La Va commissione della Regione Campania, relativa alla Sanità ha espresso parere favorevole in merito al testo unificato ” Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco
La Va commissione della Regione Campania, relativa alla Sanità ha espresso parere favorevole in merito al testo unificato ” Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari “.
Testo unificato che riuniva quattro proposte di legge in materia di gioco d’azzardo patologico.
Sono stati individuati quali relatori per l’Aula Maria Antonietta Ciaramella (gruppo PD) per la maggioranza eValeria Ciarambino (gruppo M.5.S.) per la minoranza.
La Regione Campania prima della legge che si propone ha disciplinato la materia della prevenzione e del contrasto al DGA nei commi 197 – 202 dell’art. l della l.r. 7.8.2016, n. 14 prevedendo l’implementazione delle attività di competenza dell’Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo (comma 197 bis e 199); disponendo la promozione da parte della Regione di iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e i soggetti del mondo del volontariato e del terzo settore al fine di contrastare il DGA (comma 198); istituendo il marchio “slot free” per gli esercizi commerciali che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d’azzardo (comma 200); demandando ai Comuni la facoltà di dettare disposizioni urbanistiche in ordine alla localizzazione delle sale da gioco (comma 201); istituendo un fondo per il contrasto al
DGA volto a finanziare le suddette attività (comma 202). La normativa vigente (sia nazionale che regionale), tuttavia, lasciando ampi spazi di discrezionalità alle amministrazioni comunali, ha comportato nell’esperienza degli ultimi anni che la disciplina comunale stessa relativa alle attività regolate dalla legge sul contrasto al DGA risulti non uniforme.
Gli effetti distorsivi derivanti dalle regolamentazioni poste dagli enti locali, inoltre, si pongono in netta antitesi con la finalità della normativa regionale (contrasto al DGA), in quanto, in assenza di regolamentazioni uniformi anche tra comuni confinanti (si pensi al caso del Comune di Napoli e del Comune di Fazzuoli), lo “spostamento di clientela” verso comuni “meno appostivi” vanifica le azioni di tutela e contrasto al DGA. Da qui discende l’esigenza che la Regione, operata una ricognizione della normativa comunale, ove esistente, regolante le misure di contrasto al DGA, introduca una disciplina regionale organica delle attività di gioco al fine di evitare il perdurare delle criticità emerse a seguito dell’approvazione della l.r. n. 16/2014, nonché delle singole regolamentazioni comunali. Criticità che rendono inefficace il perseguimento degli obiettivi di tutela dei soggetti più deboli dal DGA.
Nel testo unificato adottato, all’art. 4 si individuano in modo analitico le competenze della Regione che disciplina e monitora le attività delle sale da gioco e degli spazi per il gioco attraverso la regolamentazione degli orari di esercizio e delle distanze da luoghi sensibili con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle fasce vulnerabili della popolazione.
L’art. 5 istituisce L’Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco d’Azzardo che:
L’Osservatorio è composto da rappresentanti: delle Amministrazioni e loro associazioni (Regione AA.SS.LL., CORECOM, ANCI); dei concessionari; del terzo settore che operanti negli ambiti tutelati dalla legge. La partecipazione all’Osservatorio è svolta a titolo gratuito.
L’art. 6 disciplina il Piano di azione regionale per la prevenzione ed il contrasto del D.G.A. che costituisce il principale strumento di programmazione degli interventi di competenza regionale. Il Piano, di durata biennale, assicura effettività agli interventi in materia e rende omogeneo su tutto il territorio regionale il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria integrata sistematizzando le procedure ed i protocolli di prevenzione universale e selettiva e di presa in carico globale dei cittadini. Viene previsto che la mancata o tardiva predisposizione della proposta o dell’aggiornamento del piano è elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente competente.
L’art. 7 definisce in modo tassativo le competenze dei Comuni con riferimento alla regolamentazione del Gioco lecito e, segnatamente, alla predisposizione delle misure di contrasto al DGA. Al fine di limitare la eccessiva disomogeneità e disorganicità del corpus regolamentare attualmente vigente approvato dai singoli comuni campani.
L’art. 13 stabilisce distanze dai luoghi sensibili, orari di sospensione ed altre misure nei confronti degli esercizi attuative delle disposizioni della legge.
In attuazione degli indirizzi normativi richiamati all’articolo l, comma 2 è vietata la nuova apertura di attività previste all’articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a 250 metri misurati dagli ingressi principali degli edifìci. La distanza è calcolata secondo criteri che tengano conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi.
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