a quello che si sarebbe dovuto registrare per effetto dell’applicazione delle disposizioni abrogate. Nel merito della quantificazione, la percentuale indicata pari allo 0,5 % costituisce un parametro soggettivo, in assenza di altri elementi informativi. Inoltre un chiarimento dovrebbe riguardare anche l’utilizzo, per la stima del PREU, del 20% ricordando che le percentuali vigenti ed operanti dal 10 febbraio 2020 sono rispettivamente il 23% per gli AWP ed il 9% per i VLT considerando un valore della raccolta sostanzialmente equivalente (si vedano sul punto i dati esposti nella RT associata all’art. 26 del provvedimento in esame).

Articolo 30, commi 1 e 2
(Disposizioni relative all’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011)

L’articolo 30, ai commi 1 e 2, interviene sui requisiti previsti per l’esercizio delle attività economiche di gioco pubblico.

Il comma 1 dispone che non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici). Restano fermi tutti gli altri requisiti previsti per legge.

Il comma 2 novella l’articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 98 del 2011. La nuova formulazione prevede che il divieto di partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica o di ottenere il rilascio o rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici si applichi anche nel caso in cui, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati la condanna o l’imputazione per determinati reati siano riferiti al titolare o al rappresentante legale o negoziale, ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo.

La RT riferisce che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede agli adempimenti connessi all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

 

Articolo 31
(Omesso versamento dell’imposta unica)

Le disposizioni in commento obbligano l’Agenzia delle dogane ed i monopoli, con proprio provvedimento, a disporre la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita (o il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata) risulti debitore dell’imposta unica, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il provvedimento reca l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. L’Agenzia avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito.

Inoltre, l’Agenzia, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento dell’imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento, procede all’escussione delle garanzie prestate. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall’escussione a pena di decadenza della concessione.

La RT riferisce che il contenzioso in materia di imposta unica, che vede vittoriosa l’Amministrazione, relativo alle sentenze pronunciate nel 2018 è pari ad un importo di 74 mln di euro di imposta. L’Ammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel 2018 è stato pari a 120 mln di euro che, sulla base dell’andamento delle pregresse annualità, fa stimare al 70% l’indice di positività del contenzioso. Le pronunce favorevoli del 2018 confermano tale dato. La disposizione in commento può consentire un più immediato recupero dell’evasione pregressa oppure, in caso di chiusura dei punti vendita, di veicolare la raccolta delle scommesse verso operatori in regola con gli obblighi fiscali. Al fine di rendere la previsione più prudenziale, tenendo anche conto del fatto che le sentenze favorevoli non definitive possono essere riformate in secondo grado o in Cassazione, si stima che i maggiori importi per l’erario annui sono pari a 30 mln di euro.

Si rappresenta che la norma ha un principale effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti non in regola con il pagamento dell’imposta unica. Si tratta in particolare di soggetti che raccolgono scommesse illegalmente o che, ancorché operatori legali, omettono il versamento dell’imposta. La disposizione prevede che l’Agenzia può procedere alla chiusura dell’esercizio a fronte di una sentenza che anche non definitivamente accerti la debenza dell’imposta.

Relativamente agli effetti finanziari, la norma ha ritorni erariali sia sotto l’aspetto preventivo, ovvero di ridurre a regime i casi di omesso versamento dell’imposta, che di ritorno alla “legalità” di quegli operatori che abbiano omesso il versamento.

Al riguardo, tenuto conto che la norma impedisce l’esercizio dell’attività a coloro che non versano l’imposta ovvero prevede la possibilità di continuare tale attività – ove si tratti di soggetto in regola con le altre norme che consentono l’esercizio delle scommesse (in primis, concessione dello Stato e autorizzazione di polizia) – solo previo versamento del tributo, si stima che la misura servirà o al recupero dell’imposta relativa alle operazioni effettuate sia per il 2020 sia per il futuro, oppure a veicolare la domanda di gioco verso il circuito regolare. In entrambi i casi, l’imposta dovuta sarà versata all’Erario. La stima effettuata, come sopra specificato, tiene conto delle sentenze favorevoli ottenute dall’Agenzia, alle quali vanno aggiunte le attività investigative della magistratura e delle forze di polizia nell’ambito delle scommesse illegali svolte nell’ultimo triennio.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L’Agenzia provvede agli adempimenti connessi all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT aggiornata afferma che la modifica approvata alla Camera dei deputati non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di norma avente carattere ordinamentale.

Al riguardo, occorre preliminarmente chiarire se i dati e valori indicati in RT circa il contenzioso interessino soltanto le fattispecie in cui il gioco è effettuato nei punti vendita e non ricomprendano anche casi in cui il gioco è svolto a distanza o on line al di fuori dei predetti esercizi. In ordine al valore ipotizzato, la stima presenta un inevitabile carattere soggettivo tale da rendere incerto il recupero di gettito atteso quanto meno nel quantum, potendo lo stesso risentire di una pluralità di variabili: tempi di incasso, incapienza del contribuente, esiti del contenzioso, impugnative e richieste di risarcimento danni in relazione alle chiusure dei punti vendita eventualmente dichiarate illegittime. Aspetti questi che avrebbero potuto suggerire di non contabilizzare ex ante tali valori in ottica di prudenza.

 

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