Anche la Commissione Giustizia sta analizzando in questi giorni il decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2020 per valutare i profili di propria competenza ed emettere il parere in
Anche la Commissione Giustizia sta analizzando in questi giorni il decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2020 per valutare i profili di propria competenza ed emettere il parere in via consultiva alla Commissione finanze della Camera.
L’on. Eugenio Saitta del M5S, relatore del testo, ha ricordato: L’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall’Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. Segnalo in particolare che ai sensi del comma 8 l’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.
Il comma 9 dispone inoltre il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte nell’arco di un biennio è stabilita la revoca della concessione.
L’articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbligo è compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata ed è irrogata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale”.
PressGiochi
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