22 Dicembre 2024 - 09:17

Piemonte: la Lega presenta un progetto di legge per eliminare la retroattività del distanziometro per il gioco d’azzardo

A proporlo è Claudio Leone ed altri esponenti della Lega Salvini Piemonte che ha presentato in Regione un progetto di legge che interviene sulle distanze dai luoghi sensibili previsti per

19 Novembre 2019

A proporlo è Claudio Leone ed altri esponenti della Lega Salvini Piemonte che ha presentato in Regione un progetto di legge che interviene sulle distanze dai luoghi sensibili previsti per le società di gioco. La pdl dal titolo ‘Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 ‘Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico’’ va a modificare l’articolo 13 della legge n. 9.

 

Nello specifico, come aveva annunciato l’assessore Tronzano, la volontà della maggioranza del Consiglio guidato dal Governatore Cirio è quella di abolire la retroattività del distanziometro.

Infatti, si prevede che: “Agli esercizi pubblici e commerciali, ai circoli privati, a tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, nonché alle sale da gioco e alle sale scommesse presso cui, alla data del 19 maggio 2016, erano collocati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di mutamento di titolarità, a seguito di cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda, dei locali in cui sono installati gli apparecchi per il gioco o di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , esistenti alla data del 19 maggio 2016″.

Dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Inoltre la presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

La proposta di legge in esame consta di 3 articoli e costituisce modifica all’art. 13 della vigente legge regionale 02 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico). Quest’ultimo, rubricato “Norme transitorie”, viene interamente sostituito da un nuovo dettato costituito da 2 commi con lo scopo di esonerare dall’applicazione delle previsioni di cui al comma 5 della l.r. 9/2016 – rubricato “Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito” – i locali pubblici o aperti al pubblico, le sale da gioco e le sale scommesse presso cui alla data del 19 maggio 2016 (data di entrata in vigore della l.r. 9/2016) erano collocati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931. Il comma 2 dell’art. 1 della proposta estende l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 rendendole valide anche in caso di mutamento di titolarità, di cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda, dei locali in cui sono installati gli apparecchi per il gioco. L’articolo 2 della pdl in esame chiarisce l’assenza di nuovi o maggiori oneri in seguito alle
modifiche prospettate. L’articolo 3, in conclusione, dichiara l’urgenza delle disposizioni ai sensi dell’articolo 47 dello
Statuto della Regione Piemonte.

 

 

L’art. 5 della legge n. 9/2016 stabilisce l’adozione delle distanze “inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti”.

 

Art. 5 legge 9 del 2016 – (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)

Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

  1. a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  1. b) centri di formazione per giovani e adulti;
  1. c) luoghi di culto;
  1. d)impianti sportivi;
  1. e)ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
  1. f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
  1. g) istituti di credito e sportelli bancomat;
  1. h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
  1. i)  movicentro e stazioni ferroviarie.

I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 , tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.

 

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