23 Dicembre 2024 - 00:55

Endrizzi (M5S): “Gara slot trasforma Italia nella Las Vegas d’Europa”. Senato approva la sua proposta di ridurre i diritti

“Anticipando le gare per le concessioni che scadranno nel 2022 questa Legge di Bilancio blinda per i prossimi dieci anni un volume di azzardo insostenibile: 250.000 slot machines, 58.000 videolotteries

12 Dicembre 2019

“Anticipando le gare per le concessioni che scadranno nel 2022 questa Legge di Bilancio blinda per i prossimi dieci anni un volume di azzardo insostenibile: 250.000 slot machines, 58.000 videolotteries non li ha nessuno. Siamo la Las Vegas d’Europa, mentre siamo al dodicesimo posto per reddito. E ancora si autorizzano 35.000 esercizi pubblici a tenere slot machines e 2800 sale scommesse e Bingo a tenere anche SLOT e VLT, così il nonno va a giocare a tombola e passa ai giochi da casinò.

Non so chi abbia la paternità di avere messo la cicuta nel piatto agli italiani: so da chi mi aspetto un colpo d’ala in queste ore.

Confido nel lavoro di Luigi di Maio, Laura Castelli e Alessio Villarosa.

Se il Sottosegretario Baretta vorrà contribuire è il benvenuto: fu lui a dire non molto tempo fa di fronte al Cartello Insieme Contro l’Azzardo della Consulta Nazionale Antiusura che l’azzardo era fuori controllo”.

 

Così, in una nota, il senatore del MoVimento 5 Stelle Giovanni Endrizzi.

 

Durante i lavori alla legge di Bilancio della Commissione Bilancio il senatore Endrizzi insieme ai colleghi Mantero, Moronese ed altri ha presentato il seguente emendamento. Al momento accolto. Oltre a ridurre il numero di diritti di giochi messi a bando nel testo iniziale della legge, la proposta M5S cancella anche il comma 4 dell’articolo 92 del testo che prevedeva di fissare regole uniformi su tutto il territorio nazionale per il collocamento di slot machine e video lotterie superando le norme regionali e i divieti posti in questi anni con l’intento di definire norme uniformi per tutto il territorio.

Chiede:

Apportare le seguenti modifiche:

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole: «apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza», con le seguenti: «apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b) dell’articolo 110 del regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza»;
  2. b) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la parola: «250.000» con la seguente: «200.000»;

2) sostituire la parola: «1.400» con la seguente: «1.800»;

  1. c) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la parola: «58.000» con la seguente: «50.000»;

2) sostituire la parola: «15.500» con la seguente: «18.000»;

  1. d) al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «2.800» con la seguente: «2.500» e la parola: «30.000» con la seguente: «35.000»;
  2. e) al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «50», con la seguente: «40» e la parola: «2.000.000» con la seguente «2.500.000»;
  3. f) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono riservati:

al Ministero della Salute e all’Osservatorio per il Contrasto della Diffusione del Gioco d’Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;

all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;

alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell’Ordine ed ai soggetti istituzionai preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale.

Con decreto del Ministro dell’Interno da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti;

  1. g) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: «ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa», con le seguenti: «ai soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo»;

  1. h) sopprimere il comma 4.

 

 

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