La Giunta regionale della Regione Veneto ha trasmesso la propria delibera del 5 novembre 2019 in merito all’adozione del provvedimento di cui all’art.8 “Limitazioni all’esercizio del gioco” della legge regionale
La Giunta regionale della Regione Veneto ha trasmesso la propria delibera del 5 novembre 2019 in merito all’adozione del provvedimento di cui all’art.8 “Limitazioni all’esercizio del gioco” della legge regionale n. 38 del 10 settembre 2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.
Nello specifico, come PressGiochi può anticipare, la Giunta veneta ha deliberato:
Con la Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 – ha riferito in Giunta il Relatore – la Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d’azzardo e delle problematiche azzardocorrelate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie.
L’art.8 “Limitazioni all’esercizio del gioco” della citata Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 dispone che la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotti un provvedimento al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.
Data la complessità della materia nei suoi aspetti sanitari, socio-sanitari e sociali, in data 29 ottobre 2019, è stato convocato un apposito tavolo tecnico costituito da:
Il suddetto Tavolo Tecnico, ha definito tre fasce orarie diurne uniformi, per tutto il territorio regionale, di limitazione temporale all’esercizio del gioco, quali azioni finalizzate a disincentivare l’accesso al gioco. Tale valutazione si basa sia su dati clinici e di letteratura scientifica presentati dai Dipartimenti per le Dipendenze del Veneto, sia dall’analisi quantitativa e qualitativa degli orari disciplinati con regolamenti e/o ordinanze dei Comuni veneti.
Le tre fasce orarie diurne di limitazione temporale all’esercizio del gioco, denominate fasce di “interruzione del gioco”, sono state individuate in considerazione del fatto che nelle fasce stesse, anche per i numeri e la qualità delle persone coinvolte (minori, anziani) maggiore per quantità e gravità è il rischio di manifestazione della dipendenza. Inoltre, l’uniformità dell’orario di interruzione consente altresì di precludere che tali soggetti, per soddisfare la loro inclinazione al gioco, possano essere indotti a giocare in un Comune limitrofo privo di una disciplina analoga. Nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l’utilizzo delle apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm. I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale. Tutto ciò premesso, gli orari di “interruzione del gioco” da porre in essere in modo uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo, come del fenomeno della dipendenza grave tra la popolazione, sono definiti come segue:
Si precisa, che con riferimento al compito di vigilanza e controllo sulla “interruzione del gioco”, i Comuni del Veneto possono affiancare agli attuali strumenti di controllo, i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa apposita richiesta. La “interruzione del gioco”, per tutti gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm, è una azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o delle ordinanze in materia di orari approvate dagli Enti Locali.
PressGiochi
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